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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 28228/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della parte civile, pervenute il 10/06/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso solo formalmente risulta inteso a censurare un vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., essendo invece volto — reiterando profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale — a contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado, i quali, con valutazione conforme delle medesime risultanze processuali, sono stati concordi nel ritenere la sussistenza di plurimi elementi che complessivamente considerati permettono di affermare la partecipazione dell'odierno ricorrente al fraudolento sinistro dell'autovettura a lui intestata (si vedano le pagg. 5-9 della sentenza impugnata); considerato che, a tal proposito, deve ribadirsi come in tema di processo indiziario il giudice di merito possa fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 02); rilevato che, in conclusione, la suddetta doglianza non risulta formulata in termini consentiti in sede di legittimità, poiché prospetta una diversa valutazione e un differente giudizio di rilevanza degli elementi probatori, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e pertanto estranei al sindacato di legittimità, finalizzato a per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevata, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado, tardivamente avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; osservato che, a tale riguardo, l'art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa un ,AL9.."... successivo termine, fino a cinque giorni prima dell'udienza, per presentare memoria di replica.

Ciò premesso, va rilevato come la parte civile non abbia rispettato il primo termine, visto che le memorie sono pervenute sette giorni prima dell'udienza.

Quello di cinque giorni prima dell'udienza, però, è il termine fissato per le memorie di replica e non per la presentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, al fine di stabilire un contraddittorio pieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta.

Replica che viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame- sia avanzata nel termine stabilito per le memorie di replica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della parte civile, pervenute il 10/06/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso solo formalmente risulta inteso a censurare un vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., essendo invece volto — reiterando profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale — a contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado, i quali, con valutazione conforme delle medesime risultanze processuali, sono stati concordi nel ritenere la sussistenza di plurimi elementi che complessivamente considerati permettono di affermare la partecipazione dell'odierno ricorrente al fraudolento sinistro dell'autovettura a lui intestata (si vedano le pagg. 5-9 della sentenza impugnata); considerato che, a tal proposito, deve ribadirsi come in tema di processo indiziario il giudice di merito possa fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 02); rilevato che, in conclusione, la suddetta doglianza non risulta formulata in termini consentiti in sede di legittimità, poiché prospetta una diversa valutazione e un differente giudizio di rilevanza degli elementi probatori, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e pertanto estranei al sindacato di legittimità, finalizzato a per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevata, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado, tardivamente avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; osservato che, a tale riguardo, l'art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa un ,AL9.."... successivo termine, fino a cinque giorni prima dell'udienza, per presentare memoria di replica. Ciò premesso, va rilevato come la parte civile non abbia rispettato il primo termine, visto che le memorie sono pervenute sette giorni prima dell'udienza. Quello di cinque giorni prima dell'udienza, però, è il termine fissato per le memorie di replica e non per la presentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, al fine di stabilire un contraddittorio pieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta. Replica che viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame- sia avanzata nel termine stabilito per le memorie di replica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte ci
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