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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11423/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6841/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], associazione sportiva dilettantistica in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Crescenzio 2 -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (non costituita) - intimata- - Nel procedimento n. 6841/2016 avverso la sentenza n.1461/13/2016 emessa dalla CTR della Toscana depositata in data 8/9/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] Il club nautico Versilia ha impugnato gli avvisi di accertamento per ICI degli anni 2005 2006 relativi a dei posti barca (specchi d'acqua e relativi pontili mobili) che sono stati accatastati in categoria D 8 (nel corso del giudizio di primo grado), deducendo che l'imposta non è dovuta e invocando l'esenzione di cui all'art. 7 del D.Igs. 504 del 1992.

Per conto del Comune si è costituita ne giudizi di merito la [OSCURATO:PERSONA] oggi in liquidazione.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

Il contribuente ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR ritenendo: a) non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 7 dal momento che il club nautico ha dato la prova di avere organizzato regata e campionati ma non negli immobili in questione; b) che il club nautico risulta titolare delle concessioni demaniali e quindi lo stesso è soggetto passivo ICI; c) la accatastabilità dei posti barca.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società nautica affidandosi a sei motivi.

Non si è costituita la Viareggio in liquidazione.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto In data 10 febbraio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, evidenziando che in data 9 febbraio 2022 l'associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Viareggio hanno raggiunto un accordo (che allega in atti) in virtù del quale è venuta meno la materia del contendere.

Conclude per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] 1.- E' stato documentato che le parti hanno raggiunto un accordo che riguarda anche VICI pretesa per gli anno oggetto della presente controversia.

Deve qui applicarsi il principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).

Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dalle pii-:Y1,- )",z Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente idell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez.

U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa interamente le spese del giudizio.

Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] D7PCSiTATO [OSCURATO:PERSONA] 8 APR 2022 :g oggi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6841/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], associazione sportiva dilettantistica in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Crescenzio 2 -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (non costituita) - intimata- - Nel procedimento n. 6841/2016 avverso la sentenza n.1461/13/2016 emessa dalla CTR della Toscana depositata in data 8/9/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] Il club nautico Versilia ha impugnato gli avvisi di accertamento per ICI degli anni 2005 2006 relativi a dei posti barca (specchi d'acqua e relativi pontili mobili) che sono stati accatastati in categoria D 8 (nel corso del giudizio di primo grado), deducendo che l'imposta non è dovuta e invocando l'esenzione di cui all'art. 7 del D.Igs. 504 del 1992. Per conto del Comune si è costituita ne giudizi di merito la [OSCURATO:PERSONA] oggi in liquidazione. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR ritenendo: a) non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 7 dal momento che il club nautico ha dato la prova di avere organizzato regata e campionati ma non negli immobili in questione; b) che il club nautico risulta titolare delle concessioni demaniali e quindi lo stesso è soggetto passivo ICI; c) la accatastabilità dei posti barca. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società nautica affidandosi a sei motivi. Non si è costituita la Viareggio in liquidazione. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto In data 10 febbraio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, evidenziando che in data 9 febbraio 2022 l'associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Viareggio hanno raggiunto un accordo (che allega in atti) in virtù del quale è venuta meno la materia del contendere. Conclude per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] 1.- E' stato documentato che le parti hanno raggiunto un accordo che riguarda anche VICI pretesa per gli anno oggetto della presente controversia. Deve qui applicarsi il principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018). Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dalle pii-:Y1,- )",z Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente idell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente le spese del giudizio. Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] D7PCSiTATO [OSCURATO:PERSONA] 8 APR 2022 :g oggi [OSCURATO:PERSONA]
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