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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2018

Cassazione n. 31739/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13379/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 90/92 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6603/2018,depositata i l 19/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e proprietaria di un appartamento parte del Condominio di via Cadlolo 90/92 in Roma, ha impugnato la delibera condominiale del 4 febbraio 2008 per la parte in cui ha approvato i bilanci consuntivi per i periodi dal 1° novembre 2003 al 30 ottobre 2007.

L’attrice ha dedotto, per quanto concerne il presente giudizio, l’erronea ripartizione delle spese di riscaldamento a lei addebitate per l’intero, senza distinguere tra spese di conservazione dell’impianto e le altre spese, non considerando che la sua unità immobiliare era distaccata dall’impianto di riscaldamento centralizzatosin dal 2001, distacco comunicato il 18 novembre 2001.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda dell’attrice con la sentenza n. 24059/2010, confermata dalla Corte d’Appellocon la sentenza n. 6603/2018.

La Corte territoriale ha osservato che la giurisprudenza all’epoca della delibera impugnata e poi la legge 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ammettono, sì , la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, ma a condizione che il condomino interessato sia autorizzato dagli altri condomini o fornisca la prova che dal distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto centralizzato o aggravio di spesa per gli altri condomini, che devono essere preventivamente informati anche mediante invio di documentazione tecnica attraverso la quale possano acquisire la prova della sussistenza delle condizioni del distacco e l’onere della prova non può che gravare sul condomino che intende esercitare la facoltà di distacco.

La Corte d’appello ha quindi concluso che, in assenza di autorizzazione da parte degli altri condomini e in difetto di prova di preventiva adeguata informazione da parte del condomino al Condominio alla data di assunzione della delibera impugnata, il riparto delle spese e dei consumi non poteva che avvenire prescindendo dal distacco operato di fatto dall’attrice.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il Condominio.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso , basato su un unico motivo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 1118, quarto comma c.c., come interpretato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, 1123, secondo comma, 1137, 1373 c.c.: delle due l’una, o il Condominio avrebbe dovuto contestare il fatto dell’avvenuto distacco oppure, non contestandone dal 2001 né l’effettività né la legittimità, avrebbe dovuto redigere i bilanci consuntivi tenendo in considerazione che la condomina non fruiva più del servizio; in violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. sono stati applicati al distacco della condomina, avvenuto nel 2001, presupposti di validità e di efficacia presunti dall’art. 1118 c.c. novellato e quindi applicabili solo a distacchi avvenuti nella vigenza della legge 220/2012, ossia dopo il 18 giugno 2013; la motivazione richiama infatti giurisprudenza che si riferisce alla disciplina della legge 220/2012 e non certo a un distacco effettuato nel 2001, ovvero dodici anni prima della sua entrata in vigore; la Corte d’appello erra poi laddove sostiene che il distacco non era stato autorizzato, in quanto la Corte di cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale il condomino può rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato senza necessità di autorizzazione e approvazione degli altri condomini; infine, nessuna norma di legge e tantomeno la giurisprudenza (formatasi alla data del distacco del 2001) hanno mai onerato l’esercizio del diritto al distacco, oltre che di obblighi di comunicazione, anche di obblighi di preventiva adeguata informazione, ossia di allegazione di relazioni tecniche o altro.

Il motivo è infondato.

Secondo il ragionamento della ricorrente, prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012 il condomino vantava un diritto potestativo al distacco dall’impianto di riscaldamento non subordinato ad alcun presupposto.

Al contrario, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, prima dellaentrata in vigore della legge 220/2012, che il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, ha però puntualizzato, con orientamento precedente al 2001, che la rinuncia unilaterale al riscaldamento è legittima se l’interessato dimostri che dal suo operato non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass., n. 1775/1998 e Cass. n. 1597/1995).

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato che la giurisprudenza all’epoca della delibera impugnata ammetteva la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato a condizione che fosse stato autorizzato dagli altri condomini o avesse fornito la prova che dal distacco non derivassero notevoli squilibri all’impianto centralizzato o aggravio di spesa per gli altri condomini.

Nel caso in esame, il distacco dall’impianto centralizzato è stato autorizzato, come sostiene la stessa ricorrente, il 22 ottobre 2018 e la medesima non ha provato, per il periodo in relazione al quale sono state deliberate le spese oggetto del presente giudizio (ossia dal 2003 al 2007), di avere dimostrato la mancanza di aggravi di spese e di squilibri termici pregiudizievoli.

Quindi, non merita nessuna censura la Corte d’Appello laddove ha concluso per l’impossibilità di una diversa regolamentazione delle spese di riscaldamento, rilevando che “ il distacco non fu corredato da documentazione tecnica idonea ad una piena valutazione di tutti gli aspetti del distacco” (v. pag. 5 sentenza).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di via Cadlolo 90/92 in Roma, che liquida in euro 1.000,00di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13379/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 90/92 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6603/2018,depositata i l 19/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e proprietaria di un appartamento parte del Condominio di via Cadlolo 90/92 in Roma, ha impugnato la delibera condominiale del 4 febbraio 2008 per la parte in cui ha approvato i bilanci consuntivi per i periodi dal 1° novembre 2003 al 30 ottobre 2007. L’attrice ha dedotto, per quanto concerne il presente giudizio, l’erronea ripartizione delle spese di riscaldamento a lei addebitate per l’intero, senza distinguere tra spese di conservazione dell’impianto e le altre spese, non considerando che la sua unità immobiliare era distaccata dall’impianto di riscaldamento centralizzatosin dal 2001, distacco comunicato il 18 novembre 2001. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda dell’attrice con la sentenza n. 24059/2010, confermata dalla Corte d’Appellocon la sentenza n. 6603/2018. La Corte territoriale ha osservato che la giurisprudenza all’epoca della delibera impugnata e poi la legge 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ammettono, sì , la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, ma a condizione che il condomino interessato sia autorizzato dagli altri condomini o fornisca la prova che dal distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto centralizzato o aggravio di spesa per gli altri condomini, che devono essere preventivamente informati anche mediante invio di documentazione tecnica attraverso la quale possano acquisire la prova della sussistenza delle condizioni del distacco e l’onere della prova non può che gravare sul condomino che intende esercitare la facoltà di distacco. La Corte d’appello ha quindi concluso che, in assenza di autorizzazione da parte degli altri condomini e in difetto di prova di preventiva adeguata informazione da parte del condomino al Condominio alla data di assunzione della delibera impugnata, il riparto delle spese e dei consumi non poteva che avvenire prescindendo dal distacco operato di fatto dall’attrice. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il Condominio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso , basato su un unico motivo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 1118, quarto comma c.c., come interpretato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, 1123, secondo comma, 1137, 1373 c.c.: delle due l’una, o il Condominio avrebbe dovuto contestare il fatto dell’avvenuto distacco oppure, non contestandone dal 2001 né l’effettività né la legittimità, avrebbe dovuto redigere i bilanci consuntivi tenendo in considerazione che la condomina non fruiva più del servizio; in violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. sono stati applicati al distacco della condomina, avvenuto nel 2001, presupposti di validità e di efficacia presunti dall’art. 1118 c.c. novellato e quindi applicabili solo a distacchi avvenuti nella vigenza della legge 220/2012, ossia dopo il 18 giugno 2013; la motivazione richiama infatti giurisprudenza che si riferisce alla disciplina della legge 220/2012 e non certo a un distacco effettuato nel 2001, ovvero dodici anni prima della sua entrata in vigore; la Corte d’appello erra poi laddove sostiene che il distacco non era stato autorizzato, in quanto la Corte di cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale il condomino può rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato senza necessità di autorizzazione e approvazione degli altri condomini; infine, nessuna norma di legge e tantomeno la giurisprudenza (formatasi alla data del distacco del 2001) hanno mai onerato l’esercizio del diritto al distacco, oltre che di obblighi di comunicazione, anche di obblighi di preventiva adeguata informazione, ossia di allegazione di relazioni tecniche o altro. Il motivo è infondato. Secondo il ragionamento della ricorrente, prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012 il condomino vantava un diritto potestativo al distacco dall’impianto di riscaldamento non subordinato ad alcun presupposto. Al contrario, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, prima dellaentrata in vigore della legge 220/2012, che il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, ha però puntualizzato, con orientamento precedente al 2001, che la rinuncia unilaterale al riscaldamento è legittima se l’interessato dimostri che dal suo operato non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass., n. 1775/1998 e Cass. n. 1597/1995). Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato che la giurisprudenza all’epoca della delibera impugnata ammetteva la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato a condizione che fosse stato autorizzato dagli altri condomini o avesse fornito la prova che dal distacco non derivassero notevoli squilibri all’impianto centralizzato o aggravio di spesa per gli altri condomini. Nel caso in esame, il distacco dall’impianto centralizzato è stato autorizzato, come sostiene la stessa ricorrente, il 22 ottobre 2018 e la medesima non ha provato, per il periodo in relazione al quale sono state deliberate le spese oggetto del presente giudizio (ossia dal 2003 al 2007), di avere dimostrato la mancanza di aggravi di spese e di squilibri termici pregiudizievoli. Quindi, non merita nessuna censura la Corte d’Appello laddove ha concluso per l’impossibilità di una diversa regolamentazione delle spese di riscaldamento, rilevando che “ il distacco non fu corredato da documentazione tecnica idonea ad una piena valutazione di tutti gli aspetti del distacco” (v. pag. 5 sentenza). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di via Cadlolo 90/92 in Roma, che liquida in euro 1.000,00di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
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