CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20509/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 384/2023, depositata il 12 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata il 12 luglio 2023, che, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Lagonegro, la aveva condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Oggetto:buoni postali fruttiferi euro 20.504,84, oltre interessi, a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativa a due buoni postalifruttiferi ; -la Corte di appello ha riferito che con la domanda originaria l’att rice aveva allegato di aver sottoscritto, unitamente al marito nelle more deceduto e di cui era erede, due buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie «P», ma che alla scadenza aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una somma inferiore a quella risultante dall’applicazione dei rendimenti indicati nei titoli, per cui aveva chiesto la condanna dell’emittente al pagamento della relativa maggior somma; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva disatteso tale domanda evidenziandoche per effetto delle modifiche normative sopravvenute era stataconsentita l a variazion e dei tassi di interesse da applicare al momento del rimborso dei buoni postalimediante decreto del Ministro del Tesoro e che il d.m. 13 giugno 1986 , istitutivo della nuova serie contraddistinta con la lettera «Q», aveva previsto rendimenti inferior i per i buoni, quali quelli in oggetto, appartenenti aserie precedenti ; - ha, quindi, accolto il gravame dell’odierna contro ricorrente osservando che nel caso in esame doveva escludersi la applicazione delle condizioni di cui ald.m. 13 giugno 1986 in quanto i buoni postali fruttiferi erano stati acquistati dopo l’entrata in vigore di tale decreto, per cui dovevano trovare applicazione le indicazioni presenti sul retro deititoli; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente ritenuta la procedibilità del ricorso, contestata dalla controricorrente in ragione del mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata; -in proposito, deve rilevarsi che la ricorrente ha dato atto nel ricorso che la sentenza di appello, pronunciata il 12 luglio 2023, è stata a lei notificatail giorno successivo, ma non ha provveduto al deposito della relativa relazione di notifica, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.a pena di improcedibilità; -tuttavia, deve rammentarsi che secondo consolidato orientamento di questa Corte la sanzione dell’improcedibilità non può essere pronunciata quando, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, la notificazione del ricorso per cassazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, p oiché il collegamento tra tale ultima data e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass.27 agosto 2025, n. 23982; Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313; Cass.30 aprile 2019, n. 11386 del 2019); - ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui il ricorso è stato notificato l’11 ottobre 2023e, dunque, nel rispetto del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta, come già riferito, il 12 luglio 2023), tenuto conto della sospensione feriale dei termini; - nel merito, con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, deld. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986 e « dei principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte nella sentenza n. 3963/2019 e delle pronunce rese dalla giurisprudenza di merito», per aver escluso la prevalenza delle prescrizioni contenute nel d.m . 13 giugno 1986 rispetto alle indicazioni riportate nei buoni appartenenti a una serie emessa prima dell’entrata in vigore di tale decreto ma acquistati successivamente a tale data; -il motivo è fondato; - l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria, stabilisce che: «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi»; -tale norma è stata così modificata dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif., nella l. 25 novembre 1974, n. 588: «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassisiano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali»; -in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitaleall’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi»; -il successo art. 5 aggiunge che: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, … i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi»; - dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentre successivamente –e fino all’abrogazione dell’articolo 173, d.P.R. n. 156 del 1973 –operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peiussui rapporti in corso; - tale assetto normativo, in quanto dettat o da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale è idoneo a sostituire ex art.1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti (cfr., per tutte, Cass., Sez.Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte suititoli in oggetto e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, a nulla rilevando che tali titoli appartenevano a una serie («P») già collocata sul mercatoal momento del loro acquisto; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito con il rigetto della domanda originaria; -le spese processuali relative sia al giudizio di primo grado, sia a quello di appello, sia a quello di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria; condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, e del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2. 5 00,00 , oltre rimborso forfettar