Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:394
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (P&G [OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑366/07)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:SOCIETA] P&G [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51,
85)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2),
relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo P&G [OSCURATO:PERSONA] per prodotti, tra gli altri, della classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi nazionali [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi
al Tribunale.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] nel
procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
Il ricorso è respinto per il resto.