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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39405/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 27 gennaio 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48, 479, cod. pen., 292, 295, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 48 e 478, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, potendo il reato di cui all'art. 483 cod. pen. concorrere con quello contestato e atteso che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello: Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876; Sez.

U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 27 gennaio 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48, 479, cod. pen., 292, 295, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 48 e 478, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, potendo il reato di cui all'art. 483 cod. pen. concorrere con quello contestato e atteso che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello: Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876; Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 39405/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris