CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Muros, il 20/02/2021). Ritenuto che le censure proposte (inosservanza della legge penale nella commisurazione della pena, nonché mancanza o illogicità manifesta della motivazione) non sono consentite in sede di legittimità, perché manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di confermare l'entità della pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della quantità dello stupefacente rinvenuto e del suo valore in caso di immissione sul mercato (p. 7 sent. imp.).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide