CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con logica ed esaustiva motivazione, e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in motivazione, sono state, invero, fornite ampie ragioni a sostegno della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'ascritto delitto (v. p. 2 della gravata sentenza, in cui s'illustra, tra l'altro, come la prova della commissione, da parte dell'imputato, dell'ascritto delitto sia stata ricavata dalla titolarità in capo a quest'ultimo della carta Postapay - mai oggetto di denuncia di furto o smarrimento - su cui è confluita la somma accreditata dalla persona offesa), per il tramite di argomentazioni, rispetto alle quali il ricorrente elude del tutto il confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M