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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 28414/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva trasmessa il 9 giugno 2026; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo al vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, appare non consentito dalla legge, prospettando rilievi generici che non si confrontano con l'ampia, puntuale, congrua e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che non si limita al richiamo dei precedenti penali ma li valuta in funzione risocializzante (vedi pagg. 6 e 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva trasmessa il 9 giugno 2026; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo al vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, appare non consentito dalla legge, prospettando rilievi generici che non si confrontano con l'ampia, puntuale, congrua e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che non si limita al richiamo dei precedenti penali ma li valuta in funzione risocializzante (vedi pagg. 6 e 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M27
Sentenza Cassazione n. 28414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris