CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 16), 17), 18) e 15) dell'imputazione provvisoria.2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e operante in [OSCURATO:PERSONA] e in altri territori, nonché di tre reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 15) e alla partecipazione del ricorrente. Il Tribunale, pur dando atto della specifica contestazione difensiva sulla configurabilità del sodalizio, avrebbe respinto le deduzioni con motivazione meramente adesiva, limitata al richiamo dell'ordinanza genetica e della richiesta cautelare, e con l'affermazione apodittica dell'idoneità del materiale investigativo a dimostrare l'esistenza di una consorteria dedita al narcotraffico e l'intraneità del ricorrente. La difesa aveva prospettato, invece, una censura puntuale, sostenendo che dagli atti emergeva non un'associazione già costituita, stabile e operativa, ma una fase ancora progettuale, caratterizzata da contatti, tentativi di approvvigionamento, ricerca di risorse economiche, interlocuzioni occasionali, trattative non concluse e propositi non consolidati in una struttura associativa penalmente rilevante. Il Tribunale avrebbe eluso tale profilo decisivo, valorizzando la pluralità di conversazioni e contatti senza spiegare in che modo essi potessero assurgere a prova cautelare di un assetto associativo stabile. L'ordinanza non chiarirebbe, in particolare, il momento genetico del sodalizio, la sua struttura, le risorse disponibili, l'esistenza di canali stabili di approvvigionamento né i reati-fine effettivamente espressivi di un programma comune. I sette presunti canali di rifornimento, richiamati dall'ordinanza genetica, dimostrerebbero piuttosto l'assenza di un canale affidabile e stabile e la necessità di ricercarne continuamente di nuovi. La sostituzione dei referenti, l'incessante ricerca di contatti alternativi e l'instabilità dei rapporti con i fornitori costituirebbero, secondo la difesa, elementi incompatibili con il paradigma associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Mancherebbe, inoltre, una base organizzativa già operante: l'intercettazione del 1° marzo 2024 evidenzierebbe l'assenza del denaro necessario all'acquisto dello stupefacente, così come l'inesistenza di una cassa comune, di risorse proprie o di capitale stabilmente destinato agli approvvigionamenti. Le conversazioni rappresenterebbero, al contrario, soggetti ancora intenti a reperire mezzi per avviare l'attività illecita, persino mediante prestiti usurari, finanziamenti o vendite di terreni. Anche i dialoghi di settembre 2024 attesterebbero, al più, una fase di pianificazione, la verifica della disponibilità di terzi e ordinativi futuri 2subordinati al buon esito della programmazione. In particolare, nella conversazione del 23 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al cognato [OSCURATO:PERSONA] di avere parlato la sera precedente con [OSCURATO:PERSONA] e di avergli proposto di lavorare per loro: espressione ritenuta incompatibile con l'ipotesi di un suo già stabile inserimento nel sodalizio. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, secondo quanto emergente dalle intercettazioni, l'obiettivo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] non era il rafforzamento di una struttura criminale già esistente, ma il reperimento di risorse destinate al pagamento delle spese legali e al sostegno economico della propria famiglia. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe quindi dovuto spiegare per quale ragione il denaro destinato al mantenimento del detenuto e dei suoi familiari, nonché alle spese difensive, dovesse ritenersi funzionale al rafforzamento della locale mafiosa e, soprattutto, dimostrare che tale finalità fosse conosciuta e voluta dai concorrenti, in particolare da [OSCURATO:PERSONA]. Alla frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] — «onestamente alle mie spalle non sono solo» — sarebbe stato attribuito il massimo significato indiziario possibile, senza tuttavia chiarire perché essa dovesse necessariamente riferirsi alla locale di 'ndrangheta né perché fosse idonea a dimostrare la consapevolezza e la volontà, in capo a tutti i concorrenti e segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], di agevolare quel sodalizio mafioso. Tale conclusione sarebbe tanto più ingiustificata in quanto al ricorrente non è contestata la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). 3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, contestata al capo 16), non già sulla base del principio attivo, ma in forza di un ragionamento meramente presuntivo fondato sul valore economico della sostanza, pari ad euro 22.000, e sulla conseguente stima astratta del quantitativo di hascisc acquistato. 3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe trascurato che a [OSCURATO:PERSONA] sono contestati soltanto tre episodi riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e che le risultanze investigative non avrebbero evidenziato ulteriori rapporti o incontri con fornitori o compartecipi dell'associazione. Avrebbe inoltre omesso di valutare il rilevante lasso temporale intercorso tra le condotte ascritte al ricorrente e l'esecuzione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal 'giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. 3. L'esame delle censure dedotte nel primo motivo richiede il richiamo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il delitto associativo presuppone: a) un accordo criminoso, anche formatosi di fatto, idoneo a creare un vincolo stabile tra almeno tre persone; b) un programma diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti; c) un minimo di organizzazione stabile, destinata a perdurare oltre i singoli reati-fine. Non è necessaria l'effettiva commissione di questi ultimi, sebbene la loro ripetuta e non occasionale realizzazione, specie in concorso con altri partecipi, costituisca significativo indice dell'esistenza del sodalizio e della condotta partecipativa (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01; Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). La prova della partecipazione può essere desunta anche da elementi diversi dal concorso nei singoli traffici, trattandosi di reato a forma libera: rileva qualsiasi comportamento che apporti un contributo, anche minimo ma non insignificante, alla vita della struttura, purché consapevolmente funzionale al programma delittuoso (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, dep. 2016, Sabella, Rv. 264826 - 01). Non è richiesta un'organizzazione complessa o verticistica, essendo sufficiente un 4assetto anche elementare o orizzontale, purché idoneo a fornire stabile supporto alle singole deliberazioni criminose e alla realizzazione di uno scopo che si proietti oltre i singoli reati-fine (Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, Mammoliti, Rv. 244520 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286 - 01; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646 - 01; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202038 - 01). Il periodo di osservazione delle condotte può essere anche breve, purché consenta di inferire l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicitamente; parimenti, l'intraneità può risultare dall'adesione al sodalizio e dall'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466 del 03/07/2024, Dodaj, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01; Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Quanto all'elemento psicologico, il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare stabilmente alla realizzazione dell'accordo e del programma delinquenziale, consapevolezza che può essere desunta da comportamenti significativi di attiva partecipazione alla vita dell'associazione (Sez. 1, n. 45297 del 05/11/2024, Chiruzzi, non mass.; Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, Burgio, Rv. 213978 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo provata l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operativa in [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle conversazioni intercettate, considerate idonee a dimostrare sia la commissione dei reati-fine sia l'esistenza di una struttura organizzata e stabile, funzionale a un programma delittuoso aperto. Dai dialoghi captati e dagli elementi di riscontro il Tribunale ha desunto la ripartizione dei ruoli tra gli associati e la comune disponibilità degli stessi a porsi al servizio di una struttura radicata nel territorio e stabilmente proiettata alla diffusione di stupefacenti fino ai consumatori finali. In tale quadro, [OSCURATO:PERSONA] era indicato quale figura di riferimento, [OSCURATO:PERSONA] come soggetto investito di compiti decisionali sulla tipologia di narcotico, [OSCURATO:PERSONA] come ausiliario nella ricerca di finanziamenti e canali di fornitura, e [OSCURATO:PERSONA] come braccio operativo dell'associazione, dotato di specifico know-how nel settore degli stupefacenti. Risultavano infine partecipi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5Sono state inoltre valorizzate le cautele adottate per eludere i controlli — uso di Signal e di account Instagram, comunicazioni schermate tra detenuti, vetture a noleggio, frequente cambio di telefoni e SIM, scelta di luoghi di consegna sottratti alla videosorveglianza e linguaggio criptico — tutte ritenute indicative di un modus operandi organizzato e non occasionale. La costante raccolta di denaro e la ricerca di canali di fornitura sono state quindi lette, unitamente agli altri elementi, come indici dell'esistenza di un sodalizio già operativo, e non di un progetto criminoso meramente embrionale. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha attribuito rilievo indiziante, anzitutto, alla condotta contestata al capo 16 della rubrica provvisoria, relativa all'acquisto di un quantitativo imprecisato di hashish, destinato allo spaccio nella provincia di Crotone, del valore approssimativo di euro 22.000, proveniente da fornitori operanti nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e poi ritenuto di scadente qualità. La condotta è stata desunta dalle conversazioni del 29 maggio 2024, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà con alcuni fornitori, aveva prospettato l'attivazione di un diverso canale con base logistica a Torino e lo aveva sollecitato a verificare la presenza di acquirenti; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva dichiarato che avrebbe contattato i clienti solo dopo la conferma della disponibilità della sostanza, richiamando il precedente acquisto di "fumo" per euro 22.000 da un soggetto di Platì. La sequenza dialogica, letta complessivamente, è stata ritenuta autoindiziante perché riferita non a una generica disponibilità di stupefacente, ma a un acquisto già perfezionato, individuato nel valore economico, nel canale di provenienza e nella merce oggetto di contestazione. L'episodio si collocava, inoltre, in una dinamica negoziale tipica del traffico di stupefacenti, caratterizzata dall'attesa della consegna, dalla verifica dell'affidabilità del canale, dall'adozione di cautele e dalla programmazione degli sbocchi di mercato. Il reato di cui al capo 17) è stato parimenti valorizzato quale indice dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA]: 1'11 giugno 2024 egli aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di essere rientrato a Crotone e di avere preso "tre chili e mezzo di fumo", espressione ritenuta inequivocabilmente riferita all'acquisizione di hashish destinato alla commercializzazione. Analoga valenza è stata attribuita al reato di cui al capo 18), poiché le conversazioni delineavano [OSCURATO:PERSONA] quale interfaccia tra il gruppo calabrese e il canale di approvvigionamento milanese, con un contributo funzionale alla riuscita della spedizione e coerente con il ruolo ricoperto nel sodalizio. 6La mancata presenza nella fase terminale del trasporto o della consegna non elideva il rilievo del suo apporto, poiché, in un contesto organizzato per ripartizione di compiti, il raccordo stabile con i canali di fornitura e con i compartecipi territoriali integrava un contributo tipicamente associativo. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le risultanze relative ai capi 16), 17) e 18) fossero dotate di attitudine dimostrativa del ruolo associativo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella compagine delineata al capo 15. Esse, infatti, non descrivevano episodi isolati, ma confermavano la stabile messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio, attraverso compiti ricorrenti di raccordo con i canali di approvvigionamento, verifica delle condizioni dell'affare e interlocuzione con gli altri sodali. A fronte del provvedimento impugnato, il ricorrente non ha indicato specifici passaggi della decisione idonei a disarticolare o comunque a incrinare la complessiva tenuta del percorso logico-argonnentativo del [OSCURATO:PERSONA] del riesame, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari. Tale prospettazione è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rilettura di merito del compendio probatorio. 4. Il secondo motivo difetta di specificità. Il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle conversazioni captate nel corso delle indagini fornisse elementi precisi a sostegno dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, dai dialoghi intrattenuti prevalentemente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva la piena consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli affari della cosca, compreso il traffico di stupefacenti, settore che la consorteria rivendicava come ambito di gestione esclusiva per accrescere la propria forza economica e, con essa, il proprio prestigio criminale. La motivazione è congrua e immune da vizi logici, avendo il Tribunale spiegato perché il ricorrente fosse consapevole di contribuire al rafforzamento economico della locale mafiosa. Con tale motivazione il ricorrente non si è confrontato adeguatamente. 5. Il terzo motivo difetta di interesse. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate che non contesti il quadro indiziario o le esigenze cautelari, ma si limiti a censurare la configurabilità di specifiche circostanze aggravanti, quando dalla loro sussistenza non•dipenda, in mancanza di incidenza sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della misura applicata (tra le altre, Sez. 3, n. 20891 7del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01). Nel caso di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, la pena massima è pari a ventiquattro anni di reclusione e su tale limite vanno parametrati i termini di custodia cautelare, anche in assenza di aggravanti ad effetto speciale (cfr., per tutte, Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01). Ne consegue che, nella specie, la ricorrenza dell'aggravante dell'ingente quantità non assume rilievo ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare. Il ricorso, peraltro, non indica specifiche ragioni idonee a radicare un concreto interesse alla decisione su tali punti. 6. Riguardo all'ultimo motivo, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che la difesa non avesse indicato elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, essendosi limitata a richiamare la pretesa ridotta capacità operativa del sodalizio, argomento già disatteso alla luce delle valutazioni svolte in punto di gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha inoltre ravvisato, anche a prescindere dalle presunzioni di legge, un concreto e attuale pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità delle condotte, dalla professionalità dell'indagato nel settore degli stupefacenti e dalla sua stabile disponibilità a porsi al servizio del circuito criminale di riferimento. Le numerose condanne definitive per reati in materia di stupefacenti sono state valorizzate come indice di una persistente inclinazione alla commissione di delitti della stessa specie e di una continuità di inserimento nel contesto criminale locale, sicché il Tribunale ha ritenuto adeguata la sola misura in atto. La motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell'art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha individuato specifiche lacune o manifeste illogicità, ma ha sollecitato una diversa valutazione degli elementi esaminati, inammissibile in sede di legittimità. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 88. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M