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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08280/2026

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l’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro3erre [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2754/25/24 depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2754/25/24 del 22/10/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettaval’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) el’appello incidentale proposto da 3erre [OSCURATO:PERSONA] di RossettiNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026Umberto s.a.s. (già 3erre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di seguito solo3erre) avverso la sentenza n. 258/01/22 della Commissione tributariaprovinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente ilricorso della società contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta2015.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della societàcontribuente, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nonchéa seguito di ricostruzione induttiva del reddito.1.2.

La CGT2 respingeva l’appello principale di AE evidenziando, perquanto ancora interessa, che doveva trovare conferma l’annullamento,effettuato in primo grado, della ripresa fiscale concernente la ricostruzione2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.3. 3erre resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degliartt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 117,settimo comma, Cost., per avere la CGT2 reso motivazione apparente esostanzialmente omesso di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).1.3.

Nel caso di specie la CGT2 ha affermato di condividere in pieno irilievi già formulati dalla CTP, «non potendosi comprendere come si conciliil giudizio di inattendibilità all’indirizzo di una contabilità della qualel’Ufficio per primo riconosce il valore finale dei ricavi conseguiti a defalcodei quali pone poi l’intero ammontare dei costi quantificati comerealmente sostenuti all’interno dei quali sono ricompresi quelli recuperati atassazione siccome considerati frutto di operazioni inesistenti.

Laricostruzione dell’Ufficio si risolve quindi in una sorta di cortocircuito dalquale non è dato uscire, che si premetta o meno, poco importa, lasussistenza delle condizioni per ritenere inattendibile la contabilità dallaquale poi vengono ampiamente attinti gli elementi per unarideterminazione reddituale che non può trovare idonea giustificazione négiudiziale conferma» (pag. 10 della sentenza impugnata).1.4.

In buona sostanza, la CGT2 mette in discussione il giudizioformulato di inattendibilità della contabilità, posto che l’Ufficio stessoillogica la deduzione dai ricavi di costi già recuperati perché oggetto dioperazioni inesistenti.Numero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/20261.5.

Trattasi di una motivazione per nulla apparente in quantochiaramente esplicativa della ratio decidendi posta alla sua base; e ciòindipendentemente dalla correttezza delle conclusioni raggiunte dalgiudice di appello.2.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39,primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere laCGT2 ritenuto erronea la ricostruzione del reddito di impresacorrettamente operata dall’Ufficio, con determinazione forfetaria dei costi,così sostanzialmente invertendo l’onere della prova, gravante sulcessionario, in ordine all’esistenza effettiva degli acquisti operati edocumentati dalle fatture in contestazione.2.1.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento conmetodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta,rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultantidalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, la falsità ol'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire diprescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solocompletare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazionedell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anchepresunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondocaso, invece, "le omissioni e le false o inesatte indicazioni" risultano tali dainficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento -anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchél'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dallerisultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti" eNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, inidoneiad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (Cass. n.26035 del 04/10/2024)2.3.

Come si evince dalle trascrizioni dell’avviso di accertamentoeffettuate in ricorso ai fini del rispetto del principio di specificità,l’Amministrazione finanziaria: i) prende atto dell’esistenza di una notevolequantità di costi oggettivamente inesistenti (pari al 58% del totale); ii)ritiene, pertanto, la contabilità sia complessivamente inattendibile; iii)procede alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito d’impresa,richiamando l’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973; iv)nel fare ciò, considera attendibili i ricavi dichiarati e inattendibili i costidedotti, indicando questi ultimi in misura forfettaria – in base ad unacomparazione con altre imprese del settore – nel 91,86% dei ricavi.2.4.

Trattasi di operazione del tutto legittima, in quanto fondata supresunzioni gravi, precise e concordanti, basata su di una contabilitàritenuta – al di là delle affermazioni poco puntuali contenute nell’attoimpositivo – solo parzialmente inattendibile (tanto che viene utilizzato unmetodo di accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro,riconoscendo l’attendibilità dei ricavi) e rientrante nella pienadiscrezionalità dell’Ufficio.2.5.

Del resto, ove l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto aldisconoscimento sic et simpliciter dei costi afferenti ad operazioniinesistenti, avrebbe trasferito sul contribuente il rilevante onere di provarela fittizietà di componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, deld.l. n. 16 del 2012, ove direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati,non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro ilimiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese oaltri componenti negativi (Cass. n. 7896 del 2016, cit.; Cass. n. 22430 del2014, cit.; Cass. n. 25967 del 20/11/2013); sicché il diverso metodoNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026utilizzato, con il riconoscimento di una (rilevante) percentuale di costi,induttivamente determinata, si rivela, in concreto, sostanzialmentefavorevole alla società contribuente.2.6.

Si noti, infine, che non sussiste alcun “cortocircuito” logico nellavalutazione effettuata dall’Ufficio, posto che l’accertamento ai fini IVA –che ha natura meramente cartolare, essendo l’IVA dovuta per il semplicefatto che la fattura è emessa, indipendentemente dall’esistenza o menodell’operazione sottostante – si distingue notevolmente da quello operatoal fine dell’imposte dei redditi.

Sicché è legittimo contestare il mancatoversamento dell’IVA in ragione dell’esistenza di operazioni oggettivamenteinesistenti e ricostruire induttivamente i costi deducibili ai fini IRES eIRAP, senza considerare i costi direttamente afferenti ad operazioniinesistenti.3.

Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che èstato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla «mancatadimostrazione ad opera del contribuente di prova contraria idonea aconfutare l’accertamento posto in essere dall’Amministrazione; provainvece decisiva, emergente dalla documentazione versata in atti sia pureconsiderata dal Giudice di merito».3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Invero, tale motivo è stato indicato nella parte inziale di sintesi,ma poi niente affatto sviluppato nel contesto del ricorso, sicché non sicomprende quale sia la specifica contestazione formulata dalla ricorrente.4.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati glialtri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CGT2, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.Numero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro3erre [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2754/25/24 depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2754/25/24 del 22/10/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettaval’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) el’appello incidentale proposto da 3erre [OSCURATO:PERSONA] di RossettiNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026Umberto s.a.s. (già 3erre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di seguito solo3erre) avverso la sentenza n. 258/01/22 della Commissione tributariaprovinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente ilricorso della società contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della societàcontribuente, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nonchéa seguito di ricostruzione induttiva del reddito.1.2. La CGT2 respingeva l’appello principale di AE evidenziando, perquanto ancora interessa, che doveva trovare conferma l’annullamento,effettuato in primo grado, della ripresa fiscale concernente la ricostruzione2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.3. 3erre resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degliartt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 117,settimo comma, Cost., per avere la CGT2 reso motivazione apparente esostanzialmente omesso di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).1.3. Nel caso di specie la CGT2 ha affermato di condividere in pieno irilievi già formulati dalla CTP, «non potendosi comprendere come si conciliil giudizio di inattendibilità all’indirizzo di una contabilità della qualel’Ufficio per primo riconosce il valore finale dei ricavi conseguiti a defalcodei quali pone poi l’intero ammontare dei costi quantificati comerealmente sostenuti all’interno dei quali sono ricompresi quelli recuperati atassazione siccome considerati frutto di operazioni inesistenti. Laricostruzione dell’Ufficio si risolve quindi in una sorta di cortocircuito dalquale non è dato uscire, che si premetta o meno, poco importa, lasussistenza delle condizioni per ritenere inattendibile la contabilità dallaquale poi vengono ampiamente attinti gli elementi per unarideterminazione reddituale che non può trovare idonea giustificazione négiudiziale conferma» (pag. 10 della sentenza impugnata).1.4. In buona sostanza, la CGT2 mette in discussione il giudizioformulato di inattendibilità della contabilità, posto che l’Ufficio stessoillogica la deduzione dai ricavi di costi già recuperati perché oggetto dioperazioni inesistenti.Numero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/20261.5. Trattasi di una motivazione per nulla apparente in quantochiaramente esplicativa della ratio decidendi posta alla sua base; e ciòindipendentemente dalla correttezza delle conclusioni raggiunte dalgiudice di appello.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39,primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere laCGT2 ritenuto erronea la ricostruzione del reddito di impresacorrettamente operata dall’Ufficio, con determinazione forfetaria dei costi,così sostanzialmente invertendo l’onere della prova, gravante sulcessionario, in ordine all’esistenza effettiva degli acquisti operati edocumentati dalle fatture in contestazione.2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento conmetodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta,rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultantidalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, la falsità ol'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire diprescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solocompletare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazionedell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anchepresunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondocaso, invece, "le omissioni e le false o inesatte indicazioni" risultano tali dainficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento -anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchél'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dallerisultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti" eNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, inidoneiad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (Cass. n.26035 del 04/10/2024)2.3. Come si evince dalle trascrizioni dell’avviso di accertamentoeffettuate in ricorso ai fini del rispetto del principio di specificità,l’Amministrazione finanziaria: i) prende atto dell’esistenza di una notevolequantità di costi oggettivamente inesistenti (pari al 58% del totale); ii)ritiene, pertanto, la contabilità sia complessivamente inattendibile; iii)procede alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito d’impresa,richiamando l’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973; iv)nel fare ciò, considera attendibili i ricavi dichiarati e inattendibili i costidedotti, indicando questi ultimi in misura forfettaria – in base ad unacomparazione con altre imprese del settore – nel 91,86% dei ricavi.2.4. Trattasi di operazione del tutto legittima, in quanto fondata supresunzioni gravi, precise e concordanti, basata su di una contabilitàritenuta – al di là delle affermazioni poco puntuali contenute nell’attoimpositivo – solo parzialmente inattendibile (tanto che viene utilizzato unmetodo di accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro,riconoscendo l’attendibilità dei ricavi) e rientrante nella pienadiscrezionalità dell’Ufficio.2.5. Del resto, ove l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto aldisconoscimento sic et simpliciter dei costi afferenti ad operazioniinesistenti, avrebbe trasferito sul contribuente il rilevante onere di provarela fittizietà di componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, deld.l. n. 16 del 2012, ove direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati,non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro ilimiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese oaltri componenti negativi (Cass. n. 7896 del 2016, cit.; Cass. n. 22430 del2014, cit.; Cass. n. 25967 del 20/11/2013); sicché il diverso metodoNumero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026utilizzato, con il riconoscimento di una (rilevante) percentuale di costi,induttivamente determinata, si rivela, in concreto, sostanzialmentefavorevole alla società contribuente.2.6. Si noti, infine, che non sussiste alcun “cortocircuito” logico nellavalutazione effettuata dall’Ufficio, posto che l’accertamento ai fini IVA –che ha natura meramente cartolare, essendo l’IVA dovuta per il semplicefatto che la fattura è emessa, indipendentemente dall’esistenza o menodell’operazione sottostante – si distingue notevolmente da quello operatoal fine dell’imposte dei redditi. Sicché è legittimo contestare il mancatoversamento dell’IVA in ragione dell’esistenza di operazioni oggettivamenteinesistenti e ricostruire induttivamente i costi deducibili ai fini IRES eIRAP, senza considerare i costi direttamente afferenti ad operazioniinesistenti.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che èstato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla «mancatadimostrazione ad opera del contribuente di prova contraria idonea aconfutare l’accertamento posto in essere dall’Amministrazione; provainvece decisiva, emergente dalla documentazione versata in atti sia pureconsiderata dal Giudice di merito».3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Invero, tale motivo è stato indicato nella parte inziale di sintesi,ma poi niente affatto sviluppato nel contesto del ricorso, sicché non sicomprende quale sia la specifica contestazione formulata dalla ricorrente.4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati glialtri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CGT2, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.Numero registro generale 8550/2025Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 8280/2026Data pubblicazione 02/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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