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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07665/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — che quindi si sottrae al sindacato di legittimità - per un verso, ha ribadito la congruità della pena, inflitta in misura superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, alla luce del non trascurabile quantitativo di cocaina \pestInato—al-Ticorrenteje alla personalità del medesimo alla luce dei precedenti penali, e, per altro verso, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e considerando che l'unico elemento indicato dal ricorrente, ossia la confessione resa dall'imputato, è stato valutato per il riconoscimento della speciale attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro applicata in regime di prevalenza rispetto alla recidiva; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — che quindi si sottrae al sindacato di legittimità - per un verso, ha ribadito la congruità della pena, inflitta in misura superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, alla luce del non trascurabile quantitativo di cocaina \pestInato—al-Ticorrenteje alla personalità del medesimo alla luce dei precedenti penali, e, per altro verso, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e considerando che l'unico elemento indicato dal ricorrente, ossia la confessione resa dall'imputato, è stato valutato per il riconoscimento della speciale attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro applicata in regime di prevalenza rispetto alla recidiva; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris