CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 202