Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 36850/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irttit-o3 i1 Pubblico Ministers, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ‘-y)C..n.: fro 1 Cbt ha concluso\,6hiedendo ci.,A. ,e - z.,,(.... zr3z) ll n -e-Q-1,é, <3.:- C.kWIG20 Jt - w\-(t.A.: tr1121 - •-r-) i A'. ii \,"\-.3 (fil-Aku6,3 Cd22Q, 61Q ì CA uettelz:L--ik O 1:,3 <-)CRAtt3 Q.Z. r2eCteì i cj,22A ( QA g 23 2/ I 31.— JA , 4 a-7--I.b20 _L )u cce.,--x)ì .)-e- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del tentato omicidio, aggravato anche ai sensi dell'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., della moglie separata (capo A della rubrica), delle lesioni aggravate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo B della rubrica), della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (capo C della rubrica), dei delitti di cui agli artt. 81, 572, 610, 612 bis, comma 2, e 61 n. 11 quinquies (capo D della rubrica) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, con il concorso delle contestate aggravanti e della recidiva reiterata (esclusa la recidiva infraquinquennale), operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

2. Con pronuncia del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riduceva la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni tredici, mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "erronea applicazione della legge penale con afferenza al trattamento sanzionatorio; applicazione della recidiva e degli aumenti per la continuazione".

Premesso che la scelta processuale dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello a eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio non esclude la possibilità di censurare le scelte compiute dalla Corte territoriale, il ricorrente ha evidenziato che non sarebbe stato compiuto un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento al fine di verificare se esso fosse espressivo di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato (attraverso anche la valutazione del lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella da giudicare) e, quindi, di giustificare l'aumento di pena per effetto della ritenuta aggravante della recidiva, non essendo sufficiente il mero riferimento ai precedenti penali.

Ha, inoltre, sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe da censurare anche con riguardo alla quantificazione degli aumenti di pena per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen..

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Manifestamente infondata è la prima censura difensiva relativa all'erronea applicazione della recidiva.

E in vero, come risulta•chiaramente anche dalla sentenza impugnata, l'imputato nel giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, insistendo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio, tra i quali, però, non era compreso quello concernente la ritenuta e applicata recidiva reiterata.

Ebbene, come osservato anche dal Procuratore generale, il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce ogni valutazione al riguardo e ciò tanto più nel presente scrutinio di legittimità.

5. Parimenti inammissibile è la censura relativa ai disposti aumenti di pena a titolo di continuazione, sia perché assolutamente generica, sia perché essa è volta, in buona sostanza, a richiedere una diversa valutazione dei dati processuali sui quali il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio è stato effettuato da parte della Corte territoriale, la quale ha adeguatamente giustificato la sua decisione correttamente richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irttit-o3 i1 Pubblico Ministers, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ‘-y)C..n.: fro 1 Cbt ha concluso\,6hiedendo ci.,A. ,e - z.,,(.... zr3z) ll n -e-Q-1,é, <3.:- C.kWIG20 Jt - w\-(t.A.: tr1121 - •-r-) i A'. ii \,"\-.3 (fil-Aku6,3 Cd22Q, 61Q ì CA uettelz:L--ik O 1:,3 <-)CRAtt3 Q.Z. r2eCteì i cj,22A ( QA g 23 2/ I 31.— JA , 4 a-7--I.b20 _L )u cce.,--x)ì .)-e- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del tentato omicidio, aggravato anche ai sensi dell'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., della moglie separata (capo A della rubrica), delle lesioni aggravate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo B della rubrica), della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (capo C della rubrica), dei delitti di cui agli artt. 81, 572, 610, 612 bis, comma 2, e 61 n. 11 quinquies (capo D della rubrica) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, con il concorso delle contestate aggravanti e della recidiva reiterata (esclusa la recidiva infraquinquennale), operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede. 2. Con pronuncia del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riduceva la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni tredici, mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. 3. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "erronea applicazione della legge penale con afferenza al trattamento sanzionatorio; applicazione della recidiva e degli aumenti per la continuazione". Premesso che la scelta processuale dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello a eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio non esclude la possibilità di censurare le scelte compiute dalla Corte territoriale, il ricorrente ha evidenziato che non sarebbe stato compiuto un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento al fine di verificare se esso fosse espressivo di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato (attraverso anche la valutazione del lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella da giudicare) e, quindi, di giustificare l'aumento di pena per effetto della ritenuta aggravante della recidiva, non essendo sufficiente il mero riferimento ai precedenti penali. Ha, inoltre, sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe da censurare anche con riguardo alla quantificazione degli aumenti di pena per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen.. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondata è la prima censura difensiva relativa all'erronea applicazione della recidiva. E in vero, come risulta•chiaramente anche dalla sentenza impugnata, l'imputato nel giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, insistendo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio, tra i quali, però, non era compreso quello concernente la ritenuta e applicata recidiva reiterata. Ebbene, come osservato anche dal Procuratore generale, il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce ogni valutazione al riguardo e ciò tanto più nel presente scrutinio di legittimità. 5. Parimenti inammissibile è la censura relativa ai disposti aumenti di pena a titolo di continuazione, sia perché assolutamente generica, sia perché essa è volta, in buona sostanza, a richiedere una diversa valutazione dei dati processuali sui quali il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio è stato effettuato da parte della Corte territoriale, la quale ha adeguatamente giustificato la sua decisione correttamente richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36850/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris