Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24368/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10090/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, ad Arzignano (VI), [OSCURATO:PERSONA] n. 14, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale a margine del controricorso; (PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]). –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1089/05/2016, depositata il 12 . 10 .20 1 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 luglio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La C TR del Veneto rigettava gli appelli riuniti propost i dall’Agenzia delle entrate avver s o distinte sentenz e della C TP di Vicenza, che aveva no accolto i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti atti di contestazione di sanzioni per l’anno 2008; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - Biolo e Vanzo avevano ricevuto la notifica sia dell’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, emesso per l’anno 2008 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sia degli atti di contestazione di sanzioni per il medesimo anno; - l’Ufficio aveva contestat o a l Biolo e al Vanzo di avere conseguito proventi illeciti attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e di avere tratto effettivo beneficio dalla violazione commessa, per cui dovevano risponderedel pagamento delle sanzioni in solido con la società; - l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dalla società; - gli addebiti contestati riguardavano la detrazione effettuata nell’anno 2008 di crediti IVA risalenti a gli anni 2006 e 2007, disconosciuti dall’Ufficio, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ne aveva dimostrato l’effettività e aveva omesso, per tale annualità, di presentare la dichiarazione dei redditi; - era fondato il motivo di appello dell’Ufficio, nella parte in cui riteneva inapplicabile l’art. 2495 cod. civ., non potendosi ritenere estinta la società cancellata dal registro delle imprese per il trasferimento della sede legale all’estero;- la questione sulla pregiudizialità del giudizio relativo all’avviso di accertamento era infondata, in quanto gli atti impositivi emessi nei confronti della società erano definitivi; - gli atti di contestazione erano carenti di motivazione, non essendo stato provato un ruolo attivo dei contribuenti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo nella predetta società negli anni 2006 e 2007, se non quello di socio fino al marzo 2006, quando aveva ceduto le sue quote alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre [OSCURATO:PERSONA] era subentrato come amministratore unico solo a partire dal 25.02.2008 e fino al 4.08.2008, quando la società era stata cancellata dal registro delle imprese e la sede legale trasferita in Brasile; né poteva rilevare il fatto che il Vanzo fosse legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente il commercio di cuoio e pellami all’ingrosso e sottoposta a verifica fiscale in quanto presunta cartiera; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -i contribuenti resistevano con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l’Agenzia deduce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato anche l’annullamento dell’avviso di accertamento che riguardava solo la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante lo stesso fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società e i ricorrenti avessero dichiarato espressamente di agire solo in proprio e solo avverso gli atti di contestazione di sanzioni che li riguardavano; precisa che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita nei confronti del Biolo e del Vanzo solo per conoscenza, in quanto ex legali rappresentanti della società; -il motivo è infondato; - dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la conferma dell’annullamento ha riguardato solo gli atti di contestazione delle sanzioni, avendo la CTR ritenuto che solo questi erano stati impugnati con il ricorso originario dal Biolo e dal Vanzo, in quanto erano gli unici atti emessi nei confronti dei predetti contribuenti; - a prescindere dall’imprecisa esposizione dello svolgimento del processo e dalla confusa motivazione dei primi giudici (per la parte riportata nella sentenza impugnata e nel testo del ricorso per cassazione), infatti, i giudici di appello hanno dato atto ripetutamente che l’avviso di accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società che era l’unica legittimata ad opporvisi, essendo stato l’atto impositivo notificato agli ex amministratori per mera conoscenza; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari nel controricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari Aless

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10090/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, ad Arzignano (VI), [OSCURATO:PERSONA] n. 14, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale a margine del controricorso; (PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]). –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1089/05/2016, depositata il 12 . 10 .20 1 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 luglio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La C TR del Veneto rigettava gli appelli riuniti propost i dall’Agenzia delle entrate avver s o distinte sentenz e della C TP di Vicenza, che aveva no accolto i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti atti di contestazione di sanzioni per l’anno 2008; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - Biolo e Vanzo avevano ricevuto la notifica sia dell’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, emesso per l’anno 2008 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sia degli atti di contestazione di sanzioni per il medesimo anno; - l’Ufficio aveva contestat o a l Biolo e al Vanzo di avere conseguito proventi illeciti attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e di avere tratto effettivo beneficio dalla violazione commessa, per cui dovevano risponderedel pagamento delle sanzioni in solido con la società; - l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dalla società; - gli addebiti contestati riguardavano la detrazione effettuata nell’anno 2008 di crediti IVA risalenti a gli anni 2006 e 2007, disconosciuti dall’Ufficio, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ne aveva dimostrato l’effettività e aveva omesso, per tale annualità, di presentare la dichiarazione dei redditi; - era fondato il motivo di appello dell’Ufficio, nella parte in cui riteneva inapplicabile l’art. 2495 cod. civ., non potendosi ritenere estinta la società cancellata dal registro delle imprese per il trasferimento della sede legale all’estero;- la questione sulla pregiudizialità del giudizio relativo all’avviso di accertamento era infondata, in quanto gli atti impositivi emessi nei confronti della società erano definitivi; - gli atti di contestazione erano carenti di motivazione, non essendo stato provato un ruolo attivo dei contribuenti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo nella predetta società negli anni 2006 e 2007, se non quello di socio fino al marzo 2006, quando aveva ceduto le sue quote alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre [OSCURATO:PERSONA] era subentrato come amministratore unico solo a partire dal 25.02.2008 e fino al 4.08.2008, quando la società era stata cancellata dal registro delle imprese e la sede legale trasferita in Brasile; né poteva rilevare il fatto che il Vanzo fosse legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente il commercio di cuoio e pellami all’ingrosso e sottoposta a verifica fiscale in quanto presunta cartiera; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -i contribuenti resistevano con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l’Agenzia deduce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato anche l’annullamento dell’avviso di accertamento che riguardava solo la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante lo stesso fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società e i ricorrenti avessero dichiarato espressamente di agire solo in proprio e solo avverso gli atti di contestazione di sanzioni che li riguardavano; precisa che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita nei confronti del Biolo e del Vanzo solo per conoscenza, in quanto ex legali rappresentanti della società; -il motivo è infondato; - dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la conferma dell’annullamento ha riguardato solo gli atti di contestazione delle sanzioni, avendo la CTR ritenuto che solo questi erano stati impugnati con il ricorso originario dal Biolo e dal Vanzo, in quanto erano gli unici atti emessi nei confronti dei predetti contribuenti; - a prescindere dall’imprecisa esposizione dello svolgimento del processo e dalla confusa motivazione dei primi giudici (per la parte riportata nella sentenza impugnata e nel testo del ricorso per cassazione), infatti, i giudici di appello hanno dato atto ripetutamente che l’avviso di accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società che era l’unica legittimata ad opporvisi, essendo stato l’atto impositivo notificato agli ex amministratori per mera conoscenza; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari nel controricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari Aless
Sentenza Cassazione n. 24368/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris