CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 11169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24590-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; Sez. U. -RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 169/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]_LA; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni indette ex art. 33, comma 3, I. n. 247/2012, dal Commissario straordinario insediato presso il Consiglio dell'ordine di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avanti al Consiglio nazionale forense per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione della propria candidatura; infatti la Commissione elettorale, sulla base della documentazione fornita dall'ufficio di segreteria, aveva dato atto che il detto avvocato aveva svolto «tre mandati consecutivi nelle ultime tre consiliature». Il CNF, con sentenza del 17 settembre 2021, ha rigettato il ricorso. Ha osservato, per quanto qui rileva, che la proposizione del ricorso stesso aveva consumato il diritto di impugnazione, con la conseguenza che la discussione e le memorie scritte avevano la sola funzione di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi già esposti nel Sez. U. - RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 2 ricorso, e non quella di veicolarne di nuovi; ha poi rilevato che le elezioni indette in sostituzione, di cui all'art. 33, comma 3, cit., «configurano un'ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno valutate autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all'uopo nominata, non potendosi ravvisare l'esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consigliatura interrotta». 2. — La sentenza è stata impugnata per cassazione dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi. Non vi è stata resistenza da parte degli intimati (l'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], la Commissione elettorale del detto Ordine e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Il pubblico ministero ha concluso instando per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c. in correlazione con l'art. 156 c.p.c., riferito alla nullità della domanda non proposta del ricorrente, oltre che dell'art. 2697 c.c., riferito all'onere della prova. Si deduce che il difensore dell'esponente aveva fornito la spiegazione del diritto fatto valere evidenziando l'errore di calcolo operato dalla Commissione elettorale, che aveva «considerato la partecipazione ai 19 mesi del quadriennio 2015-2018 come mandato completo, laddove, invece, tale mandato andava escluso dal calcolo avendo avuto inizio dal 10.5.2017». Il motivo è inammissibile. Esso risulta carente di specificità, in quanto il ricorrente non chiarisce il preciso contenuto dei motivi fatti valere col proprio ricorso, né spiega quale fosse il tenore delle deduzioni che sarebbero state oggetto dell'omessa pronuncia. Va qui osservato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto Sez. U. - RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181; con particolare riferimento al ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame: Cass.20 agosto 2015, n. 17049, secondo cui tali motivi vanno riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte). E' da aggiungere che il ricorrente pare associare l'omessa pronuncia a una vera e propria statuizione del [OSCURATO:PERSONA], lamentando, in sintesi, che questo abbia ritenuto inammissibile quanto dedotto in sede di discussione orale; è evidente, però, che in tale evenienza non possa configurarsi una omissione di pronuncia: vizio — questo — che è configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, il quale deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079): come è, appunto, quella che si reputi inammissibile per ragioni di rito. Né il motivo potrebbe essere utilmente qualificato come omesso esame di fatto decisivo, avendo riguardo alla circostanza della durata del mandato consiliare (di diciannove mesi): anche a voler prescindere dalla genericità della richiamata deduzione — di cui si è in precedenza trattato —, è a dirsi che l'istante non espone come l'evenienza in questione abbia trovato riscontro nel giudizio (ed è noto che al ricorrente competeva di indicare il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 2. — Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 28, comma 7, I. n. 247/2012 e relativa interpretazione autentica «in correlazione con tutte le sentenze di legittimità sulle elezioni forensi, le quali Sez. U. - RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 4 stabiliscono che il mandato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati ha durata quadriennale». La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le elezioni «in sostituzione» presentassero carattere di novità: secondo il ricorrente, in presenza della indizione delle elezioni da parte del commissario straordinario non opererebbero le condizioni di incandidabilità e ineleggibilità previste. Il motivo è infondato. Come accennato, la Commissione elettorale aveva rilevato che il ricorrente aveva espletato il mandato in tre diverse consiliature: di ciò viene dato atto nella sentenza impugnata, a pag. 2. Poiché le consultazioni indette a norma dell'art. 33, comma 3. I. n. 247/2012 sono, a tutti gli effetti, elezioni, ed elezioni nuove e diverse da quelle che hanno interessato il disciolto Consiglio dell'ordine, non vi è modo di sottrarre i relativi candidati alla regola, posta dall'art. 3, comma 3, I. n. 113/2017, per cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In conseguenza, il ricorrente non poteva pretendere che si omettesse una verifica quanto alla propria eleggibilità: come giustamente osservato dal CNF, non era ravvisabile alcun «diritto quesito» dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione della competizione elettorale. La verifica in questione doveva poi portare all'esclusione del nominato ricorrente dalla consultazione elettorale, visto che la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della I. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Sez. U. -RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 5 consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2018, n. 32781). 3. — Il ricorso è respinto. 4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata resistenza degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera ch consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 22 febbra