CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35698/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 757/2018 pubblicata il20/09/2018, R.G. n. 1059/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 757 pubblicata il 20.9.2018 la Corte di appello di Catania, confermando la pronuncia del Tribunale di Caltagirone, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1978 – aprile 2003, con inquadramento in diverse qualifiche, e dello svolgimento di mansioni superiori, con conseguente condanna alla condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale, ha confermato l’impianto argomentativo della sentenza di primo grado, rilevando il difetto di sufficienti allegazioni e di conseguenti elementi probatori circa la continuità del rapporto di lavoro subordinato (formalmente interrotto dal 1991 al 1995) e il contenuto delle mansioni assegnate, nonché in relazione al raffronto tra le suddette mansioni e l’inquadramento superiore a quello attribuito (corrispondente all’impiegato amministrativo di VII livello). 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; le controparti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, cod.proc.civ. e 111 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, fornito una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, inidonea a comprendere le ragioni del rigetto della domanda; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, effettuato una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, che erano, invece, idonee a confermare le pretese attoree; 3. con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2094 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, omesso la valutazione degli indici sintomatici del vincolo della subordinazione, essendo emerso dalla risultanze probatorie che “ogni decisione e direttiva erano impartite dal cav. [OSCURATO:PERSONA] prima e dal figlio Giannantonio poi” (teste Mugno), elementi confermati da altri testimoni; 4. il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. (secondo il paradigma di cui al n. 4, dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. e non in base al n. 3, richiamato dal ricorrente) si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., n. 22232 del 2016): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale; 4.2. inoltre, questa Corte ha affermato che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883 del 2019), pur dovendosi ritenere inammissibile nel caso di assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui la sentenza rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397 del 2021); 4.3. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha condiviso la decisione adottata dal Tribunale attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione: dapprima, ha esposto le argomentazioni che avevano fondato la sentenza di primo grado (essenzialmente basate sulla carenza di allegazioni, prima che di prove, in ordine allo svolgimento di mansioni superiori e alla sussunzione nell’ambito della qualifica superiore pretesa) e, successivamente, ha rilevato che detta ratio decidendi non poteva ritenersi censurata con l’atto di appello, il quale si era limitato a sostenere che, ai finidel riconoscimento della qualifica superiore, era sufficiente la mera “produzione” del contratto collettivo ovvero il mero possesso di attestati compatibili con la qualifica rivendicata; ha, inoltre, rilevato che non era stata mossa alcuna specifica censura, nell’atto di appello, in ordine alla argomentazione, spesa dal Tribunale, di carenza di prove circa lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo 1991-1995 nonché circa l’assunzione, nel periodo 2001-2003, della carica di amministratore della società in nome collettivo (costituita nel 2001); la sentenza impugnata ha, infine, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla valenza probatoria delle deposizioni testimoniali erano corrette, in quanto le dichiarazioni rilasciate “in particolare avendo i testi riferito circostanze in alcun modo significative in ordine alla sussistenza della quantità e qualità del lavoro prestato dal de cuius e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto”; 5. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili; 5.1. questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può averead oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016); 6. quanto alla dedotta violazione dell’art. 2094 cod.civ., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentrel’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. n. 16681 del 2007; Cass. n. 14160 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 22846 del 2022); 6.1. nella specie, la sentenza impugnata ha sottolineato che, con riferimento al periodo 1991-1995 (durante il quale il rapporto di lavoro risultava formalmente interrotto), le deposizioni rese dai testimoni non erano “in alcun modo significative in ordine alla sussistenza della quantità e qualità del lavoro prestato dal de cuius e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto”, in tal modo fornendo esaustiva argomentazione circa la carenza di qualsiasi carattere identificativo del lavoro subordinato; 7. in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ., liquidate come da dispositivo; non ricorrono i requisiti per la condanna ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.; 11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif