CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 62 bis e 99 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità e pagg. 5 e 6 in punto di congruità della pena inflitta avendo la Corte territoriale pertinentemente valorizzato la reiterazione del Bruzzese "nel percorso criminale intrapreso e, dunque, la sua accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità" ai fini del diniego della richiesta di esclusione della recidiva e delle circostanze generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presiden