Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00552/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20520- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con l’amministratrice di sostegno a vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina e autorizzazione in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv . p rof. [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso,con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente - Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 1404/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 22/4/2020 e notificata il 14/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a di parte ricorrente . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 13/6/2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento del suo inadempimento del contratto preliminare di vendita della farmacia in proprietà di quest’ultima e, per l’effetto, la dichiarazione di legittim ità del proprio recesso e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra; in via subordinata, chiese di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ.e il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

A tal fine dedusse di aver sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un contratto preliminare di vendita della farmacia in proprietà di quest’ultima e di aver versato euro 500.000 a titolo di caparra confirmatoria.

A seguito della morte della promittente venditrice, in data 30/10/2011, la data per la stipulazione del definitivo, originariamente fissata al 31/12/2013 quale termine essenziale, era stata anticipata al 3 1 /12/2012 , d’accordo con la convenutaMaria [OSCURATO:PERSONA], succeduta come unica e rede a titolo universale: quest’ultimaera, infatti, priva della qualifica di farmacista e perciò era autorizzata , secondo la legge vigente , all’esercizio provvisorio della farmacia soltanto fino al 30/1/2013, per la durata di due anni. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva donato la farmacia a una nipote sul presupposto che il termine Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 3 - essenziale per la stipula del definitivo,come fissato al 3 1 /12/2012, non fossestato rispettato.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda e, con autonomo atto di citazione, in data 11/6/2014, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest’ultima, lamentando il mancato rispetto del termine essenziale del 30/12/2012 e chiedendo in conseguenza il risarcimento dei danni.

2. Riuniti i due procedimenti , c on sentenza n. 3802/2017 il Tribunale di Napoli, valutati i contrapposti inadempimenti, ritenne gravemente inadempiente la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarato legittimo il recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA], condannò la controparte al pagamento del doppio della caparra versata.

In particolare, il Tribunale escluse che la data di stipula del definitivo di vendita, fissata al 31/12/2013, fosse stato convenut a quale termine essenziale, atteso che l’esercizio provvisorio della farmacia della promissaria acquirente sarebbe scaduto il 30/1/2013, con possibilità di stipula utile fino a quella data; quindi, in considerazione della pendenza di trattative tra i rispettivi legali delle parti contraenti alla data dell’avvenuta donazione alla nipote , giudicò inadempienteMaria [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza n. 1404/2020,la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, per quel che qui rileva, pur qualificando come essenziale il termine del 31/12/2012, ritenne che la promittente venditrice avesse rifiutato, senza giustificazione e in violazione dellabuona fede, di addivenire alla stipula del definitivo e rimarcò che aveva donato la farmacia alla nipote, in data 17/1/2013, interrompendo bruscamente le trattative, senza Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 4 - neppure comunicare alla promissaria acquirente la asserita revoca del mandato a trattareai propri legali.

5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Nelle more del giudizio è sopravvenuta la nomina di un’amministratrice di sostegno per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 167 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 1398 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la perdurante pendenza delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’intervenuta revoca del mandato ai suoi legali e per avere giudicato incolpevole l’affidamento della stessa promissaria acquirente, nonostante quest’ultima non avesse chiesto alcuna giustificazione dei poteri di rappresentanza ai legali che avrebbero dovuto essere, invece , muniti di procura scritta ad substantiam , in considerazione della natura dell’affare.

Per altro verso, la ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe «omesso l’esame di un punto decisivo», con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (così in ricorso), perché non avrebbe considerato che, in tema di rappresentanza apparente, il terzo che ne invochi l’applicazione è tenuto a dimostrare il proprio incolpevole affidamento, nella specie insussistente.

1.1. Il motivo è in parte in ammissibile e in parte infondato , in disparte lamancanza di una esplicita indicazione numerica di una delle ipotesi di vizio individuate dal primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., atteso che comunque risulta individuatacon sufficiente chiarezza una censurainquadrabile nella tassativa griglia normativa ( cfr. Cass. Sez.

U, n. 32415 del 08/11/2021).

Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 5 - La Corte d’appello, dopo aver qualificato come essenziale il termine del 31/12/2012 come convenuto, ha escluso che fosse ravvisabile l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sol perché il termine essenziale per la stipula del definitivo non era stato rispettato, atteso che ella aveva sin dall’11 ottobre indicato il notaio rogante e rappresentato la necessità di addivenire alla redazione di un nuovo preliminare che tenesse conto delle somme corrisposte in contanti, in violazione delle norme antiriciclaggio, fermo restando l’importo da corrispondere, che aveva inviato la bozza il 6 novembre e infine chiesto, in data 21 dicembre, un incontro prima della stipula.

Per contro, la Corte territoriale ha ritenuto pretestuos o il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] : ella aveva, infatti, contestato come non conforme la nuova bozza di preliminare a quello originariamente stipulato dalla sua dante causa, ma con argomentazioni «apodittiche e generiche», atteso che tra i due atti non risultavano divergenze e il saldo prezzo ancora dovuto da Lombardi risultava identico (euro 1.050.000,00, come risultante dalla scrittura integrativa del 22/7/2010, al netto della caparra in totale versata); aveva, quindi, repentinamente interrotto le trattative con la promissaria acquirente, rifiutando la missiva del 21/12 in data 28/12, quando ancora non era spirato alcun termine; in ogni caso, non le avevacomunicato la revoca del mandato a trattare ai propri legali , che addirittura avevano fissato con il suo legale un incontro il 9/1/2013, per la continuazione delle trattative e la consegna di documentazione, «lasciandola nell’incertezza», senza chiarire le ragioni della non ritenuta corrispondenza della bozza all’originario preliminare.

Ciò posto in fatto, per principio consolidato di questa Corte, il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda – come nella Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 6 - specie - alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine (Cass.Sez. 2 , n. 30714 del 29/11/2024con indicazione di numerosi precedenti).

La censura, pertanto, risulta infondata perché la Corte d’appello ha ben evidenziato i comportamenti inadempienti e contrari a buona fede posti in essere dalla promittente venditriceche hanno legittimato l’esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente.

Quanto poi alla insussistenza, nella specie, di un affidamento incolpevole da parte di Lombardi sull’avvenuto conferimento di un mandato a trattare ai legali di controparte, deve considerarsi che dalla stessa sentenza (pag. 7) risulta che nella propria memoria ex art. 183 cod. proc. civ. la stessa Buonaiuto aveva ammesso di essersi fatta assistere nelle trattative dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che certamente soltanto lei aveva potuto consegnargli la documentazione poi da lui trasmessa a Lombardi.

In tal senso, allora, in disparte ogni considerazione sulla non necessità di alcunonere di forma per il mandato a svolgere trattative di una cessione di azienda, in ogni caso non si vede perché Lombardi avrebbe dovuto informarsi della sussistenza di un mandato che certamente risultava come già conferito e di cui non era stata comunicata alcuna revoca.

1.2. Infine, del tutto inconferente è il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ., posto che questa Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio:per integrare detto vizio, pertanto,occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia soltanto nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 7 - delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020; Sez. 1, n. 3388 del 18/02/2005).

2. Con il secondomotivo, pure non articolato con l’indicazione di una delle cinque ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrenteha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art . 1455 e 1460 cod. civ. in relazione all’articolo 2697 cod. civ. e agli art. 7, commi 9 e 10 della legge n. 362/1991 e 12 ultimo comma della legge 475/68: la Corte territoriale l’avrebbe erroneamente ritenuta inadempiente, invece di considerare che non si era giunti alla stipula del definitivo a causa dell’atteggiamento ostruzionistico della promissaria acquirente che non aveva dato seguito all’accordo nei termini stabiliti, nonostante i vari solleciti; non avrebbe neppure considerato che la missiva rifiutataera stata spedita in data 28/12 ma ricevuta dopo la scadenza del termine; non avrebbe, infine, considerato che la donazione della farmacia era stata necessitata dall’imminenza della scadenza del periodo di esercizio provvisorio.

Per altro profilo, la ricorrente ha sostenuto il travisamento e l’erronea interpretazione di una prova decisivae l’omessa valutazione di circostanze decisive, ancora una volta in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile in quanto, seppure apparentemente diretto a denunciare una violazione di legge, mira invece unicamente ad una rivalutazione dei fatti preclusa in questa sede di legittimità.

Con la sua motivazione, riportata al punto 1.1., la Corte d’appello non ha violato alcuno dei principi consolidati in materia di valutazione dell’inadempimento.

Pure inammissibile per le ragioni già esposte al punto

1.2. è la censura diviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 8 - 3.Con il terzo motivo, ancora una volta privo di indicazione di una delle cinque ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1385, comma II cod. civ.: la Corte d’appello l’avrebbe erroneamente condannata al pagamento del doppio della caparra perché la parte attrice non avrebbe proposto domanda di recesso ma soltanto di risoluzione, con conseguente diritto al solo risarcimento del danno, da provarsi nell’ an e nel quantum , conservando in tal caso la caparra soltantouna funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria da restituirsiin mancanza di condanna al risarcimento.

3.1. Anche questomotivo è inammissibile per sua formulazione .

Come riportato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata , il Tribunale di Napoli ha, con la sentenza n.3802/2017, poi confermata in appello, dichiarato legittimo il recesso della promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] e, in conseguenza, condannato la promittente venditrice alla corresponsione del doppio della caparra.

Come pure risulta dalla sentenza qui censurata, con il quarto motivo d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ugualmente contestato la decisione del Tribunale per aver riconosciuto a Lombardi il diritto a conseguire il doppio della caparra, sebbene, a suo dire, fosse stata chiesta la risoluzione del contratto e non la dichiarazione di legittimità del recesso e non fosse stata data prova del danno.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato questo motivo, evidenziando che la dichiarazione di legittimità del recesso di Lombardi era stata pronunciata dal Tribunale in accoglimento della domanda principale da lei proposta e che alla pronuncia era seguita la condanna al pagamento del doppio della caparra versata.

Con la sua censura in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] trascura interamente il contenuto e la motivazione della pronuncia impugnatae ripropone direttamente la denuncia di violazione del II comma dell’art.

Ric. 2020n. 20520 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 9 - 1385 cod. civ. senza contestare il dato di fatto della proposizione in via principale della domanda di accertamento della legittimità del recesso.

4. P.Q.M condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diEnrichetta Lombardi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20520- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con l’amministratrice di sostegno a vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina e autorizzazione in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv . p rof. [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso,con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente - Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 1404/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 22/4/2020 e notificata il 14/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a di parte ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13/6/2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento del suo inadempimento del contratto preliminare di vendita della farmacia in proprietà di quest’ultima e, per l’effetto, la dichiarazione di legittim ità del proprio recesso e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra; in via subordinata, chiese di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ.e il risarcimento dei danni patrimoniali e non. A tal fine dedusse di aver sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un contratto preliminare di vendita della farmacia in proprietà di quest’ultima e di aver versato euro 500.000 a titolo di caparra confirmatoria. A seguito della morte della promittente venditrice, in data 30/10/2011, la data per la stipulazione del definitivo, originariamente fissata al 31/12/2013 quale termine essenziale, era stata anticipata al 3 1 /12/2012 , d’accordo con la convenutaMaria [OSCURATO:PERSONA], succeduta come unica e rede a titolo universale: quest’ultimaera, infatti, priva della qualifica di farmacista e perciò era autorizzata , secondo la legge vigente , all’esercizio provvisorio della farmacia soltanto fino al 30/1/2013, per la durata di due anni. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva donato la farmacia a una nipote sul presupposto che il termine Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 3 - essenziale per la stipula del definitivo,come fissato al 3 1 /12/2012, non fossestato rispettato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda e, con autonomo atto di citazione, in data 11/6/2014, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest’ultima, lamentando il mancato rispetto del termine essenziale del 30/12/2012 e chiedendo in conseguenza il risarcimento dei danni. 2. Riuniti i due procedimenti , c on sentenza n. 3802/2017 il Tribunale di Napoli, valutati i contrapposti inadempimenti, ritenne gravemente inadempiente la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarato legittimo il recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA], condannò la controparte al pagamento del doppio della caparra versata. In particolare, il Tribunale escluse che la data di stipula del definitivo di vendita, fissata al 31/12/2013, fosse stato convenut a quale termine essenziale, atteso che l’esercizio provvisorio della farmacia della promissaria acquirente sarebbe scaduto il 30/1/2013, con possibilità di stipula utile fino a quella data; quindi, in considerazione della pendenza di trattative tra i rispettivi legali delle parti contraenti alla data dell’avvenuta donazione alla nipote , giudicò inadempienteMaria [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 1404/2020,la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quel che qui rileva, pur qualificando come essenziale il termine del 31/12/2012, ritenne che la promittente venditrice avesse rifiutato, senza giustificazione e in violazione dellabuona fede, di addivenire alla stipula del definitivo e rimarcò che aveva donato la farmacia alla nipote, in data 17/1/2013, interrompendo bruscamente le trattative, senza Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 4 - neppure comunicare alla promissaria acquirente la asserita revoca del mandato a trattareai propri legali. 5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la nomina di un’amministratrice di sostegno per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 167 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 1398 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la perdurante pendenza delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’intervenuta revoca del mandato ai suoi legali e per avere giudicato incolpevole l’affidamento della stessa promissaria acquirente, nonostante quest’ultima non avesse chiesto alcuna giustificazione dei poteri di rappresentanza ai legali che avrebbero dovuto essere, invece , muniti di procura scritta ad substantiam , in considerazione della natura dell’affare. Per altro verso, la ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe «omesso l’esame di un punto decisivo», con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (così in ricorso), perché non avrebbe considerato che, in tema di rappresentanza apparente, il terzo che ne invochi l’applicazione è tenuto a dimostrare il proprio incolpevole affidamento, nella specie insussistente. 1.1. Il motivo è in parte in ammissibile e in parte infondato , in disparte lamancanza di una esplicita indicazione numerica di una delle ipotesi di vizio individuate dal primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., atteso che comunque risulta individuatacon sufficiente chiarezza una censurainquadrabile nella tassativa griglia normativa ( cfr. Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021). Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 5 - La Corte d’appello, dopo aver qualificato come essenziale il termine del 31/12/2012 come convenuto, ha escluso che fosse ravvisabile l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sol perché il termine essenziale per la stipula del definitivo non era stato rispettato, atteso che ella aveva sin dall’11 ottobre indicato il notaio rogante e rappresentato la necessità di addivenire alla redazione di un nuovo preliminare che tenesse conto delle somme corrisposte in contanti, in violazione delle norme antiriciclaggio, fermo restando l’importo da corrispondere, che aveva inviato la bozza il 6 novembre e infine chiesto, in data 21 dicembre, un incontro prima della stipula. Per contro, la Corte territoriale ha ritenuto pretestuos o il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] : ella aveva, infatti, contestato come non conforme la nuova bozza di preliminare a quello originariamente stipulato dalla sua dante causa, ma con argomentazioni «apodittiche e generiche», atteso che tra i due atti non risultavano divergenze e il saldo prezzo ancora dovuto da Lombardi risultava identico (euro 1.050.000,00, come risultante dalla scrittura integrativa del 22/7/2010, al netto della caparra in totale versata); aveva, quindi, repentinamente interrotto le trattative con la promissaria acquirente, rifiutando la missiva del 21/12 in data 28/12, quando ancora non era spirato alcun termine; in ogni caso, non le avevacomunicato la revoca del mandato a trattare ai propri legali , che addirittura avevano fissato con il suo legale un incontro il 9/1/2013, per la continuazione delle trattative e la consegna di documentazione, «lasciandola nell’incertezza», senza chiarire le ragioni della non ritenuta corrispondenza della bozza all’originario preliminare. Ciò posto in fatto, per principio consolidato di questa Corte, il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda – come nella Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 6 - specie - alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine (Cass.Sez. 2 , n. 30714 del 29/11/2024con indicazione di numerosi precedenti). La censura, pertanto, risulta infondata perché la Corte d’appello ha ben evidenziato i comportamenti inadempienti e contrari a buona fede posti in essere dalla promittente venditriceche hanno legittimato l’esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente. Quanto poi alla insussistenza, nella specie, di un affidamento incolpevole da parte di Lombardi sull’avvenuto conferimento di un mandato a trattare ai legali di controparte, deve considerarsi che dalla stessa sentenza (pag. 7) risulta che nella propria memoria ex art. 183 cod. proc. civ. la stessa Buonaiuto aveva ammesso di essersi fatta assistere nelle trattative dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che certamente soltanto lei aveva potuto consegnargli la documentazione poi da lui trasmessa a Lombardi. In tal senso, allora, in disparte ogni considerazione sulla non necessità di alcunonere di forma per il mandato a svolgere trattative di una cessione di azienda, in ogni caso non si vede perché Lombardi avrebbe dovuto informarsi della sussistenza di un mandato che certamente risultava come già conferito e di cui non era stata comunicata alcuna revoca. 1.2. Infine, del tutto inconferente è il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ., posto che questa Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio:per integrare detto vizio, pertanto,occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia soltanto nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 7 - delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020; Sez. 1, n. 3388 del 18/02/2005). 2. Con il secondomotivo, pure non articolato con l’indicazione di una delle cinque ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrenteha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art . 1455 e 1460 cod. civ. in relazione all’articolo 2697 cod. civ. e agli art. 7, commi 9 e 10 della legge n. 362/1991 e 12 ultimo comma della legge 475/68: la Corte territoriale l’avrebbe erroneamente ritenuta inadempiente, invece di considerare che non si era giunti alla stipula del definitivo a causa dell’atteggiamento ostruzionistico della promissaria acquirente che non aveva dato seguito all’accordo nei termini stabiliti, nonostante i vari solleciti; non avrebbe neppure considerato che la missiva rifiutataera stata spedita in data 28/12 ma ricevuta dopo la scadenza del termine; non avrebbe, infine, considerato che la donazione della farmacia era stata necessitata dall’imminenza della scadenza del periodo di esercizio provvisorio. Per altro profilo, la ricorrente ha sostenuto il travisamento e l’erronea interpretazione di una prova decisivae l’omessa valutazione di circostanze decisive, ancora una volta in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile in quanto, seppure apparentemente diretto a denunciare una violazione di legge, mira invece unicamente ad una rivalutazione dei fatti preclusa in questa sede di legittimità. Con la sua motivazione, riportata al punto 1.1., la Corte d’appello non ha violato alcuno dei principi consolidati in materia di valutazione dell’inadempimento. Pure inammissibile per le ragioni già esposte al punto 1.2. è la censura diviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 8 - 3.Con il terzo motivo, ancora una volta privo di indicazione di una delle cinque ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1385, comma II cod. civ.: la Corte d’appello l’avrebbe erroneamente condannata al pagamento del doppio della caparra perché la parte attrice non avrebbe proposto domanda di recesso ma soltanto di risoluzione, con conseguente diritto al solo risarcimento del danno, da provarsi nell’ an e nel quantum , conservando in tal caso la caparra soltantouna funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria da restituirsiin mancanza di condanna al risarcimento. 3.1. Anche questomotivo è inammissibile per sua formulazione . Come riportato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata , il Tribunale di Napoli ha, con la sentenza n.3802/2017, poi confermata in appello, dichiarato legittimo il recesso della promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] e, in conseguenza, condannato la promittente venditrice alla corresponsione del doppio della caparra. Come pure risulta dalla sentenza qui censurata, con il quarto motivo d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ugualmente contestato la decisione del Tribunale per aver riconosciuto a Lombardi il diritto a conseguire il doppio della caparra, sebbene, a suo dire, fosse stata chiesta la risoluzione del contratto e non la dichiarazione di legittimità del recesso e non fosse stata data prova del danno. La Corte territoriale ha ritenuto infondato questo motivo, evidenziando che la dichiarazione di legittimità del recesso di Lombardi era stata pronunciata dal Tribunale in accoglimento della domanda principale da lei proposta e che alla pronuncia era seguita la condanna al pagamento del doppio della caparra versata. Con la sua censura in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] trascura interamente il contenuto e la motivazione della pronuncia impugnatae ripropone direttamente la denuncia di violazione del II comma dell’art. Ric. 2020n. 20520 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 9 - 1385 cod. civ. senza contestare il dato di fatto della proposizione in via principale della domanda di accertamento della legittimità del recesso. 4. P.Q.M condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diEnrichetta Lombardi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell
Sentenza Cassazione n. 00552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris