CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45861/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio dell'accertata detenzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato (la Corte risponde al motivo di gravame facendo pertinente riferimento alla suddivisione in otto dosi dello stupefacente rinvenute indosso a fronte di palesata meraviglia e, pertanto, senza che fosse mai stato prospettato un uso personale) e, comunque del tutto generico in quanto reiterativo di identica censura già adeguatamente confutata dai Giudici di merito con cui il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il PresiAnte [OSCURATO:PERSONA]