Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:784
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]217/05
[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Petróleos SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) — Artt. 10‑13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 — Contratti di acquisto in esclusiva di carburanti denominati “contratti di commissione di vendita in garanzia” e “contratti
di agenzia” conclusi tra gestori di distributori di benzina ed imprese petrolifere»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 13 luglio 2006
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità
(Art. 234 CE)
3.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione
(Trattato CE, artt. 85 e 85, n. 1 (divenuti art. 81 CE e 81, n. 1, CE))
4.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto in esclusiva — Regolamento n. 1984/83
(Trattato CE, art. 85, n. 3 (divenuto art. 81, n. 3, CE); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1984/83, artt. 10-13)
1. Non risulta né dal dettato dell’art. 234 CE né dalle finalità della procedura, istituita da questo articolo, che gli autori
del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una norma comunitaria
nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro faccia rinvio al contenuto della norma in parola, per determinare
le regole da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato.
Dunque, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa adotta relativamente a situazioni puramente
interne, a quelle adottate nel diritto comunitario al fine di evitare eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse
comunitario certo a che, per evitare il rischio di future divergenze interpretative, le disposizioni o le nozioni riprese
dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.
Così, sebbene la disposizione nazionale in questione nella causa principale si limiti a fare esplicito riferimento ad un atto
di diritto comunitario per determinare le norme applicabili a situazioni interne, poiché, attraverso un tale rinvio, il legislatore
nazionale ha deciso di applicare un identico trattamento alle situazioni interne e a quelle comunitarie, la Corte è competente
ad interpretare l’atto al quale si fa così rinvio.
(v. punti 19-20, 22)
2. Una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è irricevibile qualora la Corte non disponga degli elementi di
fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni ad essa sottoposte.
Per assicurarsi che gli elementi forniti dal giudice del rinvio soddisfino tali requisiti, occorre prendere in considerazione
la natura e la portata della questione sollevata. Poiché il requisito della precisazione delle circostanze di fatto vale in
modo particolare nel settore della concorrenza, contrassegnato da situazioni di fatto e di diritto complesse, occorre esaminare,
in particolare in una simile ipotesi, se la decisione di rinvio fornisca in proposito indicazioni sufficienti per consentire
alla Corte di formulare una risposta utile a tale questione.
In proposito, se la decisione di rinvio non contiene talune indicazioni rilevanti per rispondere alla questione sollevata
ma, nonostante tali lacune, consente di determinare la portata della detta questione, la Corte dispone di sufficienti elementi
di fatto per interpretare le norme comunitarie rilevanti e fornire una risposta utile alla questione.
(v. punti 28-31)
3. Per applicare le norme sulla concorrenza – in particolare, l’art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a
sua volta divenuto art. 81 CE) –, la distinzione formale tra due contraenti, conseguenza della loro distinta personalità giuridica,
non è determinante, dal momento che il criterio decisivo è l’esistenza o meno di un comportamento unitario sul mercato.
Benché in talune situazioni i rapporti tra un committente e il suo intermediario possano essere contrassegnati da una tale
unità economica, gli intermediari, tuttavia, possono perdere la qualità di operatore economico indipendente soltanto quando
non sopportano nessuno dei rischi conseguenti ai contratti negoziati o conclusi per conto del committente e operano come ausiliari
integrati nell’impresa.
Pertanto, qualora un intermediario, come il gestore di un distributore di benzina, sebbene in possesso di una personalità
giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, dipendendo interamente dal suo committente,
che può essere un fornitore di carburanti, dal momento che quest’ultimo sopporta i rischi finanziari e commerciali dell’attività
economica in questione, il divieto di cui all’art. 85, n. 1, del Trattato non è applicabile ai rapporti fra tale intermediario
e tale committente.
Viceversa, quando le convenzioni concluse tra il committente e i suoi intermediari conferiscono o lasciano a questi ultimi
funzioni economicamente simili a quelle di un operatore economico indipendente, prevedendo che siano a carico di tali intermediari
i rischi finanziari e commerciali legati alla vendita o all’esecuzione dei contratti conclusi con terzi, tali intermediari
non possono essere considerati soggetti ausiliari integrati nell’impresa del committente, cosicché una clausola restrittiva
della concorrenza concordata fra tali parti può costituire un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato.
Ne deriva che l’elemento determinante per stabilire se il gestore di un distributore di benzina sia un operatore economico
indipendente si trova nella convenzione conclusa con il committente e, in particolare, nelle clausole di tale convenzione,
tacite o espresse, relative all’assunzione dei rischi finanziari e commerciali legati alla vendita di merci a terzi. Tale
problema del rischio dev’essere esaminato caso per caso, tenendo conto della realtà economica piuttosto che della qualificazione
giuridica del rapporto contrattuale sulla base del diritto interno.
A tal fine, occorre fare ricorso a criteri quali la proprietà dei prodotti, il contributo ai costi legati alla loro distribuzione,
la loro manutenzione, la responsabilità di eventuali danni ai prodotti o causati dagli stessi a terzi e la realizzazione di
investimenti specifici per la vendita di tali prodotti.
Tuttavia, il fatto che l’intermediario sopporti una parte in realtà trascurabile dei rischi non è tale da rendere applicabile
l’art. 85 del Trattato.
In tal caso, solo gli obblighi imposti all’intermediario nell’ambito della vendita di prodotti ai terzi per conto del committente
non rientrano in tale articolo. Infatti, un contratto di agenzia può contenere disposizioni relative ai rapporti tra l’agente
e il committente ai quali l’articolo si applica, come le clausole di esclusiva e quelle di non concorrenza. A tale proposito,
nell’ambito di tali relazioni gli agenti sono, in linea di principio, operatori economici indipendenti e simili clausole possono
infrangere le norme in materia di concorrenza qualora comportino la chiusura del mercato in questione.
Così, l’art. 85 del Trattato si applica ad una convenzione di distribuzione in esclusiva di carburanti e di combustibili conclusa
tra un fornitore ed un gestore di distributori di benzina, qualora tale gestore assuma, per una parte non trascurabile, uno
o più rischi finanziari e commerciali legati alla vendita ai terzi.
(v. punti 41-46, 60-62, 65, dispositivo 1)
4. L’art. 11 del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE (divenuto
art. 81, n. 1, CE) a categorie di accordi di acquisto esclusivo, elenca gli obblighi che, oltre alla clausola di esclusiva,
possono essere imposti al rivenditore, fra i quali non rientra l’imposizione del prezzo di vendita al pubblico. Di conseguenza,
la determinazione di un tale prezzo costituisce una restrizione della concorrenza non coperta dall’esenzione di cui all’art. 10
di tale regolamento.
Gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83 devono essere interpretati pertanto nel senso che una convenzione di distribuzione
in esclusiva di carburanti e combustibili, conclusa tra un fornitore ed un gestore di distributori di benzina, non è coperta
da tale regolamento quando essa prevede l’obbligo, per il citato gestore, di rispettare il prezzo di vendita finale al pubblico
determinato dal fornitore.
(v. punti 64, 66, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 dicembre 2006 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) – Artt. 10‑13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 – Contratti di acquisto esclusivo di carburanti denominati “contratti di commissione di vendita in garanzia” e “contratti di
agenzia” conclusi tra gestori di distributori di benzina ed imprese petrolifere»
Nel procedimento C‑217/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Spagna) con decisione 3 marzo 2005, pervenuto in cancelleria il 17 maggio 2005, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Petróleos SA,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore) e A.Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio, dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], abogadas;
– per la [OSCURATO:PERSONA] de Petróleos SA, dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA]
22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi
di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, e rettifica in GU L 79, pag. 38).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de
Servicio (Confederazione spagnola dei gestori di distributori di benzina; in prosieguo: la «Confederazione»), attrice nella
causa principale, e la [OSCURATO:PERSONA] de Petróleos SA (in prosieguo: la «CEPSA»), convenuta nella causa principale, relativamente
a talune pratiche restrittive della concorrenza di cui quest’ultima si sarebbe resa responsabile, le quali deriverebbero da
convenzioni concluse tra la stessa e alcune imprese che gestiscono distributori di benzina.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1984/83 esclude dall’ambito di applicazione del n. 1 dell’art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del
Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) alcune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate che
soddisfano normalmente le condizioni previste al n. 3 di tale articolo, dal momento che esse comportano, in generale, un miglioramento
nella distribuzione dei prodotti. Tale regolamento contiene disposizioni specifiche per gli accordi relativi ai distributori
di benzina agli artt. 10-13.
4 L’art. 10 del detto regolamento così prevede:
«L’articolo 85, paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato
e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano
soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della
concessione di particolari vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di
prodotti petroliferi o determinati carburanti per autoveicoli e determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati
nell’accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa
ad esso collegata, o da un’impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti».
5 L’art. 11 di tale regolamento dispone quanto segue:
«Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi
della concorrenza:
a) l’obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell’accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti
da imprese terze;
b) l’obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisata nell’accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi
offerti da imprese terze quando il fornitore o un’impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore, o finanziato,
un impianto per il cambio dell’olio o materiale per la lubrificazione degli autoveicoli;
c) l’obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all’interno e all’esterno della stazione di servizio,
in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio.
d) l’obbligo di affidare esclusivamente al fornitore, o ad un’impresa ad esso designata, la manutenzione degli impianti di deposito
o di distribuzione di prodotti petroliferi, di proprietà del fornitore o di un’impresa ad esso collegata o da questi finanziati».
6 L’art. 12 del regolamento n. 1984/83 elenca le clausole e gli impegni contrattuali che impediscono l’applicazione dell’art. 10
del regolamento stesso. L’art. 13 del medesimo prevede l’applicazione, per analogia, dei suoi artt. 2, nn. 1 e 3, 3, lett. a)
e b), 4 e 5 agli accordi relativi ai distributori di benzina.
Normativa nazionale
7 La legge 17 luglio 1989, n. 16/1989, di tutela della concorrenza (Ley n. 16/1989, de Defensa de la Competencia; BOE n. 170
del 18 luglio 1989, pag. 22747; in prosieguo: la «legge n. 16/1989»), indica come comportamenti vietati, al suo art. 1, n. 1,
taluni comportamenti anticoncorrenziali direttamente ispirati all’art. 85, n. 1, del Trattato.
8 Il regio decreto 21 febbraio 1992, n. 157/1992, di attuazione della legge n. 16/1989 per quanto riguarda le esenzioni per
categoria, le autorizzazioni individuali e il registro relativo alla tutela della concorrenza (Real Decreto 157/1992, por
el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro
de defensa de la competencia; BOE n. 52 del 29 febbraio 1992, pag. 7106; in prosieguo: il «regio decreto n. 157/1992»), al
suo art. 1, così prevede:
«Esenzioni per categoria
1. Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [legge n. 16/1989], restano validi gli accordi ai quali partecipano solo due imprese
purché essi rientrino in una delle seguenti categorie, interessino il solo mercato nazionale e soddisfino le seguenti condizioni:
(…)
b) accordi di acquisto esclusivo, con i quali una parte si obbliga ad acquistare determinati prodotti destinati alla rivendita
esclusivamente dall’altra parte, o da un’impresa a questa collegata o da imprese terze incaricate della distribuzione di tali
prodotti, a condizione che tali accordi siano conformi alle disposizioni del [regolamento (CEE) n. 1984/83] (…)
(…)».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
9 Il 4 maggio 1995 la Confederazione ha presentato una denuncia dinanzi al Servicio de Defensa de la Competencia (servizio di
tutela della concorrenza), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro talune imprese del settore petrolifero,
fra le quali la CEPSA. Secondo la Confederazione, le convenzioni stipulate alla fine dell’anno 1992 tra la CEPSA e le imprese
di gestione dei distributori di benzina, inizialmente denominate «contratti di acquisto definitivi» e quindi, in seguito a
modifica, «contratti di commissione di vendita in garanzia» e/o «contratti di agenzia» (in prosieguo: le «convenzioni in esame»),
hanno un effetto restrittivo della concorrenza. Risulta dagli atti di causa forniti alla Corte che il 95% dei distributori
di benzina della rete CEPSA sono vincolati da tali contratti.
10 Con decisione del 7 novembre 1997 la denuncia della Confederazione è stata archiviata, non essendo le convenzioni in esame
contrarie all’art. 1, n. 1, della legge n. 16/1989, dal momento che tale disposizione non è applicabile alle convenzioni concluse
dai commissionari, agenti commerciali o intermediari con altri imprenditori. Il ricorso proposto dalla Confederazione contro
tale decisione è stato respinto dal [OSCURATO:PERSONA] de Defensa de la Competencia con decisione del 1° aprile 1998, con una motivazione
sostanzialmente identica.
11 Poiché anche il suo successivo ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con decisione del 22 gennaio 2002,
la Confederazione ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Uno dei motivi fatti valere a sostegno
di tale ricorso lamenta la violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato e del regolamento n. 1984/83, al quale fa riferimento
il regio decreto n. 157/1992.
12 Nell’ambito di tale controversia, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 10‑13 del regolamento n. 1984/83 debbano essere interpretati nel senso che nel loro ambito d’applicazione rientrano
anche contratti di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili, denominati come contratti di commissione o di rappresentanza,
i quali presentano le seguenti clausole:
a) Il gestore del distributore di benzina s’impegna a vendere esclusivamente carburanti e combustibili del fornitore conformemente
ai prezzi di vendita al pubblico, alle condizioni e alle tecniche di vendita e di gestione stabiliti dal fornitore stesso.
b) Il gestore del distributore di benzina assume il rischio relativo ai prodotti dal momento in cui essi vengono immessi dal
fornitore nei serbatoi del distributore di benzina.
c) Con la presa in consegna dei prodotti il gestore si obbliga a conservarli in condizioni idonee ad evitarne la perdita o il
deterioramento ed eventualmente risponde, sia nei confronti del fornitore che di terzi, di qualsiasi perdita, contaminazione
o mescolanza dei detti prodotti, nonché dei danni che ne possono derivare.
d) Il gestore del distributore di benzina è tenuto a versare al fornitore l’importo dovuto per i carburanti e i combustibili
entro nove giorni dalla loro consegna presso il distributore di benzina».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla competenza della Corte per rispondere a tale questione e sulla ricevibilità della stessa
13 La CEPSA e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sostengono entrambe che alla questione pregiudiziale non va data risposta,
sia pure per motivi differenti.
14 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la posizione sostenuta dalla CEPSA, essa sostiene che la Corte non è competente per rispondere
alla questione posta, in primo luogo, poiché la causa principale ricade esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale.
Infatti, attraverso il riferimento in esso contenuto alle «disposizioni del regolamento n. 1984/83», l’art. 1, n. 1, lett. b),
del regio decreto n. 157/1992 non farebbe un vero rinvio al diritto comunitario, ma si limiterebbe a recepire nel diritto
interno il contenuto degli artt. 10-13 di tale regolamento. Tali disposizioni comunitarie sarebbero dunque rilevanti nell’ambito
della causa principale solo in quanto norme del diritto interno spagnolo.
15 In secondo luogo, la CEPSA ritiene che, in mancanza di impatto sugli scambi tra Stati membri, l’art. 85, n. 1, del Trattato CE
non sia applicabile nella causa principale.
16 Si deve preliminarmente rilevare che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE,
spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte (v. in tal senso, in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4921, punto 59;
17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4161, punto 24, e 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1,
punto 88).
17 Dal momento che le questioni poste dei giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario,
la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia
pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri su questioni
generali o astratte, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con
l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire
una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
18 Non è questo il caso nell’ambito della causa principale.
19 Infatti, la Corte ha già affermato che non risulta né dal dettato dell’art. 234 CE né dalle finalità della procedura, istituita
da questo articolo, che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali
vertenti su una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della
norma in parola per determinare le regole da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato (sentenza Leur-[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 25).
20 Dunque, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa adotta relativamente a situazioni puramente
interne, a quelle adottate nel diritto comunitario al fine, come nella fattispecie di cui alla causa principale, di evitare
eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare il rischio di future divergenze
interpretative, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere
dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in particolare, sentenze Leur-[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32, e 16 marzo 2006, causa
C‑3/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2505, punto 16).
21 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la CEPSA, le circostanze della causa principale sono diverse da quelle di cui alla
sentenza 28 marzo 1995, causa C‑346/93, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑615). In tale sentenza, la Corte si è dichiarata incompetente
per interpretare una normativa nazionale che non effettuava un rinvio diretto ed incondizionato al diritto comunitario, ma
si limitava a prendere a modello la Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), riproducendone solo parzialmente i contenuti. Risulta
infatti dal punto 18 di tale sentenza che la detta normativa prevedeva espressamente la possibilità, per le autorità nazionali,
di adottare modifiche «destinate a produrre divergenze» fra le disposizioni di tale disciplina e le corrispondenti disposizioni
della citata Convenzione. Inoltre, la medesima normativa distingueva esplicitamente fra le norme applicabili alle situazioni
comunitarie e quelle applicabili alle situazioni interne.
22 Per quanto riguarda la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sebbene l’art. 1, n. 1, lett. b), del regio decreto n. 157/1992
si limiti a fare esplicito riferimento al regolamento n. 1984/83 per determinare le norme applicabili a situazioni interne,
resta il fatto che, attraverso un rinvio alle disposizioni del regolamento n. 1984/83, il legislatore nazionale ha deciso
di applicare un identico trattamento alle situazioni interne e a quelle comunitarie. Ne consegue che, nel caso di rinvio ad
un atto del diritto comunitario nella normativa nazionale, come nella causa principale, la Corte è competente per interpretare
tale atto.
23 Alla luce di tali considerazioni, non è necessario esaminare l’argomento sviluppato dalla CEPSA relativamente alla mancanza
di un impatto sugli scambi tra Stati membri.
24 L’affermazione della CEPSA relativamente all’incompetenza della Corte deve dunque essere respinta.
25 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, senza affermare formalmente l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, premette,
da un lato, che il contesto di fatto della causa principale non è descritto sufficientemente nel provvedimento di rinvio e,
dall’altro, esprime dubbi circa l’utilità di una risposta alla questione pregiudiziale, in considerazione dei fatti della
causa principale e, in particolare, della circostanza che, in caso di riapertura della pratica da parte dell’autorità spagnola
della concorrenza, la stessa dovrebbe rilevare che, ormai, è applicabile il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre
1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e
pratiche concordate (GU L 336, pag. 21), che ha sostituito il regolamento n. 1984/83.
26 Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del
diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto
in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate
(sentenze 9 settembre 2004, causa C‑72/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8027, punto 10, e 17 febbraio 2005, causa C‑134/03,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1167, punto 22).
27 Inoltre, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire
risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v. in tal senso, in particolare, ordinanze 30 aprile
1998, cause riunite C‑128/97 e C‑137/97, Testa e Modesti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2181, punto 6, e 11 maggio 1999, causa C‑325/98, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2969, punto 8).
28 Pertanto, una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è irricevibile qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni ad essa sottoposte (v. in tal senso,
in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 39, e 22 gennaio 2002, causa
C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto 19).
29 Per assicurarsi che gli elementi forniti dal [OSCURATO:PERSONA] soddisfino tali requisiti, occorre prendere in considerazione
la natura e la portata della questione sollevata. Poiché il requisito della precisazione delle circostanze di fatto vale in
modo particolare nel settore della concorrenza, contrassegnato da situazioni di fatto e di diritto complesse, occorre esaminare
innanzi tutto se la decisione di rinvio fornisca in proposito indicazioni sufficienti per consentire alla Corte di fornire
una risposta utile a tale questione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23).
30 Si deve in proposito rilevare che la decisione di rinvio non contiene talune indicazioni rilevanti per rispondere alla questione
sollevata. Se infatti è vero che, sulla base del testo della questione, il gestore del distributore di benzina assume il rischio
legato alla merce a partire dal momento in cui la riceve dal fornitore, resta tuttavia il fatto che la decisione di rinvio
non permette di determinare se tale gestore assuma o meno taluni rischi concreti sulla base delle convenzioni di distribuzione
di carburante, né chi sia il proprietario del carburante dopo la sua consegna a tale gestore, né chi sostenga le spese del
trasporto.
31 Tuttavia, nonostante tali lacune, la decisione di rinvio consente di determinare la portata della questione sollevata, come
è dimostrato dal contenuto delle osservazioni presentate dalle parti nella causa principale e dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte
dispone pertanto di sufficienti elementi di fatto per interpretare le regole comunitarie rilevanti e fornire una risposta
utile alla questione.
32 Inoltre, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, non è evidente che la legittimità della
decisione di archiviazione pronunciata nel 1997 dal Servicio de Defensa de la Competencia non debba essere valutata sulla
base del diritto vigente all’epoca, vale a dire, in particolare, il regolamento n. 1984/83. In ogni caso, la decisione relativamente
all’applicabilità di tale regolamento alla situazione di fatto oggetto della causa principale spetta al giudice nazionale.
Di conseguenza, i dubbi della [OSCURATO:PERSONA] circa la rilevanza della questione posta non sono neppure essi in grado di mettere
in discussione la ricevibilità della stessa.
33 Ne consegue che si deve rispondere alla questione pregiudiziale.
Nel merito
34 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una convenzione di distribuzione in esclusiva di carburante
avente le caratteristiche da esso descritte rientri nell’ambito applicativo dell’art. 85 del Trattato e del regolamento n. 1984/83.
35 Si deve preliminarmente osservare che tale regolamento si limita a prevedere un’esenzione per categorie, grazie alla quale
talune categorie di accordi tra imprese sono sottratte al divieto di intese previsto all’art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza,
possono rientrare nell’ambito applicativo del regolamento n. 1984/83 soltanto accordi tra imprese ai sensi di tale disposizione.
36 È necessario dunque innanzi tutto verificare se le convenzioni in esame nella causa principale costituiscano accordi tra imprese
nel senso appena visto e, quindi, se sia ad esse applicabile l’esenzione per categorie prevista dal regolamento n. 1984/83.
37 Si deve a tale proposito ricordare che, in base ad una costante giurisprudenza, gli accordi fra operatori che agiscono in
stadi diversi del ciclo produttivo, denominati accordi verticali, possono costituire accordi ai sensi dell’art. 85, n. 1,
del Trattato e ricadere nel divieto sancito da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 1966, cause riunite
56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 457, in particolare pag. 520, e 24 ottobre 1995, causa C‑266/93,
Volkswagen e VAG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3477, punto 17).
38 Tuttavia gli accordi verticali, come le convenzioni tra la CEPSA e i gestori di distributori di benzina, rientrano nell’art. 85
del Trattato soltanto qualora il gestore sia considerato un operatore economico indipendente ed esista, di conseguenza, un
accordo fra due imprese.
39 È pacifico, in giurisprudenza, che, nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, il concetto di «impresa» comprende
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità
di finanziamento (sentenze 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1979, punto 21, e 11 luglio 2006, causa
C‑205/03 P, FENIN/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6295, punto 25).
40 La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa
si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico,
questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11).
41 La Corte ha inoltre evidenziato che, per applicare le norme sulla concorrenza, la distinzione formale tra due contraenti,
conseguenza della loro distinta personalità giuridica, non è determinante, dal momento che il criterio decisivo è l’esistenza
o meno di un comportamento unitario sul mercato (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punto 140).
42 In talune situazioni, i rapporti tra un committente e il suo intermediario possono essere contrassegnati da una tale unità
economica (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 480).
43 A tale proposito risulta tuttavia dalla giurisprudenza che gli intermediari possono perdere la qualità di operatore economico
indipendente soltanto quando non sopportano nessuno dei rischi conseguenti ai contratti negoziati o conclusi per conto del
committente e operano come ausiliari integrati nell’impresa (v., in tal senso, sentenza Volkswagen e VAG [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
44 Pertanto, qualora un intermediario, come il gestore di un distributore di benzina, sebbene in possesso di una personalità
giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, dipendendo interamente dal suo committente,
che può essere un fornitore di carburanti, dal momento che quest’ultimo sopporta i rischi finanziari e commerciali dell’attività
economica in questione, il divieto di cui all’art. 85, n. 1, del Trattato non è applicabile ai rapporti fra tale intermediario
e tale committente.
45 Viceversa, quando le convenzioni concluse tra il committente e i suoi intermediari conferiscono o lasciano a questi ultimi
funzioni economicamente simili a quelle di un operatore economico indipendente, prevedendo che siano a carico di tali intermediari
i rischi finanziari e commerciali legati alla vendita o all’esecuzione dei contratti conclusi con terzi, tali intermediari
non possono essere considerati soggetti ausiliari integrati nell’impresa del committente, cosicché una clausola restrittiva
della concorrenza concordata fra tali parti può costituire un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 541 e 542).
46 Ne deriva che l’elemento determinante per stabilire se un gestore di un distributore di benzina sia un operatore economico
indipendente si trova nella convenzione conclusa con il committente e, in particolare, nelle clausole di tale convenzione,
tacite o espresse, relative all’assunzione dei rischi finanziari e commerciali legati alla vendita di merci a terzi. Come
giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, il problema del rischio dev’essere esaminato caso per caso, tenendo
conto della realtà economica piuttosto che della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale sulla base del diritto
interno.
47 Alla luce di quanto sopra si deve valutare se, nell’ambito di convenzioni aventi le caratteristiche descritte dal giudice
del rinvio, i gestori di distributori di benzina assumano o meno taluni rischi finanziari e commerciali legati alla vendita
di carburanti ai terzi.
48 L’esame relativo alla suddivisione di tali rischi dev’essere compiuto alla luce delle circostanze di fatto della causa principale.
Ebbene, come è già stato osservato al punto 30 della presente sentenza, il fascicolo inviato alla Corte non informa in modo
completo sulle modalità in base alle quali tale suddivisione è effettuata nell’ambito delle convenzioni concluse tra la CEPSA
e i gestori di distributori di benzina.
49 Si deve pertanto ricordare che la Corte non è competente per pronunciarsi sui fatti della causa principale o per applicare
a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni
rientrano nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 2006, causa C‑253/03, CLT‑UFA,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1831, punto 36, e 30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941,
punto 69).
50 Tuttavia, per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio, devono essere precisati i criteri che consentono di
valutare l’effettiva ripartizione dei rischi finanziari e commerciali tra i gestori di distributori di benzina e il fornitore
di carburanti, così come essa è delineata nelle convenzioni di cui alla causa principale, in modo da poter determinare l’applicabilità
ad esse dell’art. 85 del Trattato.
51 A tal fine, il giudice nazionale dovrà considerare, da un lato, i rischi connessi alla vendita dei prodotti, come il finanziamento
delle riserve di carburanti, e, dall’altro, i rischi legati agli investimenti specifici di tale mercato, cioè quelli necessari
affinché il gestore del distributore di benzina possa negoziare o concludere contratti con soggetti terzi.
52 Per quanto riguarda innanzi tutto i rischi connessi alla vendita dei prodotti, è probabile che il citato gestore assuma tali
rischi nel momento in cui egli diviene proprietario dei prodotti, ricevendoli dal fornitore, cioè prima della vendita successiva
ad un terzo.
53 Allo stesso modo, si dovrà ritenere che assuma una parte dei rischi legati alla vendita dei prodotti il gestore che sostiene,
direttamente o indirettamente, i costi legati alla distribuzione di tali prodotti, in particolare quelli di trasporto.
54 Il fatto che il gestore mantenga alcune riserve a sue spese potrebbe essere un’ulteriore indicazione del trasferimento al
gestore stesso dei rischi legati alla vendita dei prodotti.
55 Il giudice nazionale dovrà inoltre determinare chi assuma la responsabilità di eventuali danni ai prodotti, quali la perdita
o il deterioramento degli stessi, nonché del danno causato dai prodotti venduti a terzi. Nel caso in cui il gestore sia responsabile
di tali danni, indipendentemente dal fatto che egli abbia rispettato o meno l’obbligo di conservare tali prodotti in condizioni
tali da evitare ogni perdita o deterioramento, si dovrà ritenere che il rischio gli sia trasferito.
56 Deve essere altresì valutata la suddivisione del rischio finanziario legato ai prodotti, in particolare per quanto riguarda
il pagamento del carburante nel caso in cui il gestore non trovi un acquirente o nel caso di pagamento differito in seguito
all’utilizzo di una carta di credito, sulla base delle norme o degli usi relativi al sistema di pagamento del carburanti.
57 Risulta in proposito dal provvedimento di rinvio che il gestore deve versare alla CEPSA l’importo corrispondente al prezzo
di vendita di carburanti nove giorni dopo la loro consegna e che, alla stessa data, il gestore riceve dalla CEPSA le commissioni,
il cui importo corrisponde alla quantità di carburante consegnato.
58 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice nazionale verificare se il pagamento al fornitore dell’importo pari al prezzo
di vendita dei carburanti dipenda dalla quantità effettivamente venduta a tale data e, per quanto riguarda il periodo di rotazione
dei prodotti nel distributore di benzina, se i carburanti consegnati dal fornitore siano in ogni caso esauriti in un termine
di nove giorni. In caso affermativo, si dovrebbe concludere che il rischio commerciale è sopportato dal fornitore.
59 Per quanto riguarda i rischi connessi con gli investimenti specifici di tale mercato, se il gestore effettua investimenti
specifici connessi con la vendita dei prodotti, ad esempio l’acquisto di locali o di attrezzature come un serbatoio di carburante,
oppure se si impegna a fare investimenti in attività promozionali, tali rischi sono trasferiti al gestore.
60 Deriva da quanto precede che, per determinare l’applicabilità o meno dell’art. 85 del Trattato, si devono esaminare la ripartizione
dei rischi finanziari e commerciali tra il gestore e il fornitore di carburanti in funzione di criteri quali la proprietà
dei prodotti, il contributo ai costi legati alla loro distribuzione, la loro manutenzione, la responsabilità di eventuali
danni ai prodotti o causati dagli stessi a soggetti terzi e la realizzazione di investimenti specifici per la vendita di tali
prodotti.
61 Tuttavia, come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’intermediario sopporti soltanto una parte trascurabile
dei rischi non è tale da rendere applicabile l’art. 85 del Trattato.
62 Si deve però precisare che, in tal caso, solo gli obblighi imposti all’intermediario nell’ambito della vendita di prodotti
ai terzi per conto del committente non rientrano in tale articolo. Infatti, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], un contratto di agenzia
può contenere disposizioni relative ai rapporti tra l’agente e il committente ai quali l’articolo si applica, come le clausole
di esclusiva e quelle di non concorrenza. A tale proposito si deve osservare che, nell’ambito di tali relazioni, gli agenti
sono, in principio, operatori economici indipendenti, e che simili clausole possono infrangere le norme in materia di concorrenza
qualora comportino la chiusura del mercato in questione.
63 Nel caso in cui, al termine dell’esame dei rischi assunti dai gestori di distributori di benzina di cui alla causa principale,
gli obblighi imposti a questi ultimi nell’ambito della vendita di prodotti ai terzi non dovessero essere considerati legati
ad accordi tra imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato, l’obbligo imposto a tali gestori di vendere il carburante ad un
prezzo determinato non ricadrebbe all’interno di tale disposizione e, di conseguenza, rientrerebbe nella capacità della CEPSA
di limitare l’ambito di attività dei propri agenti. Per contro, se il giudice nazionale dovesse concludere nel senso dell’esistenza
di un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato, per quanto riguarda la vendita di prodotti ai terzi, si porrebbe
il problema di determinare se l’obbligo in questione possa rientrare nell’esenzione per categorie prevista agli artt. 10-13
del regolamento n. 1984/83.
64 Si deve in proposito osservare che l’art. 11 del regolamento n. 1984/83 elenca gli obblighi che, oltre alla clausola di esclusiva,
possono essere imposti al rivenditore, fra i quali non rientra l’imposizione del prezzo di vendita al pubblico. Di conseguenza,
la determinazione di tale prezzo da parte della CEPSA costituirebbe una restrizione della concorrenza non coperta dall’esenzione
dell’art. 10 di tale regolamento.
65 Sulla base delle considerazioni svolte la questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che l’art. 85 del Trattato
si applica ad una convenzione di distribuzione in esclusiva di carburanti e di combustibili come quella di cui alla causa
principale, conclusa tra un fornitore ed un gestore di distributori di benzina, qualora tale gestore assuma, per una parte
non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali legati alla vendita ai terzi.
66 Gli artt. 10-13 del regolamento n. 1984/83 devono essere interpretati nel senso che una simile convenzione non è coperta da
tale regolamento quando essa prevede l’obbligo, per il citato gestore, di rispettare il prezzo di vendita finale al pubblico
determinato dal fornitore.
Sulle spese
67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) si applica ad una convenzione
di distribuzione in esclusiva di carburanti e di combustibili come quella di cui alla causa principale, conclusa tra un fornitore
ed un gestore di distributori di benzina, qualora tale gestore assuma, per una parte non trascurabile, uno o più rischi finanziari
e commerciali legati alla vendita ai terzi.
2)
Gli artt. 10‑13 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, devono essere interpretati nel senso che una simile
convenzione non è coperta da tale regolamento quando essa prevede l’obbligo, per il citato gestore, di rispettare il prezzo
di vendita finale al pubblico determinato dal fornitore.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.