CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 32494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame ec art. 309 cod. proc. pen. da SCANNAPIECO Alfonso, ha parzialmente riformato (sostituendo la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, previa esclusione della qualifica di capo o promotore) l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, in data 01/02/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973 (capo a, aggravato dalla transnazionalità), e 291-bis del medesimo d.P.R. (capi b, c, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q). 2. Ricorre per cassazione lo SCANNAPIECO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: t 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. Si censura il carattere meramente assertivo della motivazione, che non aveva tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'aggravante in parola è contestabile anche nei reati associativi, purchè il gruppo criminale organizzato transazionale non coincida con l'associazione a delinquere (nella specie, era stato fatto riferimento, in termini del tutto generici, ad un gruppo composto da cittadini serbi e croati, fornitori usuali delle sigarette, senza ulteriori indicazioni in ordine all'operatività in più di uno Stato). Si osserva inoltre che, stando al capo a), i soggetti indicati quali compartecipi del sodalizio avevano appunto H compito di immettere nel territorio nazionale ingenti quantitativi di T.L.E. provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA], sicchè doveva essere necessariamente indicata, nei suoi elementi minimi di sussistenza, la diversa organizzazione criminale rilevante per l'applicazione dell'art. 61-bis. La difesa richiama, al riguardo, i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza Adami, che impediscono la configurabilità dell'aggravante. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto concretamente configurabile un pericolo di recidiva, difettando tra l'altro la prova di occasioni prossime favorevoli alla commissione di ulteriori reati. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che la giurisprudenza aveva ritenuto sufficiente anche la presenza all'estero di un solo elemento facente parte del gruppo organizzato, e, quanto all'ulteriore censura, che il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. È opportuno prendere le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006„ è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere» (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255035 - 01). Si tratta di un principio che ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva: cfr. tra le altre Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552 - 02, secondo la quale «l'aggravante della transnazionalità può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di t "immedesimazione" fra le due strutture criminose»; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 08. Nel ribadire il principio, alcune decisioni hanno affrontato il tema del rapporto - ai fini specifici che qui interessano - tra il reato associativo e i reati-fine, precisando che «la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi anche ai reati fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un'associazione per delinquere, pur se rispetto a quest'ultima l'aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato transnazionale coincidente con tale associazione» (Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti, Rv. 265354 - 01. In senso analogo, v. anche Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 - 01). 3.2. In tale prospettiva ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, colgono nel segno le censure difensive che - proprio sulla base dei principi fin qui esposti - hanno evidenziato il carattere meramente assertivo della motivazione del Tribunale, che ha fatto riferimento all'esistenza "di un distinto gruppo organizzato (che può essere costituito anche da in parte da soggetti contestualmente aderenti al sodalizio italiano) operante all'estero, rappresentato dai cittadini serbi e croati, fornitori usuali delle sigarette, che operano (in sincrono) naturalmente anche in Croazia, paese ove io SCANNAPIECO in persona si era recato in più occasioni per incontrare personalmente i fornitori e intavolare le trattative per l'acquisto di sigarette" (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata). In altri termini, devono essere condivisi i rilievi imperniati sull'assoluta assenza di concrete indicazioni in ordine a tale distinto gruppo organizzato, e agli elementi indicativi di un'attività criminale posta in essere, da tale gruppo, in più di uno Stato: essendo tale indagine evidentemente funzionale ad accertare l'eventuale sussistenza di una "immedesimazione" ostativa, come accennato, al riconoscimento dell'aggravante. A tale specifico proposito, tra l'altro, la difesa ha valorizzato il fatto che al coindagato ALFAVINTSKYI, individuato come possibile elemento di collegamento con i fornitori esteri, è stato ascritto il reato associativo di cui al capo a (ovvero lo stesso reato contestato allo SCANNAPIECO), con lo specifico ruolo con il ruolo "di immettere sul territorio nazionale ingenti quantitativi di TLE provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA]"; analoga incolpazione provvisoria, nei medesimo capo e con l'attribuzione dei medesimi compiti, è stata contestata ad altri soggetti stranieri (JOVANOVIC Nikola, MARINKO Zovko, SAINOVIC Nikola, USIC Rikard, TOMLJANOVIC Dubravko). La lacuna motivazionale che qui rileva non può essere colmata facendo riferimento all'ordinanza genetica, il cui percorso argomentativo (pag. 98 seg.) presta il fianco ad analoghi rilievi di apoditticità, anche in relazione al predetto elemento negativo costituito dall'assenza di immedesimazione. A tale ultimo riguardo, va evidenziato che il G.i.p. aveva fatto riferimento (pag. 99) ad un "meeting" presso la sede di Europol, in cui le Autorità croate avevano riconosciuto, quali soggetti facenti parte di un'unica organizzazione dedita al contrabbando, il SAINOVIC, il MARINKO, l'USIC e il TOMUANOVIC Dubravko: ovvero i soggetti poc'anzi richiamati, ai quali è stata contestata l'appartenenza al sodalizio di cui al capo a). 2. Sono invece infondate le ulteriori censure prospettate in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale, pur mitigando la misura, ha compiutamente motivato il convincimento relativo alla sussistenza di concrete ed attuali esigenze specialpreventive, valorizzando non solo e non tanto l'assenza di comportamenti indicativi di una presa di distanze dal sodalizio, quanto soprattutto lo svolgimento dell'attività di contrabbando, svolta per anni in maniera "professionale", attraverso relazioni stabili con fornitori esteri personalmente coltivate con appositi viaggi, relazioni che avevano garantito allo SCANNAPIECO la disponibilità di stabili canali di rifornimento all'estero. Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui rilevano, dovendosi in questa sede ribadire il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della trasnazionalità contestata per il reato associativo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato. P.Q.N11. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 61-bis cod. pen. contestata al capo A), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di