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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2020

ECLI:EU:T:2020:142
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0326(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (causa T‑326/19) «Ricorso di annullamento – Territorio doganale dell’Unione – Regolamento (UE) 2019/474 – Direttiva (UE) 2019/475 – Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto (Artt. 289, §§ 1 e 3, e 294 TFUE) (v. punto 43)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che include un comune ed acque di uno Stato membro nel territorio doganale dell’Unione – Ricorso proposto da un residente di tale comune – Assenza di categoria ristretta di operatori economici – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/474) (v. punti 49‑55, 58‑60)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale sulla validità – Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da permettere la contestazione della legittimità degli atti dell’Unione (Artt. 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE) (v. punti 65, 66)

4. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione (Artt. 264 e 266 TFUE) (v. punto 77) [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2019, L 83, pag. 38 ), nella parte relativa all’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 264 TFUE e volta a che sia dichiarata l’inefficacia della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ( GU 2019, L 83, pag. 42 ) e, in terzo luogo, una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’esecuzione del regolamento 2019/474, della direttiva 2019/475 e di qualsiasi altro provvedimento di esecuzione adottato in applicazione di essi.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Repubblica italiana. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0326(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (causa T‑326/19) «Ricorso di annullamento – Territorio doganale dell’Unione – Regolamento (UE) 2019/474 – Direttiva (UE) 2019/475 – Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto (Artt. 289, §§ 1 e 3, e 294 TFUE) (v. punto 43) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che include un comune ed acque di uno Stato membro nel territorio doganale dell’Unione – Ricorso proposto da un residente di tale comune – Assenza di categoria ristretta di operatori economici – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/474) (v. punti 49‑55, 58‑60) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale sulla validità – Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da permettere la contestazione della legittimità degli atti dell’Unione (Artt. 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE) (v. punti 65, 66) 4. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione (Artt. 264 e 266 TFUE) (v. punto 77) [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2019, L 83, pag. 38 ), nella parte relativa all’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 264 TFUE e volta a che sia dichiarata l’inefficacia della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ( GU 2019, L 83, pag. 42 ) e, in terzo luogo, una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’esecuzione del regolamento 2019/474, della direttiva 2019/475 e di qualsiasi altro provvedimento di esecuzione adottato in applicazione di essi. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Repubblica italiana. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese relative alle istanze di intervento.
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