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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 21694/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimati - avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato dall'illegittima destinazione a pubblico esercizio (disco pub) di un locale di loro proprietà sottostante l'immobile di parte attrice.

I convenuti chiamarono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale adito accolse soltanto la domanda proposta dal Ronconi, condannando i convenuti, in solido con i terzi chiamati, al pagamento in favore del Ronconi della somma di Euro 33.430,00, oltre le spese di giudizio; dispose la compensazione delle spese fra S.A.R. e i convenuti.

Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]..

Con sentenza di data 18 febbraio 2020 la Corte d'appello di Bologna accolse l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò gli appellanti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 10.430,00, nonché delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]..

Osservò la corte territoriale che fondato era l'appello, avente ad oggetto il vizio di extrapetizione, poiché il Tribunale aveva liquidato il danno per deprezzamento dell'immobile di proprietà del Ronconi mai chiesto.

Aggiunse, con riferimento alle spese processuali, che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che aveva visto accolta la domanda attorea per una Ric. 2020 n. 28399 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- minor somma, con soccombenza quindi dell'appellante, le spese andavano poste per entrambi i gradi a carico di quest'ultimo.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di parziale manifesta fondatezza del ricorso.

Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ..

Osserva la parte ricorrente che, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello, gli appellanti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali in favore di entrambi gli appellati e che la condanna è stata disposta anche nei confronti di S.A.R., la cui domanda in primo grado era stata rigettata.

Aggiunge che, stante l'accoglimento soltanto di una delle domande (quella per i danni non patrimoniali) proposte dal Ronconi e l'integrale rigetto di quelle proposte da S.A.R., il giudice appello avrebbe dovuto disporre quanto meno una compensazione delle spese Il motivo è parzialmente manifestamente fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata e gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (fra le tante, da ultimo Cass. n. 14916 del 2020, n. 27706 del 2019).

Nel caso pertanto di accoglimento del gravame il principio della soccombenza va applicato tenendo conto Ric. 2020 n. 28399 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- dell'esito complessivo della lite, per cui le spese processuali non possono essere poste a carico della parte che è risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado (cfr. Cass. n. 19122 del 2015 e n. 20894 del 2014). [OSCURATO:PERSONA], all'esito complessivo della lite, è risultato essere parte comunque vittoriosa, benché in misura inferiore rispetto a quanto riconosciuto in primo grado, per cui non viola il principio della soccombenza la condanna in suo favore delle spese del doppio grado.

Quanto infine alla mancata compensazione delle spese, trattasi di provvedimento riservato alla discrezionalità del giudice del merito, fermo il rispetto del principio della soccombenza e dell'esistenza dei requisiti di legge.

Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non vi è stata violazione del principio della soccombenza.

A diversa conclusione deve pervenirsi per S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era risultata soccombente in primo grado, con compensazione delle spese, mentre in appello, senza che vi sia stata modifica, anche parziale, della statuizione del Tribunale, si è vista riconoscere le spese sia del primo che del secondo grado.

Non essendovi modifica nel merito della sentenza di primo grado quanto al rapporto processuale con S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., il capo sulle spese non poteva essere modificato d'ufficio dal giudice di appello.

Sempre per l'assenza di una modifica della sentenza di primo grado, le spese processuali del grado di appello, con riferimento al rapporto processuale con la società, non potevano essere regolate sulla base del criterio dell'esito complessivo della lite.

Ric. 2020 n. 28399 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -4- La sentenza va pertanto cassata con riferimento al regolamento delle spese processuali relativo al rapporto processuale con S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., P. Q. M. accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimati - avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato dall'illegittima destinazione a pubblico esercizio (disco pub) di un locale di loro proprietà sottostante l'immobile di parte attrice. I convenuti chiamarono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito accolse soltanto la domanda proposta dal Ronconi, condannando i convenuti, in solido con i terzi chiamati, al pagamento in favore del Ronconi della somma di Euro 33.430,00, oltre le spese di giudizio; dispose la compensazione delle spese fra S.A.R. e i convenuti. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza di data 18 febbraio 2020 la Corte d'appello di Bologna accolse l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò gli appellanti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 10.430,00, nonché delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. Osservò la corte territoriale che fondato era l'appello, avente ad oggetto il vizio di extrapetizione, poiché il Tribunale aveva liquidato il danno per deprezzamento dell'immobile di proprietà del Ronconi mai chiesto. Aggiunse, con riferimento alle spese processuali, che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che aveva visto accolta la domanda attorea per una Ric. 2020 n. 28399 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- minor somma, con soccombenza quindi dell'appellante, le spese andavano poste per entrambi i gradi a carico di quest'ultimo. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di parziale manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello, gli appellanti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali in favore di entrambi gli appellati e che la condanna è stata disposta anche nei confronti di S.A.R., la cui domanda in primo grado era stata rigettata. Aggiunge che, stante l'accoglimento soltanto di una delle domande (quella per i danni non patrimoniali) proposte dal Ronconi e l'integrale rigetto di quelle proposte da S.A.R., il giudice appello avrebbe dovuto disporre quanto meno una compensazione delle spese Il motivo è parzialmente manifestamente fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata e gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (fra le tante, da ultimo Cass. n. 14916 del 2020, n. 27706 del 2019). Nel caso pertanto di accoglimento del gravame il principio della soccombenza va applicato tenendo conto Ric. 2020 n. 28399 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- dell'esito complessivo della lite, per cui le spese processuali non possono essere poste a carico della parte che è risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado (cfr. Cass. n. 19122 del 2015 e n. 20894 del 2014). [OSCURATO:PERSONA], all'esito complessivo della lite, è risultato essere parte comunque vittoriosa, benché in misura inferiore rispetto a quanto riconosciuto in primo grado, per cui non viola il principio della soccombenza la condanna in suo favore delle spese del doppio grado. Quanto infine alla mancata compensazione delle spese, trattasi di provvedimento riservato alla discrezionalità del giudice del merito, fermo il rispetto del principio della soccombenza e dell'esistenza dei requisiti di legge. Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non vi è stata violazione del principio della soccombenza. A diversa conclusione deve pervenirsi per S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era risultata soccombente in primo grado, con compensazione delle spese, mentre in appello, senza che vi sia stata modifica, anche parziale, della statuizione del Tribunale, si è vista riconoscere le spese sia del primo che del secondo grado. Non essendovi modifica nel merito della sentenza di primo grado quanto al rapporto processuale con S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., il capo sulle spese non poteva essere modificato d'ufficio dal giudice di appello. Sempre per l'assenza di una modifica della sentenza di primo grado, le spese processuali del grado di appello, con riferimento al rapporto processuale con la società, non potevano essere regolate sulla base del criterio dell'esito complessivo della lite. Ric. 2020 n. 28399 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- La sentenza va pertanto cassata con riferimento al regolamento delle spese processuali relativo al rapporto processuale con S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., P. Q. M. accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demand
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