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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22915/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per i delitti di furto in abitazione e furto; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si lamentano, rispettivamente, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva -sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha ne ha ritenuto la sussistenza considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato in particolare la perpetrazione dei numerosi delitti in discorso, pur a seguito delle restrizioni subite in precedenza e violando gli obblighi della misura cautelare cui era sottoposto, così rendendo un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per i delitti di furto in abitazione e furto; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si lamentano, rispettivamente, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva -sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha ne ha ritenuto la sussistenza considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato in particolare la perpetrazione dei numerosi delitti in discorso, pur a seguito delle restrizioni subite in precedenza e violando gli obblighi della misura cautelare cui era sottoposto, così rendendo un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 22915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris