CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 14839/2024R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13104/2024, emessa in data 13 maggio 202 4 sul ricorso iscritto al n. 23786/2021R.G., già pendente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – e da CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], GIA’ [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente successivo – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14839/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente ad ambedue i ricorsi – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente al ricorso successivo – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con ordinanza n. 13104/2024pubblicata in data 13 maggio 2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 23786/2021, ha – tra le altre statuizioni – dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Città metropolitana di Cataniae condannato quest’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito didette controricorrenti e per la trattazione di essa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla qualeil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; r.g. n. 14839/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che nel costituirsi nel giudizio iscritto al R.G. n. 23786 dell’anno 2021, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore de lle controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulò, nel controricorso d i resistenza alla impugnazione di legittimità spiegata dalla Città metropolitana di Catania, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente p er mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 13104/2024, con l’aggiunta della clausola di distrazione , sia nella motivazione che nel dispositivo , secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza; r.g. n. 14839/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. dispone la correzione della ordinanza n. 13104/2024 emessa da questa Corte in data 13 maggio 2024, nel senso che - in motivazione, alla pagina 8, rigo quindici , dopo le parole «ricorsi», siano aggiunte le parole «, con distrazione delle spese poste a carico della Città metropolitana di Catania in favore del difensore delle controricorrentiindicato in epigrafe»; - in dispositivo, alla pagina 9 , rigo diciotto , dopo le parole « di legge» sia aggiunta la frase «, con distrazione in favore del difensore costituito, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo res