Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 34414/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15019-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E F.LLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ 49/[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5054/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e F.lli nonché dei soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], Concetta e Vincenzo, per l’importo di € 53.226,62 (di cui € 41.124,76 per capitale ed il residuo per interessi), quale saldo del corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento.

Proponevano opposizione gli ingiunti che sostenevano di avere provveduto al pagamento del prezzo della fornitura, avendo poi restituito parte della merce acquistata.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3304 del 15/12/2016, revocava il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 23.310,00 oltre interessi.

Gli opponenti proponevano appello e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5054 del 21/11/2018 rigettava l’appello principale nonché quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al primo, con il quale si contestava al giudice di primo grado una non adeguata valutazione del materiale probatorio, la Corte d’Appello, oltre a rilevarne la genericità in merito alla possibilità di riferire gli assegni, indicati quali mezzi di Ric. 2019 n. 15019 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 pagamento del credito oggetto di causa, proprio alle fatture per le quali si era agito in via monitoria, deduceva altresì che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sin dall’inizio contestato che tali titoli le fossero stati consegnati e che fossero stati incassati, dovendosi quindi escludere che fosse stata offerta la prova del pagamento del credito oggetto di causa. [OSCURATO:SOCIETA] all’appello incidentale, che investiva il riconoscimento ad opera del Tribunale che parte della merce acquistata era stata poi restituita alla venditrice, la sentenza riteneva che non fosse stata adeguatamente contrastata la soluzione del Tribunale che aveva invece ritenuto che il ritiro della merce era avvenuto da parte di persona che all’epoca dei fatti rivestiva la qualità di rappresentante della stessa appellante incidentale.

Avverso tale sentenza propongono ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e F.lli, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.

Il motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c.

Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata fornita la prova dell’effettiva consegna ed incasso degli assegni asseritamente versati a saldo del prezzo, essendosi dato rilievo ad un estratto conto, non bancario, che documenta solo i rapporti di dare-avere tra le due società.

Ric. 2019 n. 15019 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Il motivo è inammissibile in quanto, oltre che risolversi nella sostanza in una contestazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. sulla base della formulazione non più applicabile ratione temporis (trattasi di sentenza di appello pronunciata abbondantemente dopo l’entrata in vigore della novella del 2012).

Inoltre, non appare nemmeno possibile valutare la censura alla luce della novellata previsione di cui al citato n. 5 c.p.c., essendo la stessa comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., posto che la sentenza gravata, pronunciata in giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, è fondata sulle medesime ragioni di fatto, poste a fondamento della decisione di primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Ric. 2019 n. 15019 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 15019 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15019-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E F.LLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ 49/[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5054/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e F.lli nonché dei soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], Concetta e Vincenzo, per l’importo di € 53.226,62 (di cui € 41.124,76 per capitale ed il residuo per interessi), quale saldo del corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento. Proponevano opposizione gli ingiunti che sostenevano di avere provveduto al pagamento del prezzo della fornitura, avendo poi restituito parte della merce acquistata. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3304 del 15/12/2016, revocava il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 23.310,00 oltre interessi. Gli opponenti proponevano appello e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5054 del 21/11/2018 rigettava l’appello principale nonché quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al primo, con il quale si contestava al giudice di primo grado una non adeguata valutazione del materiale probatorio, la Corte d’Appello, oltre a rilevarne la genericità in merito alla possibilità di riferire gli assegni, indicati quali mezzi di Ric. 2019 n. 15019 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 pagamento del credito oggetto di causa, proprio alle fatture per le quali si era agito in via monitoria, deduceva altresì che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sin dall’inizio contestato che tali titoli le fossero stati consegnati e che fossero stati incassati, dovendosi quindi escludere che fosse stata offerta la prova del pagamento del credito oggetto di causa. [OSCURATO:SOCIETA] all’appello incidentale, che investiva il riconoscimento ad opera del Tribunale che parte della merce acquistata era stata poi restituita alla venditrice, la sentenza riteneva che non fosse stata adeguatamente contrastata la soluzione del Tribunale che aveva invece ritenuto che il ritiro della merce era avvenuto da parte di persona che all’epoca dei fatti rivestiva la qualità di rappresentante della stessa appellante incidentale. Avverso tale sentenza propongono ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e F.lli, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata fornita la prova dell’effettiva consegna ed incasso degli assegni asseritamente versati a saldo del prezzo, essendosi dato rilievo ad un estratto conto, non bancario, che documenta solo i rapporti di dare-avere tra le due società. Ric. 2019 n. 15019 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Il motivo è inammissibile in quanto, oltre che risolversi nella sostanza in una contestazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. sulla base della formulazione non più applicabile ratione temporis (trattasi di sentenza di appello pronunciata abbondantemente dopo l’entrata in vigore della novella del 2012). Inoltre, non appare nemmeno possibile valutare la censura alla luce della novellata previsione di cui al citato n. 5 c.p.c., essendo la stessa comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., posto che la sentenza gravata, pronunciata in giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, è fondata sulle medesime ragioni di fatto, poste a fondamento della decisione di primo grado. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Ric. 2019 n. 15019 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15019/2019 Numero sezionale 9502/2021 Numero di raccolta generale 34414/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 15019 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A
Decreto Cassazione n. 34414/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris