Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 38299/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2019 del TRIBUNALE di LECCE Elato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4 FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in suo favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma lì 8.6.2021.

Il Consigliere tensore I sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2019 del TRIBUNALE di LECCE Elato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in suo favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. Il Consigliere tensore I sidente
Sentenza Cassazione n. 38299/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris