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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:394
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (P&G [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑366/07) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:SOCIETA] P&G [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51, 85) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo P&G [OSCURATO:PERSONA] per prodotti, tra gli altri, della classe 3 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 3 Decisione della divisione di opposizione: Opposizione parzialmente accolta Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. 3) [OSCURATO:PERSONA] SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) Il ricorso è respinto per il resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (P&G [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑366/07) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:SOCIETA] P&G [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51, 85) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo P&G [OSCURATO:PERSONA] per prodotti, tra gli altri, della classe 3 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 3 Decisione della divisione di opposizione: Opposizione parzialmente accolta Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. 3) [OSCURATO:PERSONA] SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) Il ricorso è respinto per il resto.
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