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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33482/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 21.5.2021, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Grassi articolando tre motivi: 2.1 con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art.530 cod. proc. pen. ed alla violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" quanto alla responsabilità.

Il motivo è manifestamente infondato: questa Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen.

RITENENDO non condivisibile la valutazione della Corte di Appello secondo cui sarebbe stata acquisita la prova degli elementi costitutivi del delitto in esame.

Il motivo non è consentito in questa sede: deducendo il vizio di violazione di legge il ricorrente denunzia in realtà la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per riferirsi al giudizio di responsabilità, ovvero alla contestazione del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen. sostenendo che il diniego delle attenuanti generiche non può fondarsi sulla mancata ammissione dell'addebito.

Non è allora inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

Il riferimento alla assenza di manifestazioni di resipiscenza, sulla cui erroneità ha insistito la difesa, va allora letto in quest'ottica: è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della legittima scelta di non ammettere l'addebito e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che del tutto legittima è la decisione che da questa condotta ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo).

In ogni caso, la Corte di Appello ha evocato i numerosissimi precedenti penali per insolvenza fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita da cui è gravato l'odierno ricorrente e su cui, invero, il ricorso non ha speso alcuna considerazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 21.5.2021, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Grassi articolando tre motivi: 2.1 con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art.530 cod. proc. pen. ed alla violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" quanto alla responsabilità. Il motivo è manifestamente infondato: questa Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen. RITENENDO non condivisibile la valutazione della Corte di Appello secondo cui sarebbe stata acquisita la prova degli elementi costitutivi del delitto in esame. Il motivo non è consentito in questa sede: deducendo il vizio di violazione di legge il ricorrente denunzia in realtà la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per riferirsi al giudizio di responsabilità, ovvero alla contestazione del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen. sostenendo che il diniego delle attenuanti generiche non può fondarsi sulla mancata ammissione dell'addebito. Non è allora inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Il riferimento alla assenza di manifestazioni di resipiscenza, sulla cui erroneità ha insistito la difesa, va allora letto in quest'ottica: è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della legittima scelta di non ammettere l'addebito e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che del tutto legittima è la decisione che da questa condotta ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). In ogni caso, la Corte di Appello ha evocato i numerosissimi precedenti penali per insolvenza fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita da cui è gravato l'odierno ricorrente e su cui, invero, il ricorso non ha speso alcuna considerazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in f
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