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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16556/2026

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[OSCURATO:PERSONA], eredi diSTILLITANO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIACELIMONTANA n. 98, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 683/2022 della CORTE DI APPELLO diGENOVA, depositata in data 14/06/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione del 29.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] evocava ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diImperia, esponendo di aver acquistato la proprietà di un immobilegiusta decreto di aggiudicazione del Tribunale di Imperia del 15.5.2009e di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per poter avere accessoalle cantine e ai box afferenti all’immobile di sua proprietà, a frontedell’ostruzione della rampa carrabile ad opera dei convenuti, ottenendola tutela interdittale; chiedeva quindi accertarsi il suo diritto dicomproprietà su rampa di accesso al seminterrato, box e cantine,nonché sull’accesso carrabile a servizio del fabbricato mediante la qualesi accede all’area antistante l’entrata dello stesso.Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n.623/2019, accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’attricecomproprietaria dell’area carrabile antistante l’edificio.Con la sentenza impugnata, n. 683/2022, la Corte di Appello diGenova rigettava tanto il gravame principale interposto dagli originariconvenuti, quanto quello incidentale formulato dall’attrice,confermando la decisione di prime cure.La Corte distrettuale confermava in particolare sia la statuizione diprime cure, quanto al riconoscimento della comproprietà sull’areaesterna del fabbricato, trattandosi di spazio pertinenziale all’edificio,sia quella concernente il rigetto della domanda di riconoscimento dellacomproprietà delle cantine e dei box, in presenza di un titolo idoneo avincere la presunzione di condominialità di detti cespiti.Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisioneGiuseppa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli altri eredi dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e AgostinoStillitano, affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando a suavolta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione ofalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 832, 1027 e 1117 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza della comproprietàdella rampa carrabile di accesso all’area esterna del fabbricato, a frontedi una domanda di parte attrice volta soltanto ad ottenere ilriconoscimento di una servitù di passaggio sulla stessa.La censura è infondata.La Corte di Appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, in prime cure, accertarsi che l’accesso al fabbricato deveavvenire mediante la rampa carrabile che conduce all’entrata dellostesso, ed ha interpretato tale domanda, ritenendo che in essa fossecompresa l’invocazione dell’accertamento della comproprietà dell’areacontroversa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Trattasi diinterpretazione del contenuto della domanda, non implausibile, inrelazione al quale va data continuità al principio secondo cui quel cherileva, ai fini della ricostruzione del contenuto della domanda giudiziale,è l’identificazione del cd.

“bene della vita” in relazione al quale vieneinvocata tutela.

Sotto questo profilo, va infatti considerato che lamodificazione di uno od entrambi degli elementi costitutivi,Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentati dal petitum e dalla causa petendi, non comporta laproposizione di una domanda diversa, e dunque la violazione dell’art.112 c.p.c., “… sempre che la domanda così modificata risulti comunqueconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensivedella controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536).

Poiché nellaspecie, come accertato dalla Corte distrettuale, le parti sin dal principiosi sono confrontate sul medesimo thema decidendum, alla base delquale vi era la contestazione circa il diritto della originaria attrice diutilizzare l’accesso carrabile all’edificio in cui si trova l’immobile a leiaggiudicato, non si configurano né lesione del diritto di difesa, nédilatazione dei tempi del giudizio.A quanto precede va aggiunta la decisiva considerazione che “Larilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attivitàriservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazionedell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto unamotivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stataricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, ildedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concretodella volontà della parte” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del22/09/2023, Rv. 668673; negli stessi termini anche Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019, Rv. 656493, secondo la quale “…l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché nonpone in discussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al paridi ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede diNumero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamenteentro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.”).

Nel caso di specie, la Corte di Appelloha interpretato la domanda proposta in primo grado motivandoadeguatamente sul punto, onde non si configura neppure il vizio daultimo richiamato.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti principali denunziano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 1117 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe trascurato di considerare il fatto che al giudizio non hannopartecipato tutti i comproprietari della rampa carrabile esterna dellaquale si è accertata la comproprietà.La censura è infondata.La Corte di Appello ha accertato che l’area di cui si controverte, inquanto destinata all’accesso al fabbricato e dunque ad esso legata daun vincolo pertinenziale, è di proprietà comune a tutti i partecipanti alcondominio (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata).

Non vi è stataquindi alcuna pronuncia, da parte del giudice di merito, atta acostituire, in capo alla originaria attrice, un diritto in contrasto conquelli spettanti, sull’area comune di cui si discute, a tutti gli altripartecipanti al condominio.

Sul punto, va data continuità al principiosecondo cui “Qualora un condomino agisca per l'accertamento dellanatura condominiale di un bene, non occorre integrare ilcontraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto neeccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domandariconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione –con finalità diampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia aventeefficacia di giudicato– la comproprietà degli altri soggetti partecipantial condominio” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023, Rv.Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026669006; conf.

Cass. Sez.

U, Sentenza n. 25454 del 13/11/2013, Rv.628056).Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, conesso viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1107c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Cortedi Appello avrebbe errato nel non ravvisare la proprietà comune anchedel locale seminterrato adibito a box e cantina e della relativa rampadi accesso.La censura è fondata.La Corte di Appello ha rigettato la domanda sul presupposto che illocale seminterrato, riscontrato come non suddiviso dal C.T.U.incaricato in prime cure, non fosse compreso nel titolo autorizzativodell’edificio e dunque dovesse presumersi di natura abusiva.

Su talepremessa, ha escluso la configurazione del vincolo pertinenziale tra lostesso e l’edificio.Al contrario, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare se, nelprimo titolo costitutivo del condominio, vi fosse, o meno, una riservasulla proprietà del vano seminterrato di cui si discute, poiché solo in talcaso avrebbe potuto escluderne la natura di bene comune a tutti ipartecipanti al condominio, essendo del tutto ininfluente, a tal fine, lacircostanza che il cespite sia, o meno, abusivo.

Va considerato, sulpunto, che i rapporti tra proprietà individuale e proprietà condominialesono regolati dal principio secondo cui “In tema di condominio negliedifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelliindicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostricon il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà delmedesimo, essendo sufficiente, per presumerne la naturacondominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o algodimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente,Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietàesclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio aprincipale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietàesclusiva darne la prova” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del07/08/2018, Rv. 650001; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del07/05/2010, Rv. 613094).Nell’ambito del predetto rapporto, alcun rilievo assume lacircostanza che un determinato spazio, comunque condominiale infunzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicatonel regolamento dell’ente di gestione.

Infatti “La presunzione legale dicondominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cuielencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva delbene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso alservizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione,il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornirela prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dalquale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabilela comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze delregolamento di condominio, ne' l'inclusione del bene nelle tabellemillesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002, Rv. 553833; cfr. ancheCass.

Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15/06/2001, Rv. 547520, cheesclude la natura decisiva dei dati catastali, dotati di mera valenzaindiziaria).Ne deriva il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorsoincidentale, la cassazione della sentenza in relazione alla censuraaccolta ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversacomposizione, perché sia accertata la proprietà, comune o individuale,del locale seminterrato oggetto della domanda della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026incidentale, facendo esclusivo riferimento al contenuto del primo attocostitutivo del condominio.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinviala causa alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], eredi diSTILLITANO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIACELIMONTANA n. 98, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 683/2022 della CORTE DI APPELLO diGENOVA, depositata in data 14/06/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione del 29.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] evocava ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diImperia, esponendo di aver acquistato la proprietà di un immobilegiusta decreto di aggiudicazione del Tribunale di Imperia del 15.5.2009e di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per poter avere accessoalle cantine e ai box afferenti all’immobile di sua proprietà, a frontedell’ostruzione della rampa carrabile ad opera dei convenuti, ottenendola tutela interdittale; chiedeva quindi accertarsi il suo diritto dicomproprietà su rampa di accesso al seminterrato, box e cantine,nonché sull’accesso carrabile a servizio del fabbricato mediante la qualesi accede all’area antistante l’entrata dello stesso.Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n.623/2019, accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’attricecomproprietaria dell’area carrabile antistante l’edificio.Con la sentenza impugnata, n. 683/2022, la Corte di Appello diGenova rigettava tanto il gravame principale interposto dagli originariconvenuti, quanto quello incidentale formulato dall’attrice,confermando la decisione di prime cure.La Corte distrettuale confermava in particolare sia la statuizione diprime cure, quanto al riconoscimento della comproprietà sull’areaesterna del fabbricato, trattandosi di spazio pertinenziale all’edificio,sia quella concernente il rigetto della domanda di riconoscimento dellacomproprietà delle cantine e dei box, in presenza di un titolo idoneo avincere la presunzione di condominialità di detti cespiti.Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisioneGiuseppa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli altri eredi dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e AgostinoStillitano, affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando a suavolta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione ofalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 832, 1027 e 1117 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza della comproprietàdella rampa carrabile di accesso all’area esterna del fabbricato, a frontedi una domanda di parte attrice volta soltanto ad ottenere ilriconoscimento di una servitù di passaggio sulla stessa.La censura è infondata.La Corte di Appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, in prime cure, accertarsi che l’accesso al fabbricato deveavvenire mediante la rampa carrabile che conduce all’entrata dellostesso, ed ha interpretato tale domanda, ritenendo che in essa fossecompresa l’invocazione dell’accertamento della comproprietà dell’areacontroversa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Trattasi diinterpretazione del contenuto della domanda, non implausibile, inrelazione al quale va data continuità al principio secondo cui quel cherileva, ai fini della ricostruzione del contenuto della domanda giudiziale,è l’identificazione del cd. “bene della vita” in relazione al quale vieneinvocata tutela. Sotto questo profilo, va infatti considerato che lamodificazione di uno od entrambi degli elementi costitutivi,Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentati dal petitum e dalla causa petendi, non comporta laproposizione di una domanda diversa, e dunque la violazione dell’art.112 c.p.c., “… sempre che la domanda così modificata risulti comunqueconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensivedella controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536). Poiché nellaspecie, come accertato dalla Corte distrettuale, le parti sin dal principiosi sono confrontate sul medesimo thema decidendum, alla base delquale vi era la contestazione circa il diritto della originaria attrice diutilizzare l’accesso carrabile all’edificio in cui si trova l’immobile a leiaggiudicato, non si configurano né lesione del diritto di difesa, nédilatazione dei tempi del giudizio.A quanto precede va aggiunta la decisiva considerazione che “Larilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attivitàriservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazionedell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto unamotivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stataricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, ildedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concretodella volontà della parte” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del22/09/2023, Rv. 668673; negli stessi termini anche Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019, Rv. 656493, secondo la quale “…l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché nonpone in discussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al paridi ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede diNumero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamenteentro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.”). Nel caso di specie, la Corte di Appelloha interpretato la domanda proposta in primo grado motivandoadeguatamente sul punto, onde non si configura neppure il vizio daultimo richiamato.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti principali denunziano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 1117 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe trascurato di considerare il fatto che al giudizio non hannopartecipato tutti i comproprietari della rampa carrabile esterna dellaquale si è accertata la comproprietà.La censura è infondata.La Corte di Appello ha accertato che l’area di cui si controverte, inquanto destinata all’accesso al fabbricato e dunque ad esso legata daun vincolo pertinenziale, è di proprietà comune a tutti i partecipanti alcondominio (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). Non vi è stataquindi alcuna pronuncia, da parte del giudice di merito, atta acostituire, in capo alla originaria attrice, un diritto in contrasto conquelli spettanti, sull’area comune di cui si discute, a tutti gli altripartecipanti al condominio. Sul punto, va data continuità al principiosecondo cui “Qualora un condomino agisca per l'accertamento dellanatura condominiale di un bene, non occorre integrare ilcontraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto neeccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domandariconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione –con finalità diampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia aventeefficacia di giudicato– la comproprietà degli altri soggetti partecipantial condominio” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023, Rv.Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026669006; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25454 del 13/11/2013, Rv.628056).Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, conesso viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1107c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Cortedi Appello avrebbe errato nel non ravvisare la proprietà comune anchedel locale seminterrato adibito a box e cantina e della relativa rampadi accesso.La censura è fondata.La Corte di Appello ha rigettato la domanda sul presupposto che illocale seminterrato, riscontrato come non suddiviso dal C.T.U.incaricato in prime cure, non fosse compreso nel titolo autorizzativodell’edificio e dunque dovesse presumersi di natura abusiva. Su talepremessa, ha escluso la configurazione del vincolo pertinenziale tra lostesso e l’edificio.Al contrario, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare se, nelprimo titolo costitutivo del condominio, vi fosse, o meno, una riservasulla proprietà del vano seminterrato di cui si discute, poiché solo in talcaso avrebbe potuto escluderne la natura di bene comune a tutti ipartecipanti al condominio, essendo del tutto ininfluente, a tal fine, lacircostanza che il cespite sia, o meno, abusivo. Va considerato, sulpunto, che i rapporti tra proprietà individuale e proprietà condominialesono regolati dal principio secondo cui “In tema di condominio negliedifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelliindicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostricon il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà delmedesimo, essendo sufficiente, per presumerne la naturacondominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o algodimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente,Numero registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietàesclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio aprincipale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietàesclusiva darne la prova” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del07/05/2010, Rv. 613094).Nell’ambito del predetto rapporto, alcun rilievo assume lacircostanza che un determinato spazio, comunque condominiale infunzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicatonel regolamento dell’ente di gestione. Infatti “La presunzione legale dicondominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cuielencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva delbene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso alservizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione,il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornirela prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dalquale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabilela comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze delregolamento di condominio, ne' l'inclusione del bene nelle tabellemillesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002, Rv. 553833; cfr. ancheCass. Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15/06/2001, Rv. 547520, cheesclude la natura decisiva dei dati catastali, dotati di mera valenzaindiziaria).Ne deriva il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorsoincidentale, la cassazione della sentenza in relazione alla censuraaccolta ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversacomposizione, perché sia accertata la proprietà, comune o individuale,del locale seminterrato oggetto della domanda della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2433/2023Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 16556/2026Data pubblicazione 27/05/2026incidentale, facendo esclusivo riferimento al contenuto del primo attocostitutivo del condominio.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinviala causa alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Decreto Cassazione n. 16556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris