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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20998/2023

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guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sez.

Distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con :tri si denuncia l'insufficienza degli elementi probatori ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., risulta riproduttivo di un profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, che ha correttamente ritenuto I avvenuto controllo effettuato dal personale operante - che ha bussato due volte, a distanza di tempo, presso l'abitazione del ricorrente, non ricevendo risposta - elemento idoneo a provare il delitto di evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme.ncle.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sez. Distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con :tri si denuncia l'insufficienza degli elementi probatori ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., risulta riproduttivo di un profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, che ha correttamente ritenuto I avvenuto controllo effettuato dal personale operante - che ha bussato due volte, a distanza di tempo, presso l'abitazione del ricorrente, non ricevendo risposta - elemento idoneo a provare il delitto di evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme.ncle. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24
Sentenza Cassazione n. 20998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris