CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 47633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1337/22 in data 21/02/2023 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodedes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania il 21/10/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla complessiva pena di mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di truffa e di tentata violenza privata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il formale motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale per omessa notifica nei termini del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello. La Corte territoriale in data 24/11/2022 emetteva decreto di fissazione udienza con il quale veniva fissata l'udienza di comparizione per il 21/02/2023. Tale provvedimento veniva notificato all'imputato solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pur essendo, al riguardo, ravvisabile un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura della nullità derivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen., in alcuni casi qualificata come relativa (ad esempio, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113), si ritiene, comunque, di condividere l'orientamento, da ultimo prevalente, in forza del quale «la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello» (cfr., Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv, 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515). Su tali basi deve rilevarsi che la deduzione della nullità, che il ricorrente qualifica erroneamente come "assoluta", è ormai preclusa in questa sede, in mancanza di tempestiva eccezione nel giudizio di appello.3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende Co