CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 04048/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10826-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 273/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.10826/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quantificò in euro 44.788,56 le somma dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’illegittimità del licenziamento intimato il 27 dicembre 2010 dalla società, come dichiarata con precedente pronuncia del medesimo Tribunale n. 42/2015, con le conseguenze previste dall’art. 18 St. Lav. nella sua precedente formulazione, avuto riguardo al periodo dal 1° gennaio 2011 al 14 gennaio 2015. 2.Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la società al pagamento della maggior somma pari ad euro 60.170,38, oltre accessori e spese. 2.1. In sintesi e per quanto qui rilevi, la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto, esaminata la contrattazione collettiva nazionale applicabile nonché il contratto integrativo aziendale, che il primo giudice avesse errato ad escludere talune indennità tra “gli emolumenti retributivi che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato illegittimamente licenziato e se fosse stato reintegrato in servizio”, sull’assunto che si sarebbe trattato di indennità “direttamente correlate al risultato raggiunto dal singolo lavoratore”. Secondo la Corte, invece, si trattava “di indennità legate alla produttività e alla redditività dell’impresa nel suo complesso e commisurate, dunque, alla presenza in servizio e all’entità del lavoro prestato direttamente nell’assolvimento della commessa”. 2.2. La Corte, poi, ha anche respinto il gravame incidentale della società circa la mancata valutazione della documentazione inerente alla retribuzione percepita dall’Affè a titolo di aliunde perceptum, ostandovi il giudicato formatosi con la sentenza n. 42/2015. Ha considerato che detta pronuncia aveva accertato, “a titolo di aliunde perceptum maturato sino alla data dell’ordine di reintegra, la somma di euro 40.387,00”, per cui non poteva essere acquisita documentazione “finalizzata alla modifica di un importo ormai giudizialmente cristallizzato”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1. il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del CCNL metalmeccanici e degli artt. 7 e 8 dell’accordo integrativo aziendale della [OSCURATO:PERSONA], criticando la sentenza impugnata nella parte concernente “il diritto del lavoratore a percepire il premio di produzione o di commessa all’interno della retribuzione globale che la società è tenuta a corrispondergli a seguito della reintegra nel suo posto di lavoro”; 1.2.il secondo motivo deduce, sempre ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c., la “inesistenza di un giudicato che impedisce la quantificazione dell’aliunde perceptum in misura maggiore di quello previsto provvisoriamente nella sentenza di reintegra”. 2.Il ricorso non può trovare accoglimento. 2.1.Il primo motivo è inammissibile per concorrenti profili. Si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro senza specificare –come eccepito dal controricorrente - se sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013). Inoltre, viene dedotta la violazione di disposizioni di un contratto integrativo aziendale, contestando l’interpretazione che ne è stata data. Tuttavia, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023 Cass. n. 18214 del 03/07/2024); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass.n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. “minimum costituzionale”; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione – come nel motivo in esame - di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). 2.2.Il secondo motivo è parimenti da respingere. Innanzitutto, si contesta l’esistenza di un giudicato esterno senza riportare i contenuti della sentenza del Tribunale di Messina n. 42/2015, precludendo a questa Corte di valutarne gli effetti. E’ noto il principio per il quale, “in tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ., restando preclusa ogni tipo di attività nomofilattica” (Cass.n. 16227 del 2014; conf., di recente, Cass. n. 1041 del 2025; v. pure Cass. n.13662 del 2025). Poi, neanche si confuta adeguatamente la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto accertata l’esistenza di un giudicato per il periodo “fino all’ordine di reintegra”, dimostrando che l’aliunde perceptum riguardasse un periodo successivo; anzi nell’illustrazione del motivo si patrocina il contrario, deducendo che, “come risulta dall’E7C contributivo, risulta che nel periodo sino al 14/1/2015 (…) il lavoratore ha intrattenuto anche ulteriori rapporti di lavoro rispetto a quelli rilevati nella CTU”. 3.Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu