CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 4703 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (a seguito di rinuncia al mandato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] riele Pafundi), col quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo pec -controricorrente- Oggetto: Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi-Opposizione allo stato passivo- Omessa produzione della domanda di ammissione e del decreto impugnato-Conseguenze.RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione del decreto del T ribunale di Udine depositato in data11 gennaio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino; lette le considerazioni svolte per iscritto dal sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Emerge daldecreto impugnato che il M inistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare chiese, senza successo, di essere ammesso al passivo del procedimento di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA] per una cospicua somma a titolo di danno ambientale, ripartita in relazione a tre stabilimenti della società, rispettivamente ubicati in Torviscosa, in Colleferro e a Brescia. Il Tribunale di Udine ha rigettato la successiva opposizione, perché ha ritenuto inammissibile il ricorso col quale era stata introdotta, corredato né della domanda di ammissione, né del provvedimento impugnato e, per conseguenza, ad avviso del Tribunale, formulato in maniera radicalmente carente, proprio perché le laconiche considerazioni ivi svolte non potevano essere integrate dall’esame di domanda e decreto, mai depositati nel giudizio di opposizione. Nel merito il T ribunale ha comunque ritenuto infondata l’opposizione, per l’omessa produzione di documenti posti a sostegno dell’esistenza dei danni lamentati e del nesso eziologico con l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, per l’assenza degli elaborati sviluppati dall’ISPRA, non prodotti con l’opposizione, e ritenuti non surrogabili dall’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che il Ministero pure aveva richiesto, né dall’acquisizione degli atti della consulenza svolta in un parallelo processo penale.RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto propone ricorso il Ministero per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui il commissario straordinario della procedura risponde con controricorso, che illustra con memoria. Motivi della decisione 1.-Preliminarmente, è respinta l’eccezione d’improcedibilità sollevata in memoria per l’omesso deposito telematico del ricorso e del decreto impugnato. Il giudizio risale all’anno 2016; e, in relazione alla normativa all’epoca vigente, sono stati ritualmente depositati ricorso e decreto. Inconferente è il richiamo alla novella, introdotta dal d.lgs. n. 149/22, che non può che riferirsi agli atti successivi alla sua entrata in vigore, come d’altronde emerge anche dal precedente di questa Corte citato in memoria (Cass. n. 10689/23), il quale, difatti, concerne un ricorso del 2023. 2.-Coi quattro motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi, il Ministero lamenta: -la violazione o falsa applicazione degli artt. 90, 93, 98 e 99 l.fall. là dove il Tribunale ha ritenuto che il ricorso in opposizione, che richiamava per relationem i fatti indicati nella domanda di ammissione, fosse carente perché non corredato della produzione di quella domanda (primo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 183 c.p.c., nonché dell’art. 99 l.fall., perché il T ribunale, peraltr o d’ufficio, ha stabilito che l’omessa produzione del decreto impugnato avesse inciso sull’ammissibilità dell’opposizione, contribuendo a eliderla (secondo motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 112, 115, 116, 184, 210 e 213 c.p.c., nonché 90, 93, 98 e 99 l.fall., quanto alla statuizione concernente l’omesso assolvimento dell’onere della prova, benché a corredo della domanda di RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore ammissione vi fossero le valutazioni elaborate dall’ISPRA (terzo motivo); - l’omesso esame dei fatti decisivi concernenti l’ an e il quantumdella responsabilità risarcitoria indicati per l’appunto nelle suddette valutazioni dell’ISPRA (quarto motivo). 2.1.- Il precedente cit ato in memoria (Cass. n. 14916/19) relativo alla medesima società non è utile a sostenere le ragioni della controricorrente, perché è calibrato sulla valutazione dei motivi del ricorso in quel caso esaminato, in rapporto alle rationes decidendi del provvedimento impugnato: e la sintesi che se ne legge in quell’ordinanza, in mancanza di ulteriori specifiche indicazioni della controricorrente, non consente di affermarne l’identità rispetto ai motivi dell’odierno ricorso e alle rationes decidendiche con essi sono aggredite. 3.- Ciò posto, la censura complessivamente proposta , oltre che ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, correttamente calibrata su violazioni di legge, è fondata. Questa Corte (Cass. n. 3164/14; n. 18253/15; n. 19764/17) ha difatti stabilito che il ricorso con il quale, a norma dell’art. 93 l.fall., si propone la domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nel caso in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Il ricorso introduttivo, peraltro, è contenuto nel fascicolo d'ufficio della procedura a norma dell’art. 90 l.fall., di modo che è sottoposto al regime stabilito dall’art. 168, comma 2, c.p.c. e 36 disp.att. c.p.c. 3.1.-Per conseguenza, non essendo espressamente prevista la formazione, all'interno del fascicolo d'ufficio, di un apposito RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore fascicolo d'ufficio del singolo procedimento sommario introdotto dal creditore con la domanda di ammissione, una copia del ricorso introduttivo deve essere inserita nel fascicolo d'ufficio dell'opposizione, che il cancelliere forma a seguito del deposito del relativo atto: è questo il primo momento utile a consentire che quel ricorso entri concretamente a far parte di tale fascicolo, così che, come previsto in ogni processo di merito di natura impugnatoria, il tribunale adito ai sensi dell’art. 99 l.fall. possa controllare la rispondenza fra causa petendi e petitum dell'originaria domanda e di quella avanzata con l'opposizione, nonché i limiti entro i quali la pri ma di esse è stata devoluta alla sua cognizione. 3.2.- E ancora, a l contrario di quanto stabilito col decreto impugnato, la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia del ricorso introduttivonon può giustificare una pronuncia di rigetto; in tal caso, pertanto, il giudice dell'opposizione che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, deve provvedere all’ acquisizionedella domanda . 4.- Ad analoghe considerazioni questa Corte è giunta anche con riguardo all’omessa produzione del decreto impugnato con l’opposizione. Non solo si può provvedere al deposito della copia autentica del decreto impugnato in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione(tra le più recenti, Cass. nn. 18253/15, cit.; 19802/15; 17086/16; 23138/20). 4.1.-C ontrariamente a quanto sostenuto in controricorso, è altresì irrilevante che la copia autentica del decreto impugnato non sia mai stata depositata in giudizio: non occorre che chi impugna il decreto di formazione dello stato passivo lo produca nel RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore corso del giudizio, poiché il tribunale può accedere direttamente al fascicolo della procedura per conoscere il contenuto della statuizione che s’intende censurare con l’impugnazione (Cass. n. 23138/20, cit., punto 4.2.2.; n. 25663/20). 5.- E, coerentemente, in difetto della produzione di uno o più documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare dove essi sono custoditi, posto che, a norma dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., l'opponente deve soltanto indicare specificamente i documenti dei quali s’intende avvalere (Cass. n. 25663/20, cit.). La norma, inoltre, come la stessa Procura generale ha segnalato, non può essere intesa in senso c osì formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo(Cass. n. 18909/23). Ilche è appunto avvenuto nel caso in esame, in cui col ricorso in opposizione, integralmente riportato in quello per cassazione, il Ministero aveva richiamato quanto «già esposto e documentato nella domanda di ammissione al passivo»(pag. 2, trascritta a pag. 25 del ricorso per cassazione, dov’è poco oltre ulteriore riferimento alla «documentazione prodotta»), e, in particolare, aveva fatto leva sulle quantificazioni compiute dall’ISPRA, allegate alla domanda di ammissione, come emerge dal testo di questa, pure trascritto in ricorso. 5.1.- Questo principio è d’altronde espressione di quello generale di acquisizione processuale, in applicazione del quale le sezioni di questa Corte hanno stabilito che, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo RG n. 4703/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass., sez. un., n. 4835/23). 6.-La censura va per conseguenza accolta e il decreto cassato, con rinvio, anche per le spese, al T ribunale di Udine in diversa composizione. Per questi motivi La Corte accoglie il ric