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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 37937/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 115 65 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabrian. 937 / 17 / 21 depositata i n data 05 / 03 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora accise – cumulabilitàsanzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni notificatole relativo all’omesso versamento di accise sull’energiaelettrica; - la CTP accoglieva i l ricors o ; - l’Ufficio impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , ritenendo applicabile al caso di speciesia l’art. 13 c. 1 del d.

Lgs. n. 472 del 1997 , sia l’indennità dimora e gli interessi per ritardato versamento di cui all’ art. 3 c. 4del d.

Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] – TUA) ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione dell’art. 3 c. 4 del d.

Lgs. n. 504 del 1995e dell’art. 13 c. 1 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto che in caso di omesso versamento dell’accisa sull’energiaelettrica da p arte della società fornitrice , l’ufficio possa applicare cumulativamente l’indennità di mora del 6% e la sanzionepecuniaria del 30% previste dalle due disposizioni citate; - il motivo è in fondato ; - la questione posta con il mezzo di impugnazione è stata recentemente risolta, superandosi il precedente orientamento giurisprudenziale sul quale si argomenta in ricorso, da questa Cortedi l egittimità ; - sul punto, si è chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n . 19338 del 16/06/2022 ) i n tema di accisa , con principioestendibile a ogni tributo costituente imposta di consumo come quella in parola, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tantoil pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indenn ità di mora e degli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interessiper il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, in estrema sintesi, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabilecon la citata sanzione trib utaria generale ; - pertanto, condividendo il principio espresso in tale pronuncia, il ricorsova rigett ato ; - poiché la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese delgiudizio di ca ssazione sono compensate ; p.q.m. rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di l egittimità .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 115 65 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabrian. 937 / 17 / 21 depositata i n data 05 / 03 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora accise – cumulabilitàsanzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni notificatole relativo all’omesso versamento di accise sull’energiaelettrica; - la CTP accoglieva i l ricors o ; - l’Ufficio impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , ritenendo applicabile al caso di speciesia l’art. 13 c. 1 del d. Lgs. n. 472 del 1997 , sia l’indennità dimora e gli interessi per ritardato versamento di cui all’ art. 3 c. 4del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] – TUA) ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione dell’art. 3 c. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995e dell’art. 13 c. 1 del d. Lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto che in caso di omesso versamento dell’accisa sull’energiaelettrica da p arte della società fornitrice , l’ufficio possa applicare cumulativamente l’indennità di mora del 6% e la sanzionepecuniaria del 30% previste dalle due disposizioni citate; - il motivo è in fondato ; - la questione posta con il mezzo di impugnazione è stata recentemente risolta, superandosi il precedente orientamento giurisprudenziale sul quale si argomenta in ricorso, da questa Cortedi l egittimità ; - sul punto, si è chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n . 19338 del 16/06/2022 ) i n tema di accisa , con principioestendibile a ogni tributo costituente imposta di consumo come quella in parola, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tantoil pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indenn ità di mora e degli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interessiper il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, in estrema sintesi, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabilecon la citata sanzione trib utaria generale ; - pertanto, condividendo il principio espresso in tale pronuncia, il ricorsova rigett ato ; - poiché la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese delgiudizio di ca ssazione sono compensate ; p.q.m. rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di l egittimità . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quell
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