CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.11.2017 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitot di truffa aggravata a lui ascritto e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili che aveva liquidato in via equitativa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alle spese di costituzione e di assistenza; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva ed ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio ed alla restituzione integrale dei beni indicati nel capo di imputazione; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Arioli lamentando: 3.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 62bis cod. pen.: 3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 62bis cod. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen.: 3.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 163, 164 e 165 cod. pen..: 3.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt. 163, 164 e 165 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello non abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendo non fosse emerso alcun elemento in grado di giustificarle ma, in definitiva, omettendo ogni valutazione alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; aggiunge che, tuttavia, i giudici veneziani hanno ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale i cui presupposti, pur non coincidendo con quelli posti a fondamento delle attenuanti generiche, non possono entrarvi in contraddizione; rileva che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato emergendo perciò in termini evidenti che fosse in grado di adempiere le obbligazioni cui la Corte territoriale ha subordinato la sospensione condizionale della pena con decisione da ritenersi illegittima; 4. la difesa ha trasmesso una memoria in cui insiste per la ammissibilità dei motivi di ricorso e per la loro fondatezza. 5. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 5.1 Il motivo sulle generiche è manifestamente infondato: la Corte di Appello, infatti, le ha escluse ritenendo che non fosse emerso alcun elemento suscettibile di essere a tal fine positivamente valutato e che non risulta neppure allegato dalla difesa. Questa Corte ha infatti spiegato che nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante ben può ritenersi soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440, D.; Sez. 3, Sentenza n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460, Piliero; Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 28/05/1984, Rv. 16579, Pillon). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 5.2 Anche le doglianze articolate sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ed alle restituzioni sono manifestamente infondate ma, prima ancora, aspecifiche perché articolate prescindendo dal tenore della decisione impugnata: il ricorso, infatti, omette di considerare che la Corte di Appello, nel disporre in tal senso, ha spiegato che la subordinazione della sospensione al risarcimento ed alle restituzione era dovuta al fatto che l'Arioli aveva già usufruito del medesimo beneficio sicché, ai sensi dell'art. 165 comma 2 cod. pen., la nuova concessione doveva necessariamente essere subordinata agli obblighi di cui al primo comma. Questa Corte, con orientamento largamente maggioritario, ha più volte ribadito che la richiesta incondizionata del beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica il consenso o la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712, S. P.M. Orsi; Sez. 6, Sentenza n. 13894 del 04/03/2014, Rv. 259460, Rosiello; Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 24/01/2017, Rv. 269395, Colangelo; Sez. 2, Sentenza n. 18712 del 31/01/2017, Rv. 269847, Marangi; Sez. 6, Sentenza n. 19882 del 24/04/2018, Rv. 273275, PM Romano; Sez. 5 - , Sentenza n. 19721 del 11/04/2019, Rv. 276248, R.; Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 24/10/2019, Rv. 278396, PG in proc. Nicolosi; Sez. 5, Sentenza n. 49481 del 13/11/2019, Rv. 277520, P.; Sez. 6 - , Sentenza n. 1665 del 11/12/2019, Rv. 278103, E.; Sez. 6 - , Sentenza n. 12079 del 20/02/2020, Rv. 278725, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5 - , Sentenza n. 28568 del 25/09/2020, Rv. 279696, PG in proc. Ciorba; Sez. 2 - , Sentenza n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773, Bongi). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere este