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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 06051/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1147/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068/2022 depositata i l 11/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo rigettava l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Club avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace del medesimo circondario aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASD nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] pur, tuttavia, condanna ndo l’associazione stessa a pagare all’ente una minore e modesta somma residua.

Il ricorso per decreto ingiuntivo traeva fondamento da una convenzione conclusa nell’anno 2009tra il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e l’ASD [OSCURATO:PERSONA] e con la quale a quest’ultima era stato concesso l’utilizzo della palestra di una scuola contro il versamento di un canone annuale fino alla scadenza, nel tempo prorogata, del 30.7.2012.

In seguito, la ASD aveva stipulato diversa convenzione con la Direzione didattica della scuola per il mantenimento del godimento dell’immobile, senza obbligo di versamento di somme, sino al 30.11.2023, ma il Comune, dichiaratosi estraneo al predetto accordo, ne aveva chiesto il rilasciooltre al pagamento di quanto ancora dovuto per canoni e per occupazione dopo la scadenza del rapporto.

L’associazione aveva dedotto in sede di appello di non essere morosa neppure della minor somma accertata in primo grado poiché quanto versato fino al 30.7.2012 doveva ritenersi satisfattivo delle ragioni del concedente in considerazione del fatto che il godimento della palestra era stato ridotto; per il periodo successivo alla scadenzadel rapporto, invece, deduceva di aver goduto dei locali solo dalla data di decorrenza della nuova convenzione con la Direzione didattica della scuola ed in forza dunque di titolo diverso.

Il Comune costituitosi aveva chiesto il rigetto dell’appello interposto e, in via incidentale, aveva insistito affinché l’associazione venisse condannata al pagamento anche delle somme maturate dopo la scadenza della originaria convenzione e fino all’esecuzione del rilascio avvenuto nel luglio 2023.

Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che il ridotto godimento della palestra come invocato dall’ASD [OSCURATO:PERSONA] non legittimasse l’autoriduzione del canone e rilevato, invece, che il nuovo accordo intercorso con la Direzione didattica della scuola non potesse avere efficacia nei rapporti intercorsi con il Comune, rigettava l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, condannava l’associazione a pagare anche le somme dovuteper l’occupazione fino al rilascio.

Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» Deduce che l’atto di appello incidentale del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non indicava la parte della motivazione della sentenza di primo grado ritenuta errata né le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure né, infine, le circostanze, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Si basava, inoltre, su documentazione nuova non ammissibile e su documenti mai prodotti.

Il motivo è inammissibile.

Si osserva infatti che il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello pergenericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass.n.29495/2020, Cass. n.86/2012).

Nella specie parte ricorrente si è limitata in poche righe a rilevare ‘che, non risulta indicata, nemmeno sinteticamente, la parte della motivazione della sentenza di primo grado che l’appellante incidentale riteneva errata e che impugnava, né quali modifiche venissero richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, né, infine, quali fossero le circostanze, diversamente da quanto indicato dal Giudice di primo grado, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’ e dunque non si è attenuta all’onere di specificità dei motivi di cui all’art.366 n.6 c.p.c..

Quanto all’inammissibile produzione di nuovi documenti, che si deve ritenere siano quelli indicati nel corpo del primo motivo (diffida 28.8.2012, 15.10.2012, nota 23.2.2016 e sentenza Tribunale Palermo) -in mancanza di miglior specificazione-, la doglianza è parimenti inammissibile atteso che parte ricorrente non specifica in quale passaggio della sentenza si faccia riferimento a detti documenti.

Peraltro, la stessa parte controricorrente ha indicato le produzioni effettuate in sede di appello, tra cui non figurano i documenti indicati dalla associazione.

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» Evidenzia che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], nel primo grado di giudizio, non ha contestato l’esistenza della convenzione del 2012 stipulata tra l’odierna ricorrente e la Direzione didattica della scuola di cui la palestra fa parte, né ha chiesto che tale convenzione venisse dichiarata nulla, annullabile, o priva di effetti giuridici.

Con il terzo motivo, conseguentemente, l’ASD si duole della «violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..».

Rileva che sulla questione della validità della nuova convenzione non vi è stato contradittorio tra le parti in causa non essendo essa stata oggetto di alcuna domanda nel corso del giudizio di primo grado, né, pertanto, nel secondo grado di giudizio.

In particolare, nemmeno il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nei propri atti difensivi aveva chiesto o espresso che la convenzione fosse nulla, o non valida o inefficace.

Si duole, pertanto, di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa su tale argomento, non entrando nel merito della questione giuridica e delle motivazioni a supporto della sua validità, dal momento che non era oggetto del giudizio.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati.

Il giudice del gravame ha ritenuto che il godimento della palestra da parte della ASD anche dopo la scadenza della convenzione stipulata nel 2009 con il Comune giustificava l’obbligo di versamento delle somme originariamente convenute.

Ha altresì ritenuto che l’esistenza di un nuovo accordo stipulato con la Direzione didattica della scuola in cui si trovava la palestra occupata non avesse rilevanza al fine del decidere in merito alle ragioni di credito tra la ASD ed il Comune e ciò perché ‘tale convenzione è all’evidenza stata stipulata da soggetto (Direzione didattica della scuola) diverso dal proprietario della palestra (il Comune) che solo avrebbe potuto concedere in godimento la stessa a terzi.

Per tale ragione tale convenzione deve ritenersi priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre della situazione giuridica in esso dedotta).’ Premesso che in questa sede, come nel procedimento di appello, non vi è contestazione in merito alla proprietà dell’immobile e dunque alla legittimazione del Comune a disporne, il giudice del gravame, ha ritenuto che, per quanto rilevante nel caso al suo esame e per quanto risultante dagli atti, la convenzione intervenuta tra la ASD e la Direzione didattica della scuola fosse inopponibile al proprietario originario concedente.

L’affermazione, dunque, di un ‘vizio esterno al negozio’, rileva, nel passaggio del giudice del gravame, ai soli fini dell’efficacia dell’accordo del luglio 2012, nel senso di escluderla nei confronti del Comune e senza alcuna pretesa di accertamento con valore di giudicato.

Salve, dunque, le eventuali ulteriori valutazioni ai fini di pronunzie distinte e/o conseguenziali tra ASD e Direzione didattica o tra Comune e Direzione didattica, limitatamente ai rapporti intercorrenti tra le parti del presente procedimento non vi è stata alcuna decisione ultra petita né occorreva proporre alcuna domanda riconvenzionale di nullità od inefficacia dell’accordo stipulato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra l’originaria concessionaria e soggetto terzo alla convenzione del 2009.

Si osserva che, peraltro, il vizio diultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.

E nella specie non vi è dubbio che il petitum e la causa petendi siano rimasti immutati, mentre certamente la deduzione, svolta, relativamente alla scadenza del rapporto concessorio originariamente intercorso implicava la proposizione di eccezione di inopponibilità del nuovo accordo al Comune.

Conseguentemente, neppure può ritenersi leso il principio del contraddittorio atteso che sull’oggetto del contrasto, incontestatamente, entrambe le parti hanno assunto una specifica posizione nei gradi di merito.

Con il quarto motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» Rileva che la sentenza del Tribunale di Palermo, alla pagina 4, ritiene la convenzione stipulata con la Direzione didattica “priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre della situazione giuridica in esso dedotta…)” “e non ratificata in forma scritta (ex art. 1399 c.c.) dal soggetto cui tale potere è attributo dalla legge”.

Il motivo è inammissibile in quanto il richiamo ad una possibile ratifica dell’operato della Direzione didattica, seppur si ritenesse improprio alla luce dell’assenza di un rapporto di rappresentanza tra i due enti e non si considerasse indicato soltanto per escludere che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non aveva tacitamente acconsentito alla prosecuzione del rapporto tramite altro concedente, costituirebbe una ragione del decidere ulteriore rispetto alle precedenti svolte dal giudice del gravame.

Tuttavia, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi (come nella specie quella relativa all’inopponibilità al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] della nuova convenzione) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n.5102/24, Cass.n.15399/2018).

Con il quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» La ricorrente lamenta che, quanto all’appello incidentale relativo alla richiesta di pagamento di somme dal luglio 2012 al rilascio, la palestra non è stata occupata sino al settembre 2012 allorché la ASD ne ha goduto in forza della nuova convenzione con la Direzione didattica.

Quanto invece all’appello principale rileva che neppure le somme richieste fino al luglio 2012 sarebbero dovute in quanto il giudice del gravame non ha tenuto in considerazione l’esistenza di significativi difetti nell’impianto elettrico ed idraulico della palestra che ne avevano ridotto il godimento.

Entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto tendono a che questa Corte valuti nuovamente gli elementi istruttori in atti nei giudizi di merito, laddove nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/24, Cass.n.32505/23).

Peraltro, la ricorrente con riferimento alla doglianza relativa all’appello incidentale non si confronta correttamente con la ratio decidendi della sentenza gravata in forza della quale non è stata negata la possibile riduzione dell’utilizzo della palestra, ma si è affermato che il concessionario non avrebbe potuto autoridursi il canone dovendo invece introdurre previamente una domanda giudiziale all’uopo.

Infine, con il sesto motivo la ASD denuncia la «violazione o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» Assume che la sentenza di secondo grado ‘ha tout court rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2018 del Giudice di Pace di Palermo formulata in primo grado, dichiarando quest’ultimo esecutivo.

Tale pronuncia, però, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, è stata emessa in assenza assoluta di prova scritta e nonostante la mancata contestazione da parte del Comune dei periodi di mancato utilizzo della palestra.

Si fa presente che, per il principio di inversione dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare l’utilizzo continuativo della palestra nel periodo dallo stesso indicato in atti, invece nulla ha provato’.

Il motivo è inammissibile.

Con esso, in primo luogo, si deduce la violazione dell’art.633 c.p.c. che attiene alla fase sommaria del giudizio e non riguarda pertanto la decisione seguita al giudizio di opposizione svoltosi nel pieno contraddittorio delle parti.

In secondo luogo, il motivo cerca, in modo peraltro generico, di reintrodurre le doglianze di cui ai precedenti motivi e già ritenute inammissibili.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 1.800,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1147/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068/2022 depositata i l 11/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo rigettava l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Club avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace del medesimo circondario aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASD nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] pur, tuttavia, condanna ndo l’associazione stessa a pagare all’ente una minore e modesta somma residua. Il ricorso per decreto ingiuntivo traeva fondamento da una convenzione conclusa nell’anno 2009tra il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e l’ASD [OSCURATO:PERSONA] e con la quale a quest’ultima era stato concesso l’utilizzo della palestra di una scuola contro il versamento di un canone annuale fino alla scadenza, nel tempo prorogata, del 30.7.2012. In seguito, la ASD aveva stipulato diversa convenzione con la Direzione didattica della scuola per il mantenimento del godimento dell’immobile, senza obbligo di versamento di somme, sino al 30.11.2023, ma il Comune, dichiaratosi estraneo al predetto accordo, ne aveva chiesto il rilasciooltre al pagamento di quanto ancora dovuto per canoni e per occupazione dopo la scadenza del rapporto. L’associazione aveva dedotto in sede di appello di non essere morosa neppure della minor somma accertata in primo grado poiché quanto versato fino al 30.7.2012 doveva ritenersi satisfattivo delle ragioni del concedente in considerazione del fatto che il godimento della palestra era stato ridotto; per il periodo successivo alla scadenzadel rapporto, invece, deduceva di aver goduto dei locali solo dalla data di decorrenza della nuova convenzione con la Direzione didattica della scuola ed in forza dunque di titolo diverso. Il Comune costituitosi aveva chiesto il rigetto dell’appello interposto e, in via incidentale, aveva insistito affinché l’associazione venisse condannata al pagamento anche delle somme maturate dopo la scadenza della originaria convenzione e fino all’esecuzione del rilascio avvenuto nel luglio 2023. Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che il ridotto godimento della palestra come invocato dall’ASD [OSCURATO:PERSONA] non legittimasse l’autoriduzione del canone e rilevato, invece, che il nuovo accordo intercorso con la Direzione didattica della scuola non potesse avere efficacia nei rapporti intercorsi con il Comune, rigettava l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, condannava l’associazione a pagare anche le somme dovuteper l’occupazione fino al rilascio. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» Deduce che l’atto di appello incidentale del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non indicava la parte della motivazione della sentenza di primo grado ritenuta errata né le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure né, infine, le circostanze, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Si basava, inoltre, su documentazione nuova non ammissibile e su documenti mai prodotti. Il motivo è inammissibile. Si osserva infatti che il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello pergenericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass.n.29495/2020, Cass. n.86/2012). Nella specie parte ricorrente si è limitata in poche righe a rilevare ‘che, non risulta indicata, nemmeno sinteticamente, la parte della motivazione della sentenza di primo grado che l’appellante incidentale riteneva errata e che impugnava, né quali modifiche venissero richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, né, infine, quali fossero le circostanze, diversamente da quanto indicato dal Giudice di primo grado, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’ e dunque non si è attenuta all’onere di specificità dei motivi di cui all’art.366 n.6 c.p.c.. Quanto all’inammissibile produzione di nuovi documenti, che si deve ritenere siano quelli indicati nel corpo del primo motivo (diffida 28.8.2012, 15.10.2012, nota 23.2.2016 e sentenza Tribunale Palermo) -in mancanza di miglior specificazione-, la doglianza è parimenti inammissibile atteso che parte ricorrente non specifica in quale passaggio della sentenza si faccia riferimento a detti documenti. Peraltro, la stessa parte controricorrente ha indicato le produzioni effettuate in sede di appello, tra cui non figurano i documenti indicati dalla associazione. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» Evidenzia che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], nel primo grado di giudizio, non ha contestato l’esistenza della convenzione del 2012 stipulata tra l’odierna ricorrente e la Direzione didattica della scuola di cui la palestra fa parte, né ha chiesto che tale convenzione venisse dichiarata nulla, annullabile, o priva di effetti giuridici. Con il terzo motivo, conseguentemente, l’ASD si duole della «violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..». Rileva che sulla questione della validità della nuova convenzione non vi è stato contradittorio tra le parti in causa non essendo essa stata oggetto di alcuna domanda nel corso del giudizio di primo grado, né, pertanto, nel secondo grado di giudizio. In particolare, nemmeno il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nei propri atti difensivi aveva chiesto o espresso che la convenzione fosse nulla, o non valida o inefficace. Si duole, pertanto, di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa su tale argomento, non entrando nel merito della questione giuridica e delle motivazioni a supporto della sua validità, dal momento che non era oggetto del giudizio. I due motivi, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati. Il giudice del gravame ha ritenuto che il godimento della palestra da parte della ASD anche dopo la scadenza della convenzione stipulata nel 2009 con il Comune giustificava l’obbligo di versamento delle somme originariamente convenute. Ha altresì ritenuto che l’esistenza di un nuovo accordo stipulato con la Direzione didattica della scuola in cui si trovava la palestra occupata non avesse rilevanza al fine del decidere in merito alle ragioni di credito tra la ASD ed il Comune e ciò perché ‘tale convenzione è all’evidenza stata stipulata da soggetto (Direzione didattica della scuola) diverso dal proprietario della palestra (il Comune) che solo avrebbe potuto concedere in godimento la stessa a terzi. Per tale ragione tale convenzione deve ritenersi priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre della situazione giuridica in esso dedotta).’ Premesso che in questa sede, come nel procedimento di appello, non vi è contestazione in merito alla proprietà dell’immobile e dunque alla legittimazione del Comune a disporne, il giudice del gravame, ha ritenuto che, per quanto rilevante nel caso al suo esame e per quanto risultante dagli atti, la convenzione intervenuta tra la ASD e la Direzione didattica della scuola fosse inopponibile al proprietario originario concedente. L’affermazione, dunque, di un ‘vizio esterno al negozio’, rileva, nel passaggio del giudice del gravame, ai soli fini dell’efficacia dell’accordo del luglio 2012, nel senso di escluderla nei confronti del Comune e senza alcuna pretesa di accertamento con valore di giudicato. Salve, dunque, le eventuali ulteriori valutazioni ai fini di pronunzie distinte e/o conseguenziali tra ASD e Direzione didattica o tra Comune e Direzione didattica, limitatamente ai rapporti intercorrenti tra le parti del presente procedimento non vi è stata alcuna decisione ultra petita né occorreva proporre alcuna domanda riconvenzionale di nullità od inefficacia dell’accordo stipulato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra l’originaria concessionaria e soggetto terzo alla convenzione del 2009. Si osserva che, peraltro, il vizio diultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. E nella specie non vi è dubbio che il petitum e la causa petendi siano rimasti immutati, mentre certamente la deduzione, svolta, relativamente alla scadenza del rapporto concessorio originariamente intercorso implicava la proposizione di eccezione di inopponibilità del nuovo accordo al Comune. Conseguentemente, neppure può ritenersi leso il principio del contraddittorio atteso che sull’oggetto del contrasto, incontestatamente, entrambe le parti hanno assunto una specifica posizione nei gradi di merito. Con il quarto motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» Rileva che la sentenza del Tribunale di Palermo, alla pagina 4, ritiene la convenzione stipulata con la Direzione didattica “priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre della situazione giuridica in esso dedotta…)” “e non ratificata in forma scritta (ex art. 1399 c.c.) dal soggetto cui tale potere è attributo dalla legge”. Il motivo è inammissibile in quanto il richiamo ad una possibile ratifica dell’operato della Direzione didattica, seppur si ritenesse improprio alla luce dell’assenza di un rapporto di rappresentanza tra i due enti e non si considerasse indicato soltanto per escludere che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non aveva tacitamente acconsentito alla prosecuzione del rapporto tramite altro concedente, costituirebbe una ragione del decidere ulteriore rispetto alle precedenti svolte dal giudice del gravame. Tuttavia, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi (come nella specie quella relativa all’inopponibilità al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] della nuova convenzione) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n.5102/24, Cass.n.15399/2018). Con il quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» La ricorrente lamenta che, quanto all’appello incidentale relativo alla richiesta di pagamento di somme dal luglio 2012 al rilascio, la palestra non è stata occupata sino al settembre 2012 allorché la ASD ne ha goduto in forza della nuova convenzione con la Direzione didattica. Quanto invece all’appello principale rileva che neppure le somme richieste fino al luglio 2012 sarebbero dovute in quanto il giudice del gravame non ha tenuto in considerazione l’esistenza di significativi difetti nell’impianto elettrico ed idraulico della palestra che ne avevano ridotto il godimento. Entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto tendono a che questa Corte valuti nuovamente gli elementi istruttori in atti nei giudizi di merito, laddove nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/24, Cass.n.32505/23). Peraltro, la ricorrente con riferimento alla doglianza relativa all’appello incidentale non si confronta correttamente con la ratio decidendi della sentenza gravata in forza della quale non è stata negata la possibile riduzione dell’utilizzo della palestra, ma si è affermato che il concessionario non avrebbe potuto autoridursi il canone dovendo invece introdurre previamente una domanda giudiziale all’uopo. Infine, con il sesto motivo la ASD denuncia la «violazione o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» Assume che la sentenza di secondo grado ‘ha tout court rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2018 del Giudice di Pace di Palermo formulata in primo grado, dichiarando quest’ultimo esecutivo. Tale pronuncia, però, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, è stata emessa in assenza assoluta di prova scritta e nonostante la mancata contestazione da parte del Comune dei periodi di mancato utilizzo della palestra. Si fa presente che, per il principio di inversione dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare l’utilizzo continuativo della palestra nel periodo dallo stesso indicato in atti, invece nulla ha provato’. Il motivo è inammissibile. Con esso, in primo luogo, si deduce la violazione dell’art.633 c.p.c. che attiene alla fase sommaria del giudizio e non riguarda pertanto la decisione seguita al giudizio di opposizione svoltosi nel pieno contraddittorio delle parti. In secondo luogo, il motivo cerca, in modo peraltro generico, di reintrodurre le doglianze di cui ai precedenti motivi e già ritenute inammissibili. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 1.800,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il ver
Decreto Cassazione n. 06051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris