CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22770/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : PTRFRC68L52Z40JM), elettivame n te domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 54/56, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRTFNC66Pl8H501K) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiun tamente con l’A vv. Ricc ar do Contardi (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale rilasciata in calce alricorso. su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – Intimazione dipagamento – Liquidazione spese al di sotto dei minimi tariffari - avverso la sente nza n. 71 5 / 04/ 20 2 1 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale del Lazioil 05/02/2021 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una intimazione di pagamento relativa a diverse pretese, alcune delle quali aventi natura tributaria. 2. Dopo il rigetto in primo grado, sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria RegionaleLazio dichiarava cessata la materia del contendere, atteso che le pretese fiscali erano state nel frattempo annullate con altra sentenza passata in giudicato emessa da altra commissione tributaria, e compensava le spese processuali. 3. Avendo la S.C. accolto, con ordinanza n. 9355/2020 il ricorso proposto dalla Petrucci sul punto relativo alla compensazione delle spese, la CTR, all’esito del giudizio di rinvio, liquidava le spese relative al primo ed al secondo grado (quantificandole, rispettivamente, in euro 300 e in euro 700) e compensava quelle concernenti il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e quelle di rinvio “in quanto si è trattato di una questione interpretativa di non pronta soluzione indotta da una interpretazione non convincente del giudice dell’appello”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dm n. 55/2014, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese relative ai primi due gradi di merito del giudizio andando persino al di sotto dei minimi tariffari, in modo lesivo del decorso professionale dell’avvocato. 1.1. Il motivo è fondato. La presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi: 1)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020); 2)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021); 3)la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, non ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005). Di recente è stato altresì chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., avverso la sentenza che liquida i compensi al difensore, al netto degli esborsi, con somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020). In particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10343 del 01/06/2020). 1.2. Orbene, considerato che il valore della causa era in questo caso pari ad euro 1.508,79 (dovendosi, per l’effetto, applicare lo scaglione che va da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e che i valori medi di cui all’indicata tabella possono essere diminuiti fino al 50% (fatta eccezione per quelli relativi alla fase di trattazione, non riducibili al di sotto del 70%), i valori minimi intangibili, in base, rispettivamente, alle tabelle 23 e 24 del d.m. n. 55/2014, sarebbero stati pari, avuto riguardo al primo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 1.067,00 e, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 1.228,00. Da ciò consegue che la CTR ha riconosciuto importi (pari, rispettivamente ad euro 300,00 e ad euro 700,00) sensibilmente inferiori ai minimi tariffari, non consoni al decorso della professione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.Lgs. n. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR compensato le spese relative al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio senza fornire una valida motivazione. 2.1. Il motivo è fondato. Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.Lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d. Lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019).Nel caso di specie, la CTR ha compensato le spese concernenti il giudizio di cassazione e quello di rinvio “in quanto si è trattato di una questione interpretativa di non pronta soluzione indotta da una interpretazione non convincente del giudice dell’appello”, senza esplicitare in cosa consistessero i dubbi interpretativi. Del resto, la questione sottesa alla decisione era estremamente semplice, atteso che, come evidenziato da questa Corte con l’ordinanza n. 9355/2020, “La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe pubblicata il 26.3.2016, nel dare atto che la contribuente [OSCURATO:PERSONA], ricorrente contro alcune cartelle emesse per il pagamento di Tarsu relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, aveva dato atto dell'annullamento delle cartelle con altra sentenza chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio.”. E l’oggetto del contendere era rappresentato dalla, a dire della contribuente, erronea compensazione delle spese. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. In applicazione di tale principio,questa Corte (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020) ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito.Né, essendo l’annullamento delle pretese tributarie avvenuto con sentenza emessa da altra commissione tributaria, potrebbe trovare applicazione l’orientamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011) secondo cui, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita normainterpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese. Le ragioni addotte dalla CTR risultano altresìincongrue. Invero, in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018). In particolare, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le