Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42058/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato a 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (ri [OSCURATO:PERSONA]

1. DUECENTO Dario ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato, con il consenso del P.M., la pena su richiesta in relazione al reato di furto all'interno di esercizio commerciale

2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce difetto della condizione di procedibilità della querela.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, non sorretti da autosufficienza nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come. previsto dall'articolo.448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appli- cazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato a 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (ri [OSCURATO:PERSONA] 1. DUECENTO Dario ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato, con il consenso del P.M., la pena su richiesta in relazione al reato di furto all'interno di esercizio commerciale 2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce difetto della condizione di procedibilità della querela. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, non sorretti da autosufficienza nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come. previsto dall'articolo.448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appli- cazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 42058/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris