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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24930/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la sussistenza dei presupposti del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e la mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui afferma che, ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'imputata, la quale, profittando degli scarsi controlli da parte della persona offesa, ha distratto dal conto corrente di quest'ultima cospicue somme di denaro, con la scusa di dover provvedere al pagamento del debito tributario rateizzato; considerato che, le dichiarazioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita agli atti e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dall'imputata, la quale confermava di essersi accollata la quota dovuta all'Agenzia delle Entrate a titolo di mora e di dover estinguere il debito, compensando con quanto dovutole dal cliente a titolo di compenso professionale; che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 36 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali la gravità dei fatti contestati, desunta dall'entità delle somme distratte, e l'intensità del dolo; preso atto che la memoria difensiva del 13 maggio 2024 è stata tardivamente depositata (in violazione del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. - Sez.

IV, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040), con la conseguenza che non deve provvedersi sulla richiesta di liquidazione delle ulteriori spese processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la sussistenza dei presupposti del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e la mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui afferma che, ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'imputata, la quale, profittando degli scarsi controlli da parte della persona offesa, ha distratto dal conto corrente di quest'ultima cospicue somme di denaro, con la scusa di dover provvedere al pagamento del debito tributario rateizzato; considerato che, le dichiarazioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita agli atti e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dall'imputata, la quale confermava di essersi accollata la quota dovuta all'Agenzia delle Entrate a titolo di mora e di dover estinguere il debito, compensando con quanto dovutole dal cliente a titolo di compenso professionale; che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 36 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali la gravità dei fatti contestati, desunta dall'entità delle somme distratte, e l'intensità del dolo; preso atto che la memoria difensiva del 13 maggio 2024 è stata tardivamente depositata (in violazione del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. - Sez. IV, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040), con la conseguenza che non deve provvedersi sulla richiesta di liquidazione delle ulteriori spese processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere
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