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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45477/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.0NAIKI Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Aosta che lo riconosceva colpevole del reato di furto aggravato di materiale ferroso all'interno di isola ecologica e, con il riconosci- mento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., ritenuta equiva- lente rispetto alla circostanza aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. nella sua declinazione quale furto realizzato all'interno di pubblici stabilimenti, avendo al contrario il PM rico- nosciuto una ipotesi di furto su beni esposti alla pubblica fede; sul punto conte- sta altresì la ricorrenza di tale circostanza; sotto diverso profilo lamenta difetto di motivazione in relazione al fatto che, trattandosi di beni dismessi costituenti rifiuto, agli stessi non avrebbe dovuto essere riconosciuto alcun valore e quindi utilità patrimoniale con conseguente difetto del fatto tipico. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti.

In relazione alla ipotesi aggravata la Corte di Appello ha ritenuto che la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 ricorra anche sotto il profilo di beni esposti alla pubblica fede, non risultando i ri- fiuti sorvegliati o segregati o custoditi di talchè la sottrazione era stata possibile proprio in ragione di tale minorata difesa e su tale punto la motivazione appare assolutamente congrua e priva di illogicità manifesta.

Il giudice di appello ha an- che motivatamente rappresentato che, pur trattandosi di rifiuti, gli stessi consi- stevano in materiale ferroso destinato ad essere riciclato e comunque possedeva un valore commerciale modesto ma non trascurabile che ne giustificava la tutela penale. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.0NAIKI Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Aosta che lo riconosceva colpevole del reato di furto aggravato di materiale ferroso all'interno di isola ecologica e, con il riconosci- mento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., ritenuta equiva- lente rispetto alla circostanza aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. nella sua declinazione quale furto realizzato all'interno di pubblici stabilimenti, avendo al contrario il PM rico- nosciuto una ipotesi di furto su beni esposti alla pubblica fede; sul punto conte- sta altresì la ricorrenza di tale circostanza; sotto diverso profilo lamenta difetto di motivazione in relazione al fatto che, trattandosi di beni dismessi costituenti rifiuto, agli stessi non avrebbe dovuto essere riconosciuto alcun valore e quindi utilità patrimoniale con conseguente difetto del fatto tipico. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti. In relazione alla ipotesi aggravata la Corte di Appello ha ritenuto che la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 ricorra anche sotto il profilo di beni esposti alla pubblica fede, non risultando i ri- fiuti sorvegliati o segregati o custoditi di talchè la sottrazione era stata possibile proprio in ragione di tale minorata difesa e su tale punto la motivazione appare assolutamente congrua e priva di illogicità manifesta. Il giudice di appello ha an- che motivatamente rappresentato che, pur trattandosi di rifiuti, gli stessi consi- stevano in materiale ferroso destinato ad essere riciclato e comunque possedeva un valore commerciale modesto ma non trascurabile che ne giustificava la tutela penale. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT