CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] k o che ha concluso chiedendo CL, p LT o (24 o il difensore y-C-0,aial n-) ,Q ' n_( k,0 st. C-tc2 C-L-CA • ..-'-)2A/0 - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 9 gennaio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarata fallita il 17 luglio 2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere, al fine di trarne profitto, distrutto e/o occultato la contabilità, regolarmente tenuta sino al 31 dicembre 2012, omettendo di consegnarla al curatore fallimentare così da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, formulato a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e qui riportato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione. 3. Il difensore del ricorrente deduce l'erroneità della decisione impugnata per non avere la Corte d'appello ravvisato nella condotta dell'imputato al più il delitto di bancarotta semplice. Entrambi i giudici di merito avrebbero, infatti, ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta senza considerare, atteso il modesto livello culturale del Siciliano che, in considerazione delle difficoltà economiche dell'impresa, non aveva più potuto avvalersi di un contabile e che per tale motivo non aveva saputo gestire da solo la tenuta della contabilità. Si assume, infatti, che l'imputato non aveva consapevolezza del ruolo e delle responsabilità assunte nella conduzione dell'attività economica e che nessuna intenzione di profitto ovvero nessuna volontà di danneggiamento del ceto creditorio sarebbero state dimostrate. In conclusione, quindi, il comportamento dell'imputato, al più, avrebbe potuto rilevare a titolo di colpa con la conseguenza che sarebbe configurabile, semmai, la bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il difensore del ricorrente lamenta, come si è detto, che la Corte di appello avrebbe erroneamente sussunto nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale una fattispecie concreta da qualificarsi invece bancarotta documentale semplice ove si fosse considerato il livello culturale medio dell'imputato che aveva curato da sé la contabilità dal momento in cui la crisi economica dell'impresa non gli aveva più consentito di avvalersi di un contabile. Orbene, tale censura, inquadrata dal ricorrente come vizio di legge, in realtà deve collocarsi nell'ambito dei vizi della motivazione posto che, nella specie, in buona sostanza, non si lamenta l'erronea interpretazione o inosservanza della legge penale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), bensì la carente ricostruzione della fattispecie concreta che avrebbe portato i giudici di merito a non considerare il livello culturale medio del ricorrente e la conseguente mancanza di consapevolezza del ruolo e delle responsabilità assunte nella conduzione dell'attività economica di cui era titolare. Tale denuncia è inquadrabile nell'ambito dei vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame che, per tale motivo, deve considerarsi inammissibile. Si rileva, ad ogni buon conto, che la Corte distrettuale, rispondendo all'identica censura sollevata con il ricorso in appello, non si è sottratta minimamente al suo obbligo motivazionale là dove, dopo aver osservato che il delitto contestato si fonda sul dato indiscusso che nessuna documentazione contabile, pur tenuta sino a dicembre 2012, era stata consegnata al curatore, ha evidenziato che la deduzione difensiva, secondo cui l'omessa tenuta della contabilità per il periodo successivo era da ricondursi alla trascuratezza per incapacità del ricorrente, non consente comunque di comprendere come mai l'imputato abbia ritenuto di non consegnare al curatore la documentazione tenuta fino al 2012 e restituitagli dal contabile; tale comportamento, stigmatizza la Corte, con motivazione lucida e priva di aporie, non può che leggersi nell'ottica del dolo specifico in quanto, il fatto che il ricorrente abbia deciso di disfarsi della contabilità precedente in un momento in cui l'impresa era in crisi e il fallimento ragionevolmente preventivabile, rafforza la tesi accusatoria che ha ravvisato in tale agire il « fine di precludere al curatore ogni possibile ricostruzione dell'attività della fallita con evidente pregiudizio dei creditori non consentendo a costoro di verificare se i beni dell'impresa fallita fossero ancora nella disponibilità del suo titolare, se vi fossero crediti da recuperare, se fosse possibile avviare azioni revocatorie». Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in esame fosse configurabile la cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica non essendo stati rinvenuti né libri né scritture contabili. L'occultamento dei libri e delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione di essi alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture. La contestazione di sottrazione, a cui si deve equiparare quella di omessa tenuta delle stesse, combacia, dunque, perfettamente con le emergenze probatorie. Il quadro ricostruttivo di cui si è detto è da ritenersi ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa e la motivazione ,offerta )1 dalla Corte d'appello, che ha dato conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione, è del tutto adeguata, completa e priva di manifeste contraddizioni. 3. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 ottobre 2023 Il C