CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 21512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Bonfiglioli, elettivamente domiciliato inBologna, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprioindirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale incalce all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 16.6.2025.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, società coopera-tiva) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controri-corso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.;Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 76, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,domicilia per legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1271 dei 6.4/25.5.2021 della Corte d'appello di Bologna.Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito E.B.), titolare del quotidiano “L'In-formazione - il Domani”, nel gennaio 2010 formulava alla Presidenza del Consi-glio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito P.C.M.)istanza per la concessione, con riferimento all'anno 2009, dei contributi econo-mici per l'editoria ai sensi dell'art. 3, 2° co., della legge n. 250/1990.Con decreto in data 1.12.2010 la P.C.M. accoglieva l'istanza e liquidava allaE.B. la somma di euro 1.522.104,46.2. La E.B. in data 28.1.2011 formulava alla P.C.M. analoga istanza per laconcessione dei contributi con riferimento all'anno 2010.Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Medio tempore la E.B. chiedeva ed otteneva dalla [OSCURATO:PERSONA] un finanzia-mento dell'importo di euro 1.450.000,00, garantito dalla cessione – cui facevaluogo con atto in data 10.6.2011 ‒ del credito corrispondente ai contributi daerogare per l'anno 2010.Nondimeno, con decreto in data 31.5.2012 la P.C.M. rigettava l'istanza voltaalla concessione dei contributi per l'anno 2010.3. Con sentenza dei 22/23.1.2013 il Tribunale di Bologna dichiarava il falli-mento della E.B.4. Con decreto in data 5.7.2013, in accoglimento dell'istanza con cui l'E.B.aveva chiesto l'annullamento in autotutela del decreto in data 31.5.2012, laP.C.M. riconosceva al curatore del fallimento della E.B. i contributi per l'anno2010 e tuttavia annullava contestualmente il decreto di erogazione dei contributiper l'anno 2009.Indi la P.C.M. faceva luogo alla parziale compensazione del proprio debito dieuro 1.417.576,27, per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2010, con ilproprio credito di euro 1.522.104,46, per la restituzione dei contributi relativiall'anno 2009; di seguito, provvedeva alla parziale compensazione del residuosuo credito di euro 104.528,19 con i contributi – pari ad euro 1.486.249,62 -per l'anno 2011.Invero, la P.C.M. aveva accolto l'istanza con cui il curatore del fallimentoaveva domandato la concessione dei contributi con riferimento all'anno 2011.5. Con ricorso ex art. 93 l.fall. la [OSCURATO:PERSONA] domandava l'ammissione alpassivo del fallimento della E.B. per l'importo di euro 1.568.965,79.6. Con atto notificato in data 3.2.2014 il curatore del fallimento della E.B.s.r.l. in liquidazione citava la P.C.M. e la [OSCURATO:PERSONA] a comparire innanzi alTribunale di Bologna (cfr. ricorso, pag. 5).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Chiedeva nei confronti della P.C.M. che “venisse incidentalmente accertata lanullità del decreto in data 5 luglio 2013, col quale era stato annullato il contri-buto per il 2009 ed operata la compensazione col contributo dovuto per i dueanni a seguire, con conseguente condanna della convenuta a pagare euro1.522.104,46 ed euro 104.528,19” (così sentenza d'appello, pag. 3).Chiedeva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] “l'accertamento dell'inopponibilitàdella cessione, in quanto avente ad oggetto un credito futuro, venuto ad esi-stenza dopo l'apertura del concorso” (così sentenza d'appello, pag. 4).Resisteva la P.C.M.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].7. Con sentenza n. 2938/2016 il Tribunale accoglieva in parte le domandedell'attore e, previa disapplicazione del decreto della P.C.M. in data 5.7.2013(con cui si era fatto luogo alla parziale compensazione) nonché previa declara-toria di inopponibilità al fallimento ex art. 2914 cod. civ. della cessione del cre-dito operata dalla E.B. in bonis in favore della [OSCURATO:PERSONA], condannava la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoriaa corrispondere al curatore del fallimento la somma di euro 1.522.104,46 non-ché la somma di euro 104.528,19, il tutto oltre interessi (cfr. sentenza d'appello,pag. 4).8. La [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva la P.C.M.Resisteva il curatore del fallimento della E.B.La P.C.M. proponeva separato appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].Resisteva il curatore del fallimento della E.B.Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/20269. Riuniti i gravami, con sentenza n. 1271/2021 la Corte d'appello di Bologna,in riforma della gravata sentenza, condannava la Presidenza del Consiglio deiMinistri a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.417.576,27; rigettava ladomanda proposta dal curatore del fallimento della E.B. nei confronti della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri e compensava tra le parti tutte le spese deldoppio grado.Evidenziava la Corte di Bologna – in ordine al primo motivo ed al secondomotivo dell'appello della [OSCURATO:PERSONA], motivi con i quali l'istituto bancario avevaaddotto, rispettivamente, che il credito dell'impresa editoriale sorge non già pereffetto del decreto della P.A. bensì con la domanda di ammissione al beneficio eche il medesimo credito non è un bene futuro bensì un credito certo e liquidosin dalla presentazione della domanda (cfr. sentenza d'appello, pag. 7) – che ildiritto dell'impresa editoriale che richiede i contributi sorge con la proposizionedella domanda o, al più tardi, con la presentazione della documentazione ne-cessaria ai fini dell'esame della domanda, e dunque che trattavasi di un creditoEvidenziava del resto che l'assunto per cui si trattasse di un credito attuale,quantunque non ancora liquido, rinveniva conferma nel tenore della comunica-zione di presa d'atto della cessione inviata dalla P.C.M. alla cedente E.B. e allacessionaria [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava quindi su tale scorta che il curatore del fallimento della E.B. nonaveva contestato la certezza né della data della cessione né della comunicazionedella P.A. di presa d'atto della cessione, sicché il credito di euro 1.417.576,27era stato efficacemente ceduto dalla E.B. in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 11).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Evidenziava, al contempo, che, pur a qualificare il credito ceduto come futuro,siccome, comunque, il credito scaturiva da un rapporto già esistente al dì delladichiarazione di fallimento della E.B., ai fini della opponibilità al fallimento dellacedente era sufficiente il riscontro della data certa – 10.6.2011 – anteriore alfallimento della cessione e della data certa – 8.7.2011 – anteriore al fallimentodella comunicazione della missiva della P.C.M. (cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava la Corte di Bologna – in ordine al terzo motivo dell'appello dellaP.C.M., motivo con il quale la P.C.M aveva censurato il primo dictum nella partein cui il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per la com-pensazione del credito della P.C.M. alla restituzione dei contributi relativiall'anno 2009 con i crediti della E.B. alla corresponsione dei contributi relativiagli anni 2010 e 2011 – che in dipendenza della cessione del credito di euro1.417.576,27 alla erogazione dei contributi per l'anno 2010 efficacemente ope-rata dalla E.B. in favore della [OSCURATO:PERSONA] (tant'è che l'importo di euro1.417.576,27 doveva dalla P.C.M. esser pagato alla [OSCURATO:PERSONA]) la P.C.M. dicerto non poteva porre in compensazione con l'anzidetto credito, in origine dellaE.B., il proprio credito di euro 1.522.104,46 alla restituzione dei contributi rela-tivi all'anno 2009 (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava nondimeno che nulla ostava a che la P.C.M. nel 2013 compen-sasse il proprio credito, certo, liquido ed esigibile, alla restituzione del residuoimporto di euro 104.528,19 – scaturente dal maggior importo del credito resti-tutorio per i contributi relativi all'anno 2009 rispetto al minor importo del credito,ceduto a [OSCURATO:PERSONA], per i contributi relativi all'anno 2010 ‒ con il credito dellacuratela fallimentare alla erogazione dei contributi relativi all'anno 2011 (cfr.sentenza d'appello, pag. 13).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/202610. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento dellaEditoriale [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassa-zione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricorso – segnatamente il quarto motivo ‒ con il favore delle spese.11. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la P.C.M.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1348 cod. civ., dellalegge n. 250/1990 e dell'art. 44 d.l. n. 112/2008.Deduce che ha errato la Corte di Bologna a ritenere che il credito per i con-tributi relativi all'anno 2010, ceduto dalla E.B. alla [OSCURATO:PERSONA] con l'atto indata 10.6.2011, fosse attuale e determinato nei suoi elementi oggettivi e sog-gettivi (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).Deduce che unicamente all'esito dell'accertamento, con il decreto in data5.7.2013, della sussistenza dei requisiti di legge il curatore del fallimento è di-venuto titolare di un diritto soggettivo perfetto, “ma senza alcun effetto costitu-tivo retroattivo” (così ricorso, pag. 8).Deduce quindi che la Corte di merito avrebbe dovuto qualificare come “futuro”il credito oggetto della cessione (così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/202613. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,Data pubblicazione 24/06/2026cod. proc. civ., siccome la Corte di Bologna ha statuito in conformità all'elabo-razione di questa Corte.14. Invero, nella motivazione della sentenza n. 14895 del 25.6.2009 di que-sta Corte (espressamente richiamata dal ricorrente a pag. 8 del ricorso e a pag.3 della memoria) si legge testualmente:«il Collegio deve confermare quanto già rilevato dalle Sezioni Unite a propo-sito della precedente L. n. 416 del 1981, recante provvedimenti per l'editoria inordine al prezzo della carta dei quotidiani (Cass. 5585/1984): che, come è pe-culiare dell'intero sistema delle leggi sui sostegni all'editoria, anche i contributiintrodotti dalla L. n. 250, configurano diritti soggettivi degli editori, per un cre-dito derivante da obbligazione pubblica direttamente assunta dalla legge a tuteladegli interessi economici degli editori medesimi, nel concorso di condizioni erequisiti specificamente determinati. (…) si tratta quindi (…) di una provvidenzala cui erogazione è subordinata alla contestuale ricorrenza dei presupposti edelle condizioni elencate dalla successione delle disposizioni dell'art. 3».In particolare, con la pronuncia n. 5585 del 5.11.1984 le Sezioni Unite diquesta Corte avevano puntualizzato che nella disciplina dell'art. 22 della legge5 agosto 1981 n. 416, recante provvedimenti per l'editoria, nonché delle dispo-sizioni di attuazione di cui al d.P.R. 27 aprile 1982 n. 268, i contributi sul prezzodella carta dei quotidiani configurano diritti soggettivi degli editori, per un cre-dito derivante da obbligazione pubblica direttamente assunta dalla legge a tu-tela degli interessi economici degli editori medesimi, nel concorso di condizionie requisiti specificamente determinati, mentre il procedimento amministrativocontemplato per la loro erogazione, a mezzo dell'ente nazionale per la cellulosae la carta, ha mera funzione di accertamento e ricognizione del rapporto obbli-Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026gatorio, senza margini di discrezionalità, non quindi funzione costitutiva dellostesso; cosicché il suddetto credito è azionabile davanti al giudice ordinario, in-dipendentemente dalla circostanza della mancata conclusione di quel procedi-mento amministrativo, rilevante solo sul diverso piano dell'esigibilità del cre-dito medesimo.15. Le summenzionate indicazioni giurisprudenziali non accreditano, anzismentiscono gli assunti del ricorrente circa “il carattere costitutivo, sebbene vin-colato, dell'accertamento compiuto dalla P.A.” (così ricorso, pag. 9) e secondocui “la verifica, da parte della P.A., della sussistenza dei criteri predeterminatiex lege, ha efficacia e/o carattere costitutivo del diritto di credito del beneficia-rio” (così ricorso, pag. 11).Le summenzionate indicazioni giurisprudenziali – propriamente il rilievo percui il procedimento amministrativo ha mera funzione di accertamento e ricogni-zione del rapporto obbligatorio - avvalorano piuttosto il postulato della Cortebolognese, secondo cui la E.B. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] un credito at-tuale, benché non ancora liquido.16. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. l'errata valutazione delle prove,l'errata motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio og-getto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362cod. civ.Premette che la Corte di Bologna ha desunto il carattere attuale e non futurodel credito oggetto della cessione “dal tenore della comunicazione di presa d'attodella cessione inviata dalla Pcm alla cedente e alla banca cessionaria (…)” (cfr.ricorso, pag. 12).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Indi deduce che la Corte d'appello ha interpretato la comunicazione anzidettaerroneamente, in contrasto con il canone ermeneutico della comune intenzionedelle parti (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce invero che la comunicazione anzidetta “ha un contenuto inequivoca-bilmente ipotetico della spettanza e della stessa esistenza del credito che, pe-raltro, viene subordinata ai necessari accertamenti istruttori” (così ricorso, pag.13).Deduce che la Corte di Bologna ha interpretato erroneamente altresì l'atto dicessione (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che la locuzione “sarà creditrice”, che figura nelle pre-messe dell'atto di cessione, rende evidente, alla stregua della “sola letteralitàdella dichiarazione negoziale”, che “cedente e cessionario avevano intenzione dicedere un credito che, a quel momento, non era ancora venuto ad esistenza”(così ricorso, pag. 14).17. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.18. Si rimarca dapprima che il rilievo motivazionale ancorato al tenore dellacomunicazione di presa d'atto della cessione inviata dalla P.C.M. è stato formu-lato dalla Corte d'appello a conforto dell'assunto per cui la cessione aveva ri-guardato un credito attuale, pertanto in certa qual misura ad abundantiam.Cosicché il ricorrente non ha propriamente interesse a censurarlo (cfr. Cass.(ord.) 8.6.2022, n. 18429).Si rimarca dipoi che il ricorrente non ha assolto l'onere dell' “autosufficienza”con riferimento al testo dell'atto di cessione, di cui tuttavia ha prospettato l'er-ronea esegesi (cfr. Cass. sez. lav. 15.11.2013, n. 25728).Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Si rimarca in ogni caso - pur in relazione al tenore della comunicazione inviataData pubblicazione 24/06/2026dalla P.C.M. - che con il motivo in disamina si prospettano quaestiones erme-neutiche.19. Vengono in evidenza, perciò, gli insegnamenti di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto e più ingenerale degli atti di autonomia privata si risolve in una indagine “di fatto” ri-servata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regoleermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi delnovello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355;Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Ovvero l'insegnamento secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità,sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plau-sibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n.10131).20. In questi termini non può che porsi in risalto quanto segue.I rilievi esegetici di cui, in parte qua, all'impugnato dictum risultano ineccepi-bili in diritto ed immuni da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” de-stinata, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del7.4.2014, ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co.dell'art. 360 cod. proc. civ.Le censure dal ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazionedella maggior plausibilità della patrocinata antitetica opzione esegetica.Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso perNumero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).21. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1472 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 1 D.P.C.M. 17/7/2019; violazione della nor-mativa e dei principi in materia di amministrazione del patrimonio e contabilitàdi Stato; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2914 e 1264 cod. civ.Deduce che, ai fini dell'opponibilità al fallimento della cessione del credito,occorreva che il credito fosse venuto ad esistenza anteriormente alla dichiara-zione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce segnatamente che “prima del formale accertamento della sussistenzadelle condizioni predeterminate dalla legge e, dunque, del riconoscimento delcontributo, la P.A. non aveva alcun obbligo nei confronti del beneficiario” (cosìricorso, pag. 16); che “fino all'espletamento di tutti gli accertamenti ed i controlliprescritti dalla legge, prima dell'adozione del decreto di liquidazione del contri-buto, il Fallimento non vantava alcun credito verso la P.A.” (così ricorso, pag.17).Deduce quindi che “il credito corrispondente al contributo per l'anno 2010 eraun credito eventuale , inteso quale diritto futuro eventuale” e che “l'effettotraslativo si verificò solo con il decreto DIE del 5/7/2013” (così ricorso, pag. 18).22. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/202623. Innegabilmente la Corte distrettuale ha atteso alla reiezione del primo eData pubblicazione 24/06/2026del secondo motivo dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una duplice“ratio decidendi”. E con la seconda “ratio”, introdotta dal rilievo “anche qualifi-cando il credito ceduto come meramente futuro (…)”, ha negato che si fosse alcospetto di cessione di crediti meramente eventuali (“frutto di rapporti mera-mente potenziali”: cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Segnatamente ‒ si è detto – con la seconda “ratio” la Corte territoriale harespinto i primi due mezzi dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della qua-lificazione della cessione intercorsa tra E.B. e [OSCURATO:PERSONA] in guisa di cessionedi credito futuro e in adesione all'elaborazione giurisprudenziale a tenor dellaquale, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del falli-mento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessionesiano state effettuate con atto avente data certa anteriore al fallimento (cfr.Cass. (ord.) 28.2.2020, n. 5616, ove si soggiunge che, invece, per i crediti sol-tanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o ac-cettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al mo-mento in cui il credito sia venuto ad esistenza).24. In questi termini si evidenzia quanto segue.Senza dubbio il ricorrente censura con il mezzo in disamina la seconda “ratio”alla stregua dell'addotta qualificazione della cessione in guisa di cessione di uncredito eventuale (tant'è che il ricorrente richiama il divergente indirizzo rico-struttivo ancorato, peraltro, alla pronuncia n. 551 del 17.1.2012 di questa Cortedi legittimità).E tuttavia sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, laNumero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi”rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relativealle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.)11.5.2018, n. 11493).Evidentemente la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso –che attinge la prima “ratio” – rende vano il motivo in disamina, che attinge laseconda “ratio”.25. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e1243 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la moti-vazione errata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti; la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 56 l.fall.Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputare corretta la parziale com-pensazione tra il credito della P.C.M. alla restituzione dei (residui) contributirelativi all'anno 2009 con il credito della E.B. all'erogazione dei contributi relativiall'anno 2011.Deduce innanzitutto che il credito restitutorio della P.C.M. – a seguito delladeclinatoria di giurisdizione del T.A.R. con sentenza n. 2/2013 – era stato con-testato dalla curatela fallimentare, sicché ne difettava la certezza (cfr. ricorso,pag. 20).Deduce poi che la P.C.M. non poteva far luogo alla compensazione, siccomel'asserito suo credito è sorto con il decreto dei 5/11.7.2013, in epoca successivaalla dichiarazione di fallimento, e siccome all'annullamento del decreto in dataNumero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/20261.12.2010 di erogazione del contributo relativo all'anno 2009 ha provvedutooltre ogni termine ragionevole (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce che al più la P.A. avrebbe potuto revocare il decreto dell'1.12.2010,“ma in ogni caso senza alcun effetto retroattivo” (cfr. ricorso, pag. 21).26. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27. In sede di disamina del primo mezzo si è anticipato che il procedimentoamministrativo prefigurato ai fini della erogazione dei contributi de quibus agi-tur, ha mera funzione di accertamento e ricognizione di un diritto soggettivoderivante da un'obbligazione pubblica direttamente assunta dalla legge.In questi termini va, simmetricamente, condiviso e recepito il rilievo dellaP.C.M. – esplicante valenza pur in ordine all'asserito tardivo esercizio dell'auto-tutela ‒ secondo cui “il diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla percezione delcontributo 2009 non è mai venuto ad esistenza per mancanza di un requisitoessenziale ai fini del riconoscimento dello stesso” (così controricorso, pag. 6.Cfr. Cass. (ord.) 15.5.2023, n. 13152, secondo cui, in tema di finanziamentipubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di unpresupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, quindi,non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, chenasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, “ex lege” e fin dal momentodell'erogazione; di conseguenza, è irrilevante che l'insorgenza dei presuppostiper la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormenterispetto al fallimento che la determina).Cosicché, per un verso, il credito della P.A. alla ripetizione dei contributi rela-tivi all'anno 2009 – dell'importo di euro 1.522.104,46, cui afferisce il residuoammontare di euro 104.528,19 – è senza dubbio insorto in epoca antecedentealla dichiarazione di fallimento della E.B.Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ovvero è insorto nei confronti della E.B. in bonis.Cosicché, per altro verso, il credito alla corresponsione dei contributi perl'anno 2011 (la domanda è “da presentare entro il 31 gennaio dell'anno solaresuccessivo a quello in relazione al quale il contributo viene chiesto”: così sen-tenza d'appello, pag. 10) è senza dubbio insorto in epoca antecedente alla di-chiarazione di fallimento della E.B.Ovvero è insorto a vantaggio della E.B. in bonis.28. In tal guisa nulla ostava alla compensazione ex art. 56 l.fall.Sussiste, propriamente, l'estremo della preesistenza di ambedue le contrap-poste ragioni di credito rispetto al dì della dichiarazione di fallimento della E.B.e dunque l'estremo della “reciprocità” (credito verso il soggetto poi fallito e cre-dito del soggetto poi fallito).Ovviamente è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità, richiesti dalloart. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento dellapronuncia giudiziale (cfr. Cass. 12.2.2008, n. 3280; altresì, Cass. sez. lav.13.1.2006, n. 518).29. Una finale notazione si impone.La E.B. in bonis propriamente aveva impugnato dinanzi al T.A.R. (giudizio poidefinito con la sentenza n. 7/2013, dichiarativa del difetto di giurisdizione delG.A.) il decreto del 31.5.2012, con cui la E.B. era stata esclusa dai contributieconomici per l'editoria per l'anno 2010 (cfr. ricorso, pag. 3).Siffatta contestazione, quindi, non afferiva al credito della P.A. alla restitu-zione dei residui contributi – euro 104.528,19 ‒ relativi all'anno 2009, poi par-zialmente compensati con il controcredito della E.B. alla erogazione dei contri-buti relativi all'anno 2011.Numero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026Correttamente, dunque, la Corte di Bologna ha rimarcato che la E.B. in bonis“non aveva mai sollevato contestazioni stragiudiziali o giudiziali” (cfr. sentenzad'appello, pag. 13).30. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo (il ricorrente hadichiarato che “il valore della presente controversia è superiore ad €520.000,00”: cfr. ricorso, pag. 1).31. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente, Presidenza del Con-siglio dei Ministri, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 12.500,00, oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diNumero registro generale 20732/2021Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21512/2026Data pubblicazione 24/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino