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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

23 gennaio 2008 Causa F‑62/07

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], basandosi sui suoi rapporti di evoluzione della carriera 2003, 2004 e 2005, chiede in particolare la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale subito a seguito del ritardo nella redazione dei detti rapporti e del perpetuarsi di valutazioni, contenute in questi ultimi, non adeguate alle sue reali prestazioni.

Decisione: La causa F‑62/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a pagare un euro simbolico alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese ragionevoli sostenute dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della lite dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 69 e 74)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 23 gennaio 2008 Causa F‑62/07 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], basandosi sui suoi rapporti di evoluzione della carriera 2003, 2004 e 2005, chiede in particolare la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale subito a seguito del ritardo nella redazione dei detti rapporti e del perpetuarsi di valutazioni, contenute in questi ultimi, non adeguate alle sue reali prestazioni. Decisione: La causa F‑62/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a pagare un euro simbolico alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese ragionevoli sostenute dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della lite dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 69 e 74)
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