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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12416/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO2026 DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,1474 rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti – ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 2694/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1841/2021;Numero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale di Rieti, revocava il decreto ingiuntivo n. 45/2019ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura diRieti per il pagamento della somma di € 5.912, oltre accessori.2.

La lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], aveva prestato la propria attività per unprogetto di gestione e accoglienza di migranti, oggetto diappalto pubblico stipulato tra la Prefettura di Rieti, in qualità dicommittente, e la Cooperativa S. Michele, in qualità di enteappaltatore.

Non avendo ricevuto dalla propria datrice di lavoroi pagamenti delle somme dovute a titolo di retribuzione per imesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2018, lalavoratrice informava del mancato pagamento la Prefettura, chele proponeva il pagamento degli stipendi non pagati, escluso ilpremio di produzione, previa sottoscrizione di apposito verbale.Non avendo, poi, la Prefettura provveduto al pagamento, lalavoratrice otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo e lo notificava alla Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] delGoverno di Rieti, con formula esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] di Rieti eil Ministero dell’Interno opponevano il decreto ingiuntivo,deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica del decreto perviolazione dell’art. 11 r. d. n. 11/1933, in quanto effettuata agliUffici della Prefettura e non all’Avvocatura dello Stato.3.

Il Tribunale di Rieti respingeva l’opposizione, per sanatoriadi ogni vizio relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo perraggiungimento dello scopo, ritenuta fondata nel merito laNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026pretesa della lavoratrice ai sensi dell’art. 30, comma 6, d. lgs.n. 50/2016.4.

Pronunciandosi sul gravame di Prefettura e Ministerodell’Interno, la Corte d’Appello accoglieva le doglianze in rito erevocava il decreto ingiuntivo opposto, argomentando che laPrefettura, quale organo territoriale del Ministero, non possiedeautonoma soggettività giuridica nei rapporti esterni e non puòessere destinataria di decreto ingiuntivo, sicché il decretoavrebbe dovuto essere emesso nei confronti del Ministerodell’Interno, e che, in base all’art. 11, comma 1, r .d. n.1611/1933, la notificazione del decreto ingiuntivo era nullaperché avrebbe dovuto essere effettuata all’Avvocatura delloStato e non direttamente agli uffici della Prefettura.5.

Avverso la pronuncia d’appello la lavoratrice ha propostoricorso per cassazione in via principale, affidandolo a 3 motivi,assistiti da memoria; la Prefettura, unitamente al Ministerodell’Interno, ha resistito con controricorso contenente ricorsoincidentale, con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e dell’art. 11 c.c. incombinato disposto con gli artt. 11 e 15, comma 2, d. lgs. n.300/1999, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; censura lasentenza d’appello per avere statuito erroneamente l’assenza disoggettività giuridica in capo alle Prefetture – Uffici territorialidel Governo, considerandole articolazioni interne del Ministerodell’Interno e non come “organi periferici” dello Stato in virtùdel combinato disposto degli artt. 11 c.c. ed 11 e 15 d. lgs. n.300/1999, con conseguente piena soggettività giuridica e pienaNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026legittimazione processuale, attiva e passiva; ciò tanto piùavendo la Prefettura esercitato, nella specie, la propriaautonoma capacità negoziale, sia in sede di stipulazione delcontratto d’appalto, sia in sede di assunzione di responsabilitàper l’adempimento del credito vantato dalla lavoratrice con ilverbale 17.12.2018.2.

Il motivo è fondato.3.

Osserva il Collegio che la Prefettura di Rieti è legittimataa rispondere in giudizio per le obbligazioni derivantidall’esercizio delle sue funzioni, nel caso in esame avendostipulato in proprio l’accordo quadro in forza del quale la Coop.[OSCURATO:PERSONA], di cui l’odierna ricorrente era dipendente nelperiodo in cui non è stata retribuita, era affidataria del serviziodi accoglienza di cittadini stranieri.4.

La soggettività giuridica delle prefetture, sia pure comeorgani periferici dell’amministrazione centrale, è riconosciutaspecificamente dall’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 in materia dimisura straordinarie di accoglienza di richiedenti protezioneinternazionale.5.

Nel caso di specie, poi, come rilevato e documentato daparte ricorrente, risultano la diretta sottoscrizione del contrattodi appalto da parte del Prefetto di Rieti e il riconoscimento didebito da parte della Prefettura di Rieti nei confronti dellalavoratrice.6.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione dell’art. 144 c.p.c. e dell’art. 11 r. d. n.1611/1933, nonché violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 44C.P.A., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; sostiene cheerroneamente l’assenza di soggettività giuridica delle PrefettureNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026è stata collegata nella sentenza impugnata all’art. 11 r. d. n.1611/1933, il quale tuttavia afferisce alla procedura di notificadegli atti processuali alle amministrazioni dello Stato.

Inoltre, laCorte di merito ha omesso di considerare che la costituzione ingiudizio dell’ente pubblico sana ex art. 156 c.p.c. ogni vizio dinullità della notificazione degli atti del giudizio.7.

Il motivo è parimenti fondato.8.

La decisione impugnata è contraria ai principi di economiaprocessuale e di conservazione degli atti; poiché tantol’amministrazione centrale che l’organo periferico avevanosvolto la propria opposizione al credito della lavoratrice azionatoin monitorio, e poiché la notifica degli atti non è fine a sé stessa,ma è finalizzata alla conoscenza degli stessi, all’integrazione delcontraddittorio, al diritto di difesa, eventuali vizi della notificasono stati sanati con la costituzione in giudizio, già in primogrado.9.

Invero, questa Corte ha costantemente affermato che lanotificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguitadirettamente all'Amministrazione dello Stato e non pressol'Avvocatura distrettuale dello Stato non può ritenersi affetta damera irregolarità o da inesistenza, bensì da nullità, ed è quindisuscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero disanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (v.Cass. n. 5212/2008, n. 5883/2017, 24032/2020, n.5986/2023).10.

In accoglimento dei predetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corted’Appello in diversa composizione, per procedere all’esame nelmerito della controversia.Numero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/202611.

Rimangono, di conseguenza assorbiti, perché appuntosi si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 645 e101 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere ilgiudice d’appello erroneamente non riconosciuto la natura delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto ilrapporto sostanziale e quindi ritenuto di non procedere avalutare e decidere nel merito la vicenda controversa; e ilricorso incidentale, articolato in un motivo, con cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro dell’Interno deducono violazione o falsaapplicazione degli artt. 81 Cost., 30, comma 6, d. lgs n.50/2016, 1260 ss. c.c., sostenendo che il diritto di credito dellalavoratrice è insussistente.12.

Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamentodelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti il terzo motivo e il motivo di ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 marzo 2026.Il PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO2026 DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,1474 rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti – ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 2694/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1841/2021;Numero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale di Rieti, revocava il decreto ingiuntivo n. 45/2019ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura diRieti per il pagamento della somma di € 5.912, oltre accessori.2. La lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], aveva prestato la propria attività per unprogetto di gestione e accoglienza di migranti, oggetto diappalto pubblico stipulato tra la Prefettura di Rieti, in qualità dicommittente, e la Cooperativa S. Michele, in qualità di enteappaltatore. Non avendo ricevuto dalla propria datrice di lavoroi pagamenti delle somme dovute a titolo di retribuzione per imesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2018, lalavoratrice informava del mancato pagamento la Prefettura, chele proponeva il pagamento degli stipendi non pagati, escluso ilpremio di produzione, previa sottoscrizione di apposito verbale.Non avendo, poi, la Prefettura provveduto al pagamento, lalavoratrice otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo e lo notificava alla Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] delGoverno di Rieti, con formula esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] di Rieti eil Ministero dell’Interno opponevano il decreto ingiuntivo,deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica del decreto perviolazione dell’art. 11 r. d. n. 11/1933, in quanto effettuata agliUffici della Prefettura e non all’Avvocatura dello Stato.3. Il Tribunale di Rieti respingeva l’opposizione, per sanatoriadi ogni vizio relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo perraggiungimento dello scopo, ritenuta fondata nel merito laNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026pretesa della lavoratrice ai sensi dell’art. 30, comma 6, d. lgs.n. 50/2016.4. Pronunciandosi sul gravame di Prefettura e Ministerodell’Interno, la Corte d’Appello accoglieva le doglianze in rito erevocava il decreto ingiuntivo opposto, argomentando che laPrefettura, quale organo territoriale del Ministero, non possiedeautonoma soggettività giuridica nei rapporti esterni e non puòessere destinataria di decreto ingiuntivo, sicché il decretoavrebbe dovuto essere emesso nei confronti del Ministerodell’Interno, e che, in base all’art. 11, comma 1, r .d. n.1611/1933, la notificazione del decreto ingiuntivo era nullaperché avrebbe dovuto essere effettuata all’Avvocatura delloStato e non direttamente agli uffici della Prefettura.5. Avverso la pronuncia d’appello la lavoratrice ha propostoricorso per cassazione in via principale, affidandolo a 3 motivi,assistiti da memoria; la Prefettura, unitamente al Ministerodell’Interno, ha resistito con controricorso contenente ricorsoincidentale, con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e dell’art. 11 c.c. incombinato disposto con gli artt. 11 e 15, comma 2, d. lgs. n.300/1999, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; censura lasentenza d’appello per avere statuito erroneamente l’assenza disoggettività giuridica in capo alle Prefetture – Uffici territorialidel Governo, considerandole articolazioni interne del Ministerodell’Interno e non come “organi periferici” dello Stato in virtùdel combinato disposto degli artt. 11 c.c. ed 11 e 15 d. lgs. n.300/1999, con conseguente piena soggettività giuridica e pienaNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026legittimazione processuale, attiva e passiva; ciò tanto piùavendo la Prefettura esercitato, nella specie, la propriaautonoma capacità negoziale, sia in sede di stipulazione delcontratto d’appalto, sia in sede di assunzione di responsabilitàper l’adempimento del credito vantato dalla lavoratrice con ilverbale 17.12.2018.2. Il motivo è fondato.3. Osserva il Collegio che la Prefettura di Rieti è legittimataa rispondere in giudizio per le obbligazioni derivantidall’esercizio delle sue funzioni, nel caso in esame avendostipulato in proprio l’accordo quadro in forza del quale la Coop.[OSCURATO:PERSONA], di cui l’odierna ricorrente era dipendente nelperiodo in cui non è stata retribuita, era affidataria del serviziodi accoglienza di cittadini stranieri.4. La soggettività giuridica delle prefetture, sia pure comeorgani periferici dell’amministrazione centrale, è riconosciutaspecificamente dall’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 in materia dimisura straordinarie di accoglienza di richiedenti protezioneinternazionale.5. Nel caso di specie, poi, come rilevato e documentato daparte ricorrente, risultano la diretta sottoscrizione del contrattodi appalto da parte del Prefetto di Rieti e il riconoscimento didebito da parte della Prefettura di Rieti nei confronti dellalavoratrice.6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione dell’art. 144 c.p.c. e dell’art. 11 r. d. n.1611/1933, nonché violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 44C.P.A., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; sostiene cheerroneamente l’assenza di soggettività giuridica delle PrefettureNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026è stata collegata nella sentenza impugnata all’art. 11 r. d. n.1611/1933, il quale tuttavia afferisce alla procedura di notificadegli atti processuali alle amministrazioni dello Stato. Inoltre, laCorte di merito ha omesso di considerare che la costituzione ingiudizio dell’ente pubblico sana ex art. 156 c.p.c. ogni vizio dinullità della notificazione degli atti del giudizio.7. Il motivo è parimenti fondato.8. La decisione impugnata è contraria ai principi di economiaprocessuale e di conservazione degli atti; poiché tantol’amministrazione centrale che l’organo periferico avevanosvolto la propria opposizione al credito della lavoratrice azionatoin monitorio, e poiché la notifica degli atti non è fine a sé stessa,ma è finalizzata alla conoscenza degli stessi, all’integrazione delcontraddittorio, al diritto di difesa, eventuali vizi della notificasono stati sanati con la costituzione in giudizio, già in primogrado.9. Invero, questa Corte ha costantemente affermato che lanotificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguitadirettamente all'Amministrazione dello Stato e non pressol'Avvocatura distrettuale dello Stato non può ritenersi affetta damera irregolarità o da inesistenza, bensì da nullità, ed è quindisuscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero disanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (v.Cass. n. 5212/2008, n. 5883/2017, 24032/2020, n.5986/2023).10. In accoglimento dei predetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corted’Appello in diversa composizione, per procedere all’esame nelmerito della controversia.Numero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/202611. Rimangono, di conseguenza assorbiti, perché appuntosi si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 645 e101 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere ilgiudice d’appello erroneamente non riconosciuto la natura delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto ilrapporto sostanziale e quindi ritenuto di non procedere avalutare e decidere nel merito la vicenda controversa; e ilricorso incidentale, articolato in un motivo, con cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro dell’Interno deducono violazione o falsaapplicazione degli artt. 81 Cost., 30, comma 6, d. lgs n.50/2016, 1260 ss. c.c., sostenendo che il diritto di credito dellalavoratrice è insussistente.12. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamentodelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti il terzo motivo e il motivo di ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 marzo 2026.Il PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 25592/2022Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 12416/2026Data pubblicazione 03/05/2026
Decreto Cassazione n. 12416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris