CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2002
Cassazione n. 13751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 04/04/2002 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 16 marzo 2022, il Tribunale di Messina in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 24 dell'incolpazione provvisoria (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver preso parte all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la condotta di ausilio al padre Ottavio, nelle operazioni preliminari di acquisto di stupefacente, nonché con quella di riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, dopo la sua morte). 1.1.Fonti indiziarie sono indicate nelle attività di indagine compendiate nella informativa del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina del 22 settembre 2021, che riepiloga gli elementi a carico del ricorrente, intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui all'informativa del 28 giugno 2021, n. 56/20-7-0/2018. Da tali fonti il Tribunale ricava elementi per ritenere che, dopo la operazione cd. Dinastia, i maggiorenti della famiglia dei barcellonesi avevano deciso di continuare ad operare nel settore del traffico degli stupefacenti, nonostante questo non fosse ambito di elezione per la cosca, in considerazione dei proventi reputati più appetibili di quelli ricavabili dal tradizionale settore di interesse delle estorsioni. Dunque, secondo i provvedimenti cautelari il ricorrente si inserisce nelle dinamiche del sodalizio, in un primo momento, in qualità di aiutante del padre Ottavio, per l'acquisto di stupefacente e, in un secondo momento, successivo al decesso di [OSCURATO:PERSONA], per riscuotere i crediti provenienti dal traffico di stupefacenti. A pag. 2 e ss. l'ordinanza impugnata riporta gli elementi indiziari ritenuti decisivi per reputare la partecipazione del ricorrente al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti contestato al capo 24 dell'incolpazione provvisoria. Si indicano, a titolo esemplificativo, i contenuti delle conversazioni 31 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 13 agosto 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Felice, nonché di quella tra presenti, del 4 luglio 2020, tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e del colloquio tra presenti del 22 aprile 2020. Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], dalla sua scarcerazione, avvenuta nel mese di marzo 2020 e sino al decesso del 21 marzo 2021, aveva assunto un ruolo di vertice del sodalizio, assieme al Barresi.I due avevano pianificato la gestione del mercato degli stupefacenti, occupandosi dei canali di approvvigionamento, delle relazioni con gli altri gruppi, degli equilibri interni al gruppo. Barresi e [OSCURATO:PERSONA], entrambi coadiuvati da [OSCURATO:PERSONA]) sono indicati, nel provvedimento impugnato, come coloro che avevano ricercato stabili canali di approvvigionamento in modo da avviare una strutturata attività di commercio di stupefacenti, onde assumere il monopolio del traffico nella piazza barcellonese. L'inserimento del ricorrente, poi, viene collegato (cfr. pag. 7) all'attività a fronte del dialogo del 18 luglio 2020, che attesta lo svolgimento di compiti assegnatigli dal padre Ottavio (che attesta tra l'altro l'avvenuta consegna del danaro al Barresi da destinare al fornitore) e di altre captazioni (cfr. conversazione del 9 aprile 2021 tra Mariano e [OSCURATO:PERSONA] e quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 8 e ss.). In definitiva, se ne ritiene l'intraneità al sodalizio di cui al capo 24, per avere dapprima coadiuvato il padre Ottavio, nella fase dell'approvvigionamento degli stupefacenti e nella raccolta dei proventi derivanti dal traffico e, successivamente, dopo la morte del congiunto, per aver assicurato il recupero della quota di sua spettanza, nella ripartizione dei proventi illeciti, reclamata nei confronti del figlio del nuovo referente dell'associazione. Viene, poi, valorizzata l'informativa nella parte in cui attesta che [OSCURATO:PERSONA] gestiva in proprio una piccola attività di spaccio, per escludere, comunque, che tale elemento possa avere significato incompatibile con l'assunto ruolo nella congrega di cui faceva parte il padre [OSCURATO:PERSONA] descritta al capo 24. 1.2.In punto di esigenze cautelari, il provvedimento (cfr. pag. 10 e ss.) sottolinea l'epoca recentissima delle condotte e l'assenza di elementi positivi da quali poter desumere l'assenza di pericolosità attuale; anzi si valorizzano proprio i recenti rapporti, intrattenuti con i vertici del sodalizio, anche dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2021. Si è poi, escluso che, in considerazione dei limiti edittali, possa considerarsi applicabile, all'esito del giudizio di merito, una pena inferiori ad anni tre di reclusione. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. T. Calderone, che denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1.Si deduce, in relazione alla gravità indiziaria, che il Tribunale esalterebbe una captazione in cui il ricorrente riceve danaro dal padre il quale gli raccomanda di dire, in caso di controllo da parte delle forze dell'Ordine, che si trattava di contanti da consegnare ad un autista di zio Carmelo. Ciò, a parere della difesa, senza spiegare il collegamento della somma al traffico di stupefacenti ed alla consegna di una partita di droga. Né il riferimento al messaggio sms che viene inoltrato al Barresi, per espressa volontà del padre, proverebbe tale collegamento del ricorrente all'attività illecita. Ancora si esclude che la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Milici, in cui i due conversano della somma di euro seimila pervenuta ad [OSCURATO:PERSONA], tramite il figlio attesta senz'altro che il danaro consegnato per il tramite del ricorrente al padre, fosse provento dell'attività di traffico di stupefacenti e che, comunque, Giovanni fosse senz'altro a conoscenza di detta provenienza, elemento peraltro, indicato come neutro per ritenerne la intraneità all'associazione descritta al capo 24. Si allega l'informativa del 7 luglio 2021, per attestare che l'atto è stato travisato dal Tribunale. Questo, per la difesa, attesterebbe che l'indagato faceva uso personale di stupefacenti e che si poneva alla ricerca di pusher, nonché il timore che il proprio padre potesse scoprire tale uso da parte sua. Tale ricerca aliunde non si giustificherebbe, poi, se effettivamente Giovanni fosse stato componente dell'associazione. L'indagato, infine, ha reso dichiarazioni spontanee nelle quali ha dichiarato di essere all'oscuro del traffico e di aver agito su indicazione del padre. Si tratta di dichiarazioni, rese nel proprio interrogatorio di garanzia, che la difesa allega in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., 74 e 4 TU Stup., nonché erronea applicazione della legge penale. La motivazione sarebbe carente sotto il profilo della invocata applicazione di misura cautelare degli arresti dorniciliari. Non si comprenderebbe l'applicazione della misura più grave in esecuzione, tenuto conto della giovane età dell'indagato, della sua incensuratezza e del breve periodo in cui è concentrata la sua partecipazione, secondo la contestazione provvisoria. Si contesta l'attualità del pericolo di reiterazione, a fronte del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, E. Ceniccola, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è inammissibile. Per un verso, si invoca un'inammissibile riconsiderazione del contenuto dei dialoghi intercettati. Sul punto, questa Corte osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). Per altro verso, in ordine al lamentato travisamento della prova rappresentata dall'informativa del 7 luglio 2021, si deve rilevare che è consentito dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare, in sede di legittimità, una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice a quo e, cioè, al Tribunale con funzione di riesame, gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (tra le altre, Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733). Infine, non risulta specificamente illustrato, il carattere di decisività della prova che si assume travisata. Anche la sollecitata rilettura dei contenuto dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato è attività che non può essere svolta in questa sede. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si rileva che la misura più grave in esecuzione è giustificata, nel provvedimento cautelare impugnato, dalla peculiare condotta in addebito tenuto conto anche della contestazione cd. aperta del reato associativo e, comunque, dell'epoca recentissima in cui si collocano i fatti, viste le descritte rivendicazioni del ricorrente, dopo la morte del padre, rispetto al sodalizio, quanto al riconoscimento della propria parte dei compensi derivanti dall'attività illecita. Sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, si tratta di reato per il quale vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576) ed in relazione al quale il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ha valutato l'assenza di elementi positivi dai quali trarre il superamento della presunzione. Invero, l'attività compiuta dal ricorrente, anche dopo la morte del padre, l'esistenza di specifica conoscenza da parte sua di fornitori e nominativi di clienti ai quali "piazzare" lo stupefacente, sono elementi che vengono indicati, con ragionamento immune da illogicità manifesta dal Tribunale, quali circostanze che confermano l'attualità delle già ravvisate esigenze cautelari. Invero, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti. Sicché nemmeno la mera recisione del vincolo è, di per sé, idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). A fronte della motivazione offerta (cfr. pag. 10 dell'ordinanza), appare peraltro non eluso dal Tribunale il tema, ai fini della concessione della meno grave misura degli arresti domiciliari, dell'incensuratezza e della giovane età dell'indagato, reputati con ragionamento immune da censure di ogni tipo e da illogicità manifesta, del tutto recessivi. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Non derivando, dalla presente pronuncia, la liberazione dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla