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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 1980

Cassazione n. 18140/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Modugno il 12/12/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Terlizzi il 06/07/1989 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento della 1sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio nei punti in cui stabilisce il trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987) in violazione del limite massimo di pena detentiva temporanea irrogabile nel caso di concorso di reati giudicati con rito abbreviato, stabilisce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'entità dell'aumento operato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 oggetto della precedente decisione irrevocabile di condanna che è stato posto in continuazione a quello di cui al capo 1) dell'attuale procedimento, stabilisce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'entità dell'aumento operato per il delitto oggetto della precedente decisione irrevocabile che è stato posto in continuazione con quelli per cui si procede; dichiararsi nel resto inammissibili i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Bitonto e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la Regione Puglia, che ha depositato conclusioni scritte - cui si è riportato - e nota spese; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

GLTGPP77H10A62D) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

GLTGPP69C0.3A662C) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20/01/2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 20/11/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari - che aveva condannato gli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti - riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e, in relazione al reato associativo, a [OSCURATO:PERSONA] con i reati giudicati da altre sentenze irrevocabili, rideterminava nei loro confronti la pena, riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza di primo grado con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ngelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] • ed 2Arcangelo [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il ricorrente intraneo al sodalizio dedito al narcotraffico per cui si procede; che gli è stato attribuito il ruolo di fornitore abituale, ma che non risulta provata nessuna fornitura, come si evince dalla mancata contestazione di reati fine; che, in ogni caso, la mera reiterazione di forniture non è elemento sufficiente ad integrare la partecipazione associativa, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla stabilità del vincolo, dalla consapevole adesione al programma criminoso e dall'a ffectio socíetatis; che, nel caso di specie, mancano elementi che possano documentare un rapporto stabile e continuativo del [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, invero, dalle conversazioni intercettate, relative ai reati in materia di armi di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, non vi è nessun accenno all'ipotizzato ruolo di fornitore di sostanza stupefacente; che gli unici elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da chiamate in reità e de relato, del tutto prive di consistenza; che, a fronte delle criticità evidenziate, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente; che, invero, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono, innanzitutto, generiche, incerte e prive di fatti concreti riscontrabili; che, in secondo luogo, il dichiarante individua il [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore del tutto occasionale, che di tanto in tanto approvvigionava il sodalizio, senza indicare una sola fornitura effettuata, individuabile nel tempo e nello spazio; che la Corte territoriale ha, dunque, elevato a rango di prova il rapporto di frequentazione tra i due soggetti, indicati entrambi come affiliati al clan Parisi; che prive di consistenza accusatoria risultano anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto de relato e provenienti da una fonte (tale [OSCURATO:PERSONA]) mai identificata e per questo inutilizzabili; che anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili, in quanto frutto di affabulazione, essendo il collaboratore di giustizia estraneo, per sua stessa ammissione, ai traffici di droga e, ciononostante, asseritamente a conoscenza di dettagli, oltre che appartenente ad un clan avverso con il quale il [OSCURATO:PERSONA] era in guerra aperta; che, in ogni caso, la Corte territoriale al più avrebbe potuto ritenere la ricorrenza di una ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, in luogo del reato associativo, in assenza di prova sulla stabilità del vincolo.

32.1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che la sussistenza della circostanza aggravante, contestata sia nella forma del metodo che in quella della agevolazione, si dovrebbe desumere dalla circostanza per cui, anche a seguito dell'insorgere del conflitto armato con il clan Conte per l'apertura di una piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto, il rapporto di fornitura non sarebbe cessato; che, tuttavia, la sentenza impugnata non spiega come il [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore del [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero in che termini abbia agevolato il sodalizio; che, invero, per l'associato che rivesta il ruolo di fornitore abituale del sodalizio le aggravanti del metodo mafioso e della finalità agevolatrice richiedono una prova più rigorosa, rispetto a quella richiesta per un membro interno all'organizzazione; che, in particolare, mentre per l'intraneo la volontà di agire in un contesto mafioso può essere spesso presunta dalla sua stessa appartenenza organica, per l'estraneo, quale il fornitore, tale volontà deve essere dimostrata in modo specifico ed inequivocabile.

2.1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla motivazione apparente in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Evidenzia che la presunta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla mediazione tra il clan Strisciuglio ed il clan Cipriano, utilizzata dalla Corte territoriale come prova delle circostanze aggravanti in discorso, non è provata, essendo fondata sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non hanno trovato riscontro in atti, di talchè non sono idonee a provare la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 cit.; che la conversazione captata tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato l'affermazione di responsabilità per i capi 6) e 7) della rubrica, prova solo che il [OSCURATO:PERSONA] volesse procurarsi un'arma, ma non che l'arma fosse destinata al sodalizio; che, del resto, se la condotta dell'associato estraneo -si esaurisce nella fornitura, senza estendersi alla condivisione delle modalità militari dell'associazione, non per questo la circostanza aggravante può essere addebitata al soggetto fornitore; che, quanto al numero dei partecipanti, non vi sono elementi dai quali possa desumersi che il ricorrente abbia consapevolmente saputo ed accettato che il suo contributo di fornitore dovesse avvantaggiare una struttura estesa ad un numero di partecipanti superiore a dieci.

2.1.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 - 7 legge n. 895 del 1967, 'nonché della manifesta illogicità . della motivazione, asserendo là maturazione 4della prescrizione dei reati di cui ai capi 6) e 7) prima della sentenza di appello.

Rappresenta che il giudice di primo grado ha operato due aumenti di pena per il reato di detenzione di arma comune da sparo, tralasciando che si tratta della detenzione di più armi in un unico contesto; che, dunque, avrebbe dovuto operare un solo aumento di pena per la continuazione.

Sotto altro profilo, osserva che, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, la mera enunciazione verbale circa il possesso delle armi non può fondare una dichiarazione di responsabilità, potendo trattarsi anche di una mera vanteria dell'interlocutore; che la prova del porto è basata unicamente sull'interpretazione dell'espressione "addosso", intesa nel senso di possesso attuale, piuttosto che come possesso inteso come detenzione.

Sotto diverso profilo, rileva che i reati di detenzione di cui ai capi 6) e 7) risultano prescritti in data 21/10/2024, dunque, prima della sentenza di appello, pronunciata in data 20/01/2025.

2.1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.

Evidenzia che il giudice di primo grado ha omesso qualsivoglia motivazione con riferimento alla recidiva semplice contestata con riferimento ai reati in materia di armi, ritenuta nel giudizio di bilanciamento equivalente alle circostanze attenuanti generiche; che la difesa aveva contestato l'applicazione della recidiva con il quinto motivo di appello e che la Corte territoriale ha taciuto in punto di sussistenza dei presupposti della recidiva.

2.1.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché manifesta contraddittorietà della motivazione.

Rileva che i giudici di appello, da un lato, hanno ritenuto sussistenti le aggravanti di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. e dell'essere l'associazione dedita al narcotraffico armata e, dall'altro, hanno contraddittoriamente negato la continuazione tra i reati in materia di armi e la contestazione associativa; che la continuazione tra detti reati sussiste anche in considerazione del contesto temporale in cui è stata captata la conversazione relativa al possesso delle armi (21/04/2017).

2.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine ai criteri che devono presiedere alla valutazione delle dichiarazioni de relato, evidenziando come la Corte territoriale, pur sollecitata con i motivi di appello, non abbia sanato le evidenti contraddizioni esistenti tra il narrato dei diversi collaboratori di giustizia.

Rileva, altresì, che nessuno dei dichiaranti - che, peraltro, avevano militato in differenti gruppi criminali ha riferito sulle condotte asseritamente 5poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per esserne stato testimone oculare, narrando notizie apprese aliunde.

2.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rappresentando che i reati di cui ai capi 6) e 7) si sarebbero prescritti al momento dl deposito del presente ricorso.

2.2.3. In data 09/04/2026 è pervenuta memoria difensiva, ulteriormente esplicativa del primo motivo di ricorso, in punto di valutazione della chiamata in reità de relato.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 2023.

Rileva che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per poterla applicare, tenuto conto della concreta offensività della condotta, della modicità della somma di denaro richiesta, pari a seicento euro, dell'assenza di danni al bene oggetto del reato, della marginalità del ruolo ricoperto dall'imputato e dell'assenza di elementi di particolare allarme sociale, specie se si considera che il [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nella vicenda che si sta scrutinando nell'interesse esclusivo della persona offesa.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

Ritiene che la Corte territoriale non abbia considerato la particolare tenuità della condotta, la scelta del rito abbreviato e l'assenza di comportamenti ostativi, la vetustà dei precedenti penali, tutti relativi a reati contro il patrimonio o a violazioni della sorveglianza speciale; che, dunque, la motivazione sul punto dell'equivalenza delle circostanze sia carente e contraddittoria.

3.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo ed alla valutazione del ruolo del ricorrente, rappresentando come la sentenza, pur attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di particolare rilievo nel sodalizio, non fornisce alcun elemento concreto a supporto di tale affermazione.

3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena.

Rileva che la pena base per il tentativo è stata correttamente determinata in anni due di reclusione; che, tuttavia, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto hanno 6portato alla irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alta concreta offensività del fatto; che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è carente.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.

Sotto un primo aspetto, osserva che la Corte territoriale, pur sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, non ha distinto in modo compiuto tra le condotte riconducibili al sodalizio dedito al narcotraffico da quelle proprie del clan mafioso di riferimento; che, invece, avrebbe dovuto motivare più specificamente per giustificare la contestazione parallela o la sovrapposizione dei due sodalizi, chiarendo se ed in che misura l'associazione di cui all'art. 74 cit. sia effettivamente autonoma rispetto a quella mafiosa; che, peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nulla riferiscono in merito al ruolo specifico svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente viene ora descritto come il responsabile delle piazze di spaccio, ora come soggetto di fiducia del capoclan, ora come addetto al confezionamento della sostanza stupefacente, ora come soggetto dedito per conto del clan alla commissione di reati contro il patrimonio; che dalle conversazioni intercettate non si rinvengono elementi utili a sostenere la sua attività organizzativa dell'attività di spaccio o di direzione degli altri associati.

Sotto un diverso aspetto, osserva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mancando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata.

Sotto ancora un diverso profilo, evidenzia la contraddittorietà e la genericità delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia, che non rendono possibile individuare il ruolo che in ipotesi avrebbe svolto il ricorrente all'interno del sodalizio.

In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa.

Sotto un ulteriore profilo, osserva che, nonostante la sollecitazione 7difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente.

Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto.

Anche con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 18) ed alla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, deduce motivazione omessa o carente.

Rileva la difesa che la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda estorsiva sub 18) è stata rinvenuta in una conversazione tra presenti intercettata, intercorsa tra altri soggetti, cui il ricorrente non ha preso parte, che è stata male interpretata, in quanto l'intervento dell'imputato è stato dettato solo da motivi di solidarietà umana, non avendo tratto alcun profitto dalla mediazione ed essendosi adoperato per il recupero dell'autovettura nell'esclusivo interesse della persona offesa.

L'ultima censura riguarda il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e l'estorsione di cui al capo 18), considerato che dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il reato era stato commesso per agevolare il gruppo criminale.

5. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.

Sotto un primo aspetto, osserva che la Corte territoriale ha attribuito all'odierno ricorrente il ruolo di capo sia del sodalizio di stampo mafioso, sia di quello finalizzato al narcotraffico; che, tuttavia, pur sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, non ha distinto in modo compiuto tra le condotte riconducibili al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti da quelle proprie del clan mafioso; che, invece, avrebbe dovuto motivare più specificamente per giustificare la contestazione parallela o la sovrapposizione dei due sodalizi, chiarendo se ed in che misura l'associazione di cui all'art. 74 cit. sia effettivamente autonoma rispetto a quella mafiosa; che, peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nulla riferiscono in merito al ruolo specifico svolto dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente viene indicato come elemento apicale del clan Cipriano, ma non come esponente di vertice di un proprio sodalizio; che dall'attività di captazione non sono emerse conversazioni nelle 8quali l'imputato impartisce direttive agli altri associati.

Sotto un diverso aspetto, rileva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mandando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata.

Sotto ancora un diverso profilo, evidenzia la contraddittorietà e la genericità delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia, che non rendono possibile individuare il ruolo che in ipotesi avrebbe svolto il ricorrente all'interno del sodalizio di cui all'art. 74 cit., tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] viene indicato con riferimento al ruolo apicale che avrebbe ricoperto all'interno del clan Cipria no.

Lamenta, altresì, la difesa il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati, evidenziando come dalle conversazioni tra presenti intercorse tra l'odierno ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] il 14/08/2017 e con [OSCURATO:PERSONA] in data 29/11/2017 emerga l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione delle piazze di spaccio nel centro di Bitonto, risultando questi essere piuttosto solo il fornitore all'ingrosso della sostanza stupefacente in favore dei vari gruppi preposti allo spaccio.

In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa.

Sotto un ulteriore profilo, osserva che, nonostante la sollecitazione difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente.

Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto.

Anche con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4), si deduce motivazione omessa o carente.

Rileva la difesa che l'affermazione di responsabilità in relazione alla detenzione ed al trasporto di un quantitativo imprecisato di eroina si fonda unicamente sul contenuto di una conversazione intercettata, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa riferimento al colore scuro di qualcosa che stanno trasportando; che, peraltro, non si 9rinvengono conversazioni successive che il [OSCURATO:PERSONA] abbia destinato la sostanza stupefacente in discorso alle piazze di spaccio.

Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata, sia sotto il profilo del superamento del limite massimo, sia ,sotto l'aspetto della omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena disposti per la continuazione.

Rappresenta il difensore che la riduzione per la scelta del rito va operata sul limite massimo di pena previsto per il giudizio ordinario, pari a trenta anni di reclusione, con la conseguenza che in sede di giudizio abbreviato non può essere irrogata una pena massima superiore ai venti anni di reclusione, mentre la Corte territoriale, partendo dalla pena di trentuno anni e sei mesi, ha inflitto al ricorrente la pena di ventuno anni di reclusione; che, in secondo luogo, a fronte di aumenti di pena consistenti per la continuazione, i giudici di appello avrebbero dovuto motivare in relazione all'entità dei singoli aumenti.

Eccepisce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione esterna tra il reato associativo per cui si procede e quello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza n. 2853/21 della Corte di appello di Bari, evidenziando che trattasi di violazioni omogenee, avvinte dal medesimo disegno criminoso.

6. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

6.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, con riferimento alla valutazione del materiale dichiarativo ed intercettivo.

Rappresenta che la motivazione del provvedimento impugnato è pesantemente illogica e contraddittoria, oltre che carente su taluni specifici aspetti; che con l'appello era stata messa in evidenza i) la profonda incoerenza tra le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia ed il contenuto delle intercettazioni ambientali, il) la non univocità delle voci dei dichiaranti, le cui propalazioni non erano in grado di riscontrarsi reciprocamente e iii) la clamorosa assenza di indicazioni della fonte di conoscenza dei chiamanti in reità; che la Corte territoriale non ha risposto a tali sollecitazioni, se non con argomenti fragili e contraddittori.

6.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 59 cod. pen., nonchè contraddittorietà della motivazione.

Osserva che, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., i giudici di appello non hanno dato conto della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, tenuto conto che trattasi di circostanza avente natura soggettiva, che richiede la rappresentazione 10e la volizione di produrre vantaggi alla compagine di stampo mafioso; che, analogamente, non vi sono gli estremi per ritenere sussistente l'utilizzo del metodo mafioso, atteso che non vi è stata risposta alla "chiamata alle armi".

7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

7.1. Con il primo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata dichiarazione di cessazione della permanenza del reato associativo.

Rileva che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio al più può essere fissata fino al 09/01/2018, data alla quale risale l'ultimo colloquio con i suoi familiari, intercettato in carcere, dove il ricorrente si trovava a seguito dell'arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto in data 24/08/2017; che da quel momento negli atti di indagine il ricorrente non è più comparso, essendo stato detenuto ininterrottamente fino al 13/12/2019 e poi collocato in detenzione domiciliare a partire dal 18/06/2022; che la cessazione dei rapporti con il sodalizio si desume agevolmente dai provvedimenti emessi dall'[OSCURATO:PERSONA], che danno atto della assenza di segnalazioni o rilievi durante la fruizione della misura domestica, oltre che dalla circostanza per cui al [OSCURATO:PERSONA] non risulta contestato il reato associativo dall'agosto 2019 al 20/02/2020, con permanenza all'attualità, oggetto di un diverso procedimento penale, che ha interessato alcuni dei coimputati; che, invece, la Corte territoriale con motivazione illogica e contraddittoria ha disatteso le sollecitazioni della difesa sul punto, svilendo i dati oggettivi sopra sintetizzati, introducendo una presunzione di colpevolezza dell'imputato fino alla fine della permanenza.

7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'entità dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile il 08/07/2021.

Osserva che la Corte territoriale, nel riconoscere la continuazione esterna, ha operato un significativo aumento di pena - pari ad anni tre di reclusione, dunque, prossimo alla pena di anni quattro di reclusione irrogata nell'altro procedimento - senza dar conto delle ragioni che lo hanno determinato.

7.3. In data 23/03/2026, sono pervenuti motivi nuovi a specificazione del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 3 e 27 Cost.

Rappresenta che l'aumento disposto per la continuazione tra il reato associativo e quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza della Corte di Appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, 11non è sorretto da idonea motivazione; che, invero, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

8.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, 546, lett. e) e 533 cod. proc. pen., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia che agli atti non vi sono elementi che depongano nel senso della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa al controllo ed al monitoraggio delle piazze di spaccio, non interviene al solido mutualismo in favore degli associati reclusi, né si interessa delle loro vicende, non frequenta assiduamente i coimputati, non è stato mai ripreso dalle telecamere installate dai verbalizzanti nei luoghi di spaccio e non gli è attribuito nessuno reato fine; che la mancata attribuzione di uno specifico ruolo al [OSCURATO:PERSONA] impedisce di circoscrivere un lasso temporale entro il quale costui avrebbe partecipato all'associazione, specie se si considera che l'unica evidenza probatoria certa è costituita da una sola conversazione ambientale captata in data 03/04/2017; che, peraltro, l'aver fornito il diverse occasioni il proprio contributo alla realizzazione di alcuni reati fine non comporta di per sé solo l'appartenenza al sodalizio, a meno che non venga dimostrata che la collaborazione era finalizzata anche al raggiungimento dello scopo sociale; che, inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato è assente, illogica e contraddittoria laddove cerca di conciliare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dei quali non vaglia nemmeno la credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca del narrato, né si sofferma sulle fonti di conoscenza; che, in conclusione, la condanna dell'imputato è avvenuta in palese violazione della regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".

8.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen., nonché illogicità della motivazione.

Rileva che la contestazione fa decorrere l'utilizzo del metodo mafioso a partire dal dicembre 2017; che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] emerge solo all'esito della captazione del 03/04/2017 e non è dato sapere se la sua condotta si sia protratta anche oltre; cl-;e, in ogni caso, non risulta che il ricorrente abbia mai utilizzato qualsivoglia 12forma di intimidazione nelle modalità di controllo della gestione del traffico di stupefacenti; che, con riferimento all'agevolazione del sodalizio mafioso, non vi sono agli atti provvedimenti giudiziali che hanno individuato nel clan Cipriano i connotati di un gruppo mafioso.

8.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 62 bis, 133 e 99 cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione.

Rappresenta che il riconoscimento della recidiva deve essere limitato ad ipotesi di conclamata verifica di una pericolosità incompatibile con margini o spazi per valutazioni di segno positivo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha correttamente valutato il contegno post factum dell'imputato, ovvero che non solo dall'aprile 2017 non risultano accertate ulteriori condotte illecite a lui ascrivibili, ma soprattutto che non ha preso parte alla faida scatenatasi nel dicembre 2017; che tali circostanze rivestono un significato inequivoco e proiettano una luce positiva sulla personalità del ricorrente, incompatibile con la persistente propensione al delitto, ritenuta dai giudici di appello.

9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

9.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che, nonostante il ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, quale soggetto con funzioni operative consistenti nella partecipazione ai vari momenti del traffico di sostanze stupefacenti, non gli sono attribuiti specifici reati fine; che le videoriprese hanno valore neutro, atteso che documentano la mera presenza del ricorrente in prossimità della sua abitazione; che le scarne intercettazioni sono a lui attribuite in ragione del riconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti, cui i giudici di merito si sono affidati acriticamente; che l'unica intercettazione riportata nella sentenza di primo grado è generica ed irrilevante ai fini della dimostrazione del contributo stabile e consapevole al narcotraffico dell'associazione da parte del ricorrente; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inconferenti rispetto al thema probandum, atteso che sono relative alla presunta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad azioni di fuoco, piuttosto che al traffico di stupefacenti; che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di analogo tenore, è stato assolto dal delitto associativo; che i giudici di merito hanno utilizzato i precedenti penali per lesioni aggravate e in materia di armi, da cui il ricorrente è gravato, per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ritenere in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] partecipe del sodalizio 13ex art. 74 cit.; che, tuttavia, una simile operazione è possibile solo se si dimostri che all'interno dell'associazione di stampo mafioso si sia creata una struttura specifica ed autonoma per la gestione dell'attività di narcotraffico, atteso che solo in tale ipotesi le due fattispecie concorrono; che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria laddove tratta in maniera diametralmente opposta due situazioni del tutto analoghe, quella dell'odierno ricorrente e quella del [OSCURATO:PERSONA], che, raggiunto dagli stessi elementi di prova, è stato mandato assolto; che, nonostante tale frattura logica del tessuto motivazionale fosse stata evidenziata con i motivi di appello, la Corte territoriale sul punto è rimasta silente; che anche la prova captativa è priva di pregnanza, tenuto conto che l'unica conversazione riportata nella sentenza di primo grado è irrilevante, atteso che da essa non è dato evincersi il possesso di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, la sentenza tace sulla doglianza relativa al riconoscimento vocale dei soggetti dialoganti, senza che in atti sia stata versata una formale annotazione di servizio sull'attribuzione vocale.

9.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché motivazione apparente.

Rileva che sentenza impugnata ha sovrapposto la prova della partecipazione all'associazione alla prova della finalità agevolativa; che, invece, il carattere soggettivo della aggravante in discorso e la necessità del dolo specifico, quello di agevolare il clan, fa sì che non sia sufficiente qualsiasi altra forma di dolo, quale, ad esempio, un dolo indiretto o eventuale; che, peraltro, non è possibile applicare la circostanza aggravante a tutti indistintamente i concorrenti, se non dopo aver accertato l'esistenza della direzione finalistica per ogni singolo soggetto; che, quanto al metodo mafioso, occorre l'accertamento di un livello di intensità del dolo, che è quantomeno quella del dolo diretto, non essendo sufficiente accettare il rischio che la condotta appaia mafiosa, determinando la condizione di assoggettamento e di omertà delle persone risiedono nella zona di controllo; che, comunque, anche il carattere oggettivo del metodo mafioso non può essere slegato dall'analisi della volontà di chi agisce; che tale indagine è stata omessa dalla Corte territoriale.

9.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente.

Rappresenta che è stata esclusa la configurabilità della circostanza attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 cit., in considerazione della incompatibilità - non prevista dalla legge - con la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; che, invece, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per ritenere l'associazione finalizzata al narcotraffico nella forma attenuata, perché relativa a fatti di lieve entità.

149.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché della manifesta contraddittorietà o mancanza della motivazione.

Osserva che i sensibili aumenti di pena irrogati dal giudice di primo grado per la continuazione esterna con i reati giudicati con sentenze della Corte di appello di Bari, irrevocabili il 02/02/2022 ed il 18/09/2023, pari ad anni tre e mesi nove di reclusione ciascuno, a fronte di un minimo edittale che ex art. 81 cod. pen. è pari ad un solo giorno, risultano privi di motivazione; che la relativa censura mossa con i motivi di appello è stata elusa con una motivazione di stile, che palesa un ragionamento solo apparente; che, comunque, resta ignoto in che misura per ognuno dei reati satellite abbia inciso la pena base per il singolo delitto ed in che misura abbiano inciso le aggravanti in precedenza applicate; che gli aumenti operati hanno dato luogo ad un vero e proprio cumulo materiale delle pene.

9.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, evidenziandone la mancanza grafica.

10. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

10.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 125, 546, comma 1, cod. proc. pen., 59, comma 2 e 416 bis.1 cod. pen., nonché carenza di motivazione.

Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso; che, sotto il primo profilo, ha affermato in maniera apodittica che il ricorrente fosse consapevole dei vantaggi economici derivati al clan mafioso dall'attività di spaccio, senza, tuttavia, dare conto degli elementi da cui deriverebbe tale consapevolezza; che, invece, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede che la finalità perseguita dall'autore del reato sia soggetta ad una attenta verifica, tesa a dimostrare che il reato è stato commesso con lo specifico obbiettivo di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che l'autore ne era consapevole; che, comunque, l'aggravante de qua è configurabile solo a fronte della effettiva esistenza dell'associazione mafiosa che si intende agevolare, che, nel caso di specie, non sussiste; che, invero, in altro procedimento penale riguardante la medesima associazione oggetto del presente giudizio non vi è stata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l . cod. 15pen.; che, sotto il secondo profilo, il riconoscimento dell'aggravante presuppone che tutti i reati fine ascritti all'imputato siano stati commessi con l'impiego del metodo mafioso e che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole; che ancora una volta la Corte territoriale non specifica da quali elementi ha desunto tale consapevolezza, non avendo indicato chi avrebbe reso edotto l'imputato delle vicende del gruppo durante la detenzione.

10.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione.

Osserva che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate nel giudizio di bilanciamento non è sorretto da adeguata motivazione, essendosi affidata la Corte territoriale ad una mera formula di stile che non consente di controllare il percorso logico argomentativo seguito dal giudice.

11. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

11.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 533, 530, 192, 195, 210, 266 e segg. cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale non si è confrontata con i rilievi mossi con l'appello, trascurando di esaminare gli elementi probatori richiamati dalla difesa, dotati di una forza esplicativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici di merito; che, invero, non si è misurata con gli arresti di legittimità, segnalati dalla difesa, in ordine all'individuazione della tipicità e della rilevanza causale che deve connotare la condotta di partecipazione ad un sodalizio finalizzato al narcotraffico, il quale a sua volta è caratterizzato dalla stabilità del vincolo e dall'indeterminatezza del programma criminoso; che, invero, ha fondato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1) sulle dichiarazioni de relato e non riscontrate, rese da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe subentrato nella direzione dell'associazione; che tale ultima circostanza risulta contraddetta nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che le decisioni venivano "supportate" da altro soggetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato affiliato; che, inoltre, i giudici di appello non si sono confrontati con la deduzione difensiva, che rimarcava la fisiologica incompatibilità della adesione del ricorrente all'organizzazione criminale in assenza di reati fine contestati ed accertati a suo carico; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato un anello del complesso meccanismo di acquisto e commercializzazione della 16sostanza stupefacente, atteso che non aveva un potere di gestione sullo stupefacente, non essendo incaricato né dell'acquisto, né dello smercio della sostanza, né della sorveglianza delle piazze di spaccio; che, del reato, la dichiarazione accusatoria proviene dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al sodalizio e con osservatorio limitato; che tali dichiarazioni non possono ritenersi riscontrate dall'unico reato fine contestato al ricorrente, quello di cui al capo 4), atteso che detto reato non attiene ad una vicenda vitale ed essenziale per il perseguimento degli scopi associativi ovvero ad una attività di natura infungibile tale da non poter essere affidata a soggetti estranei alla consorteria; che, peraltro, dal tenore della conversazione intercettata si evince che la sostanza stupefacente è nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] è un mero acquirente; che anche le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia risultano prive di qualsivoglia pregnanza accusatoria, essendo generiche ed incoerenti e non cristallizzano mai un intervento dell'imputato nell'iter esecutivo dello spaccio; che anche l'altro dialogo con il [OSCURATO:PERSONA], intercettato il 28/03/2017, non è significativo, emergendo la riferibilità della sostanza stupefacente unicamente al [OSCURATO:PERSONA]; che, in definitiva, la Corte territoriale si è limitata ad una sommatoria dei vari contributi dichiarativi, ambigui ed incerti, senza preliminarmente valutarne l'attendibilità e la coerenza.

11.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192, 266 e segg. cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione.

Rileva che la sentenza impugnata è silente rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui al capo 4) ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., atteso che dal tenore della conversazione intercettata si evince che il quantitativo di sostanza stupefacente non sia di apprezzabile consistenza; che, in assenza di un accertamento sulla natura, sul peso e sul principio attivo, il fatto non è sussumibile con certezza nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.; che, dunque, nel caso di "droga parlata", in difetto di un sequestro o di altro accertamento diretto sulla natura e qualità della res oggetto del dialogo, in applicazione del principio di favor rei, va privilegiata l'ipotesi incriminatrice cui è correlata una risposta sanzionatoria più mite.

11.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli . artt. 546, lett. e), 192 cod. proc. pen., 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 416 bis.1, 133 e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione.

Osserva, con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, che la Corte territoriale non ha accertato il necessario coefficiente psicologico in capo al [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha omesso di verificare l'esistenza della consapevolezza del possesso di armi da 17parte dei sodali ovvero la colposa negligenza circa la verifica del contesto ambientale di riferimento; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che la sua sussistenza riposa su una proposizione del tutto generica, assiomatica ed autoreferenziale, vale a dire la pretesa affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, non vi è in atti nemmeno il riscontro certo dell'esistenza di una consorteria mafiosa, presupposto per la contestazione dell'agevolazione; che, anche in relazione all'utilizzazione del metodo mafioso (che, nel caso di specie, costituisce una duplicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit.), al [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati commessi con la particolare carica intimidatrice che promana da un aggregato mafioso o che ne mutui i rituali e le modalità attuative; che, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è carente, non avendo valutato lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen. 12. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

12.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 533, 530, 192, 195, 210, 266 e segg. cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale non si è confrontata con i rilievi mossi con l'appello, trascurando di esaminare gli elementi probatori richiamati dalla difesa, dotati di una forza esplicativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici di merito; che, invero, non si è misurata con gli arresti di legittimità, segnalati dalla difesa, in ordine all'individuazione della tipicità e della rilevanza causale che deve connotare la condotta di partecipazione ad un sodalizio finalizzato al narcotraffico, il quale a sua volta è caratterizzato dalla stabilità del vincolo e dall'indeterminatezza del programma criminoso; che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse il ruolo di addetto alla vendita di sostanze stupefacenti nella piazza di Palo del Colle; che, invero, dette dichiarazioni risultano del tutto generiche e vaghe, inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità, atteso che si limitano a segnalare la mera presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] in Palo del Colle, senza attribuirgli un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione ovvero nell'attività di spaccio; che nemmeno il contenuto delle conversazioni intercettate cristallizza la prova della partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio in discorso, tenuto conto che da esse non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di qualsivoglia sostanza stupefacente e che sono tutte intercorse con [OSCURATO:PERSONA], soggetto assolto dal reato associativo; che non rileva il fatto che 18risulta contestato il reato fine di cui al capo 11), relativo ad una cessione di sostanza stupefacente, atteso che detta imputazione descrive più condotte ex art. 73 cit., commesse dal 25/05/2017 al 18/08/2017, delle quali solo una può ascriversi al [OSCURATO:PERSONA], quella del 13/07/2017; che, invero, detto reato non attiene ad una vicenda vitale ed essenziale per il perseguimento degli scopi associativi ovvero ad una attività di natura infungibile tale da non poter essere affidata a soggetti estranei alla consorteria, per cui non rileva ai fini della prova della partecipazione al reato associativo, trattandosi, peraltro, di fatto isolato; che, del resto, è proprio la contestazione di tale reato che consente di affermare che l'odierno ricorrente si fosse accordato con altri per commettere in concorso il reato di cui all'art. 73 cit., senza far parte di un contesto associativo.

12.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192, 266 e segg. cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione.

Rileva che la sentenza impugnata è silente rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui al capo 11) ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., atteso che dal tenore della conversazione intercettata non è dato evincersi il tipo ed il quantitativo di sostanza stupefacente ceduta; che, in assenza di un accertamento sulla natura, sul peso e sul principio attivo, il fatto non è sussumibile con certezza nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.; che, dunque, nel caso di "droga parlata", in difetto di un sequestro o di altro accertamento diretto sulla natura e qualità della res oggetto del dialogo, in applicazione del principio di favor rei, va privilegiata l'ipotesi incriminatrice cui è correlata una risposta sanzionatoria più mite.

12.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192 cod. proc. pen., 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 416 bis.1, 51, 133 e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione.

Osserva, con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, che la Corte territoriale non ha accertato il necessario coefficiente psicologico in capo al [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha omesso di verificare l'esistenza della consapevolezza del possesso di armi da parte dei sodali ovvero la colposa negligenza circa la verifica del contesto ambientale di riferimento; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che manca l'autonoma contestazione al Pascale di un reato che sia esteriorizzazione della metodologia propria e connaturata alla struttura ed alla strategia di un'associazione di tipo mafioso; che, anche in relazione all'utilizzazione del metodo mafioso (che, nel caso di specie, costituisce una duplicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit.), al [OSCURATO:PERSONA] non sono • contestati reati commessi con la particolare carica intimidatrice Che 19promana da un aggregato mafioso o che ne mutui i rituali e le modalità attuative; che, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è carente, non avendo valutato il ruolo marginale ricoperto dal ricorrente, il comportamento processuale ed extraprocessuale, oltre agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen. 13. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione.

13.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., .in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia che erroneamente la Corte territoriale ha confermato l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di organizzatore; che, invero, l'intero compendio probatorio delinea al più il ruolo di mero partecipe, privo di autonomia decisionale ed in posizione di completa subordinazione al vertice indiscusso dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, si è verificata una palese disparità di trattamento, in quanto a fronte di un compendio probatorio sovrapponibile, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto mero partecipe; che non sono stati tenuti in debito conto alcuni dati storici certi, vale a dire che l'associazione è stata contestata a far data dal febbraio 2017, che dall'ottobre del 2017 il [OSCURATO:PERSONA] è stato latitante e che dal febbraio 2018 il ricorrente è ininterrottamente detenuto in carcere; che, dunque, il ruolo organizzativo avrebbe dovuto essere provato in relazione al limitato periodo decorrente dall'inizio della contestazione associativa fino all'inizio della latitanza o comunque non oltre l'inizio della detenzione; che la ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - peraltro, del tutto generiche e contraddittorie - è solo apparente, atteso che non si incrociano sullo specifico punto del ruolo di organizzatore contestato al [OSCURATO:PERSONA]; che, inoltre, la sentenza non si confronta con le specifiche doglianze mosse dalla difesa, che ha indicato plurimi elementi che sono espressione di una condotta al più partecipativa; che, anche con riferimento al tema della latitanza, la Corte territoriale ha operato una vera e propria inversione interpretativa di un elemento probatorio, trasformando la contrarietà del [OSCURATO:PERSONA] per la latitanza del [OSCURATO:PERSONA] da indice di rottura del legame a prova regina della sua importanza strategica; che la sentenza nemmeno supera l'argomento della piena operatività del sodalizio, con le stesse modalità e con la stessa intensità, anche in assenza del [OSCURATO:PERSONA], latitante dall'ottobre 2017 e detenuto ininterrottamente dal febbraio 2018; che, essendo l'organizzatore colui che apporta un contributo essenziale e non facilmente sostituibile, la sua assenza deve produrre un effetto tangibile; che, "dunque, 20essenzialità ed infungibilità non si conciliano con la ininterrotta operatività del gruppo senza la presenza dell'odierno ricorrente; che, infine, le sentenze di merito sono carenti rispetto all'elemento soggettivo in capo al ricorrente.

13.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre il periodo di detenzione carceraria, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Rappresenta che la Corte di appello ha sbrigativamente ritenuto che la carcerazione non avesse interrotto la partecipazione all'associazione del ricorrente, nonostante non sia emersa alcuna prova di una sua residua influenza o di un suo contributo, anche minimo, alla vita dell'associazione; che il principio secondo il quale nei reati permanenti la detenzione non interrompe il vincolo associativo, essendo necessario un atto concreto, quale la dissociazione, vale per il delitto associativo ex art. 416 bis cod. pen., ma non anche per l'associazione finalizzata al narcotraffico, per la quale il contributo si deve manifestare mediante una condotta positiva, concreta, che contribuisca alla diffusione dello stupefacente; che, in definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni per le quali, a fronte della assenza totale di prove su un contributo post-detenzione, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi protratta fino all'attualità.

13.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Rileva che la circostanza aggravante in discorso è stata costruita sulla conflittualità sorta con il clan Conte per l'apertura di una piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria operava in Palo del Colle e che dall'ottobre 2017 è stato prima latitante e poi ristretto in carcere; che sia il dato territoriale, che quello cronologico, non potevano non incidere sulla sussistenza dell'aggravante in discorso sotto entrambe le declinazioni.

13.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere la motivazione apparente con riferimento alla recidiva.

Osserva che è stata ritenuta la recidiva, nonostante i precedenti penali risalenti non consentissero un giudizio di maggiore pericolosità; che, invero, l'ultimo precedente penale degno di rilievo, per la sua specificità, risale al 2010 e che gli altri, aspecifici ed ancor più risalenti, non hanno alcuna incidenza; che la proporzione tra il valore della recidiva e la motivazione che ne giustifica l'applicazione non può 'essere soddisfatta dal mero richiamo ad una continuità della condotta, specie in presenza di un rilevante scarto temporale tra i fatti giudicati e quelli da giudicare.

13.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, Comma 1, lett. 21e), cod. proc. pen., per motivazione apparente con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Evidenzia che nel giudizio di bilanciamento le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle altre circostanze aggravanti bilanciabili; che, tuttavia, il percorso rieducativo carcerario assolutamente proficuo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] a partire dal febbraio 2018 fino all'attualità avrebbe imposto un giudizio di prevalenza delle attenuanti; che, nonostante tale aspetto fosse stato evidenziato dalla difesa, la Corte territoriale la reso una motivazione che non contiene richiami alle plurime componenti soggettive ed oggettive documentate.

13.6. In data 15/04/2026, è pervenuta articolata memoria di replica, con cui si specificano ulteriormente i motivi di ricorso.

14. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.

Sotto un primo aspetto, osserva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mandando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata.

In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa.

Sotto un ulteriore profilo, rileva che, nonostante la sollecitazione difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente.

Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto.

Denuncia, infine, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la continuazione esterna tra il reato associativo per cui si procede e altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile, non ha poi correttamente applicato l'aumento di pena, avendo sommato alla pena base stabilita nel presente procedimento la 22pena irrogata con sentenza irrevocabile; che, inoltre, detto aumento non è sorretto da idonea motivazione; che, infine, nell'irrogazione della pena vi è un ulteriore errore, atteso che per il reato già giudicato al ricorrente era stata inflitta una pena di quattro anni di reclusione e non di quattro anni e sei mesi di reclusione, come erroneamente indicato dalla Corte territoriale nel calcolo. •

15. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.

Sotto un primo profilo, evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto provata l'abitualità delle frequentazioni vietate, ma non ne ha specificato né il numero, né la cadenza, né la natura degli incontri, limitandosi ad una valutazione generica ed apodittica, senza procedere ad un accertamento delle circostanze concrete, che avrebbe potuto dar conto della reiterazione e della sistematicità della condotta.

Sotto un diverso profilo, osserva che la sentenza impugnata non motiva in ordine all'elemento soggettivo, vale a dire alla coscienza e volontà di violare gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, specie se si considera che le condotte potrebbero essere state occasionate da ragioni contingenti o comunque non riconducibili ad una consapevole violazione della misura.

Il ricorso lamenta, infine, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto.

16. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

16.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché • manifesta illogicità, carenza ed apparenza della motivazione.

Rileva che la partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico è stata fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato le censure difensive, che avevano evidenziato l'assoluta inidoneità di siffatte propalazioni, in quanto generiche (quelle di [OSCURATO:PERSONA]), non attuali (quelle del Costantino e del [OSCURATO:PERSONA]) e smentite per tabulas (quelle del Casadibari); che dagli atti non emergono comportamenti dell'imputato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio di cui al capo 1); che il dato rilevante della ininterrotta detenzione • del [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio del 2017 all'ottobre 2018 e il riferito 23allontanamento dal gruppo nell'autunno del 2017 è stato del tutto banalizzato.

16.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Osserva che, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, manifestatosi in occasione della reazione armata del sodalizio all'apertura di una piazza di spaccio ad opera del clan Conte, la sentenza impugnata non tiene conto che dette azioni armate furono poste in essere il 30/12/2017, il 23/02/2018 ed il 14/03/2018, quando il [OSCURATO:PERSONA] era da lungo tempo detenuto ed era stato allontanato dall'associazione per volontà del capo, per cui non possono essergli estesi a posteriori gli effetti della circostanza aggravante; che, quanto alla finalità agevolativa, il breve periodo di operatività del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo non consente di ritenere provata la volontà agevolatrice necessaria per la sussistenza della circostanza aggravante in questione.

17. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

17.1. Con il primo Motivo deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla permanenza del reato associativo oltre la fine del 2017.

Evidenzia che la partecipazione all'associazione è stata contestata a partire dal febbraio 2017 con permanenza all'attualità; che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'arresto in flagranza dello [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data 24/08/2017 per un reato fine rispetto a quello associativo contestato nel presente procedimento e della circostanza per cui gli ultimi contatti avuti con gli associati risalgono alla fine del 2017, come dimostra l'attività di captazione dispo. sta all'interno della struttura penitenziaria dove era ristretto; che, invece, la contestazione aperta non consente al giudice di affermare la responsabilità dell'imputato anche qualora non emerga la prova della prosecuzione della condotta di partecipazione sino al momento della data di cessazione del reato o della sentenza di primo grado, spettando all'accusa dimostrare il protrarsi della condotta illecita dell'imputato sino alla data della condanna di primo grado.

17.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Rappresenta che, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, manifestatosi in occasione della reazione armata del sodalizio all'apertura di una piazza di spaccio ad opera del clan Conte, la sentenza impugnata non tiene conto che dette azioni armate furono poste in essere il 30/12/2017, il 23/02/2018 ed il 14/03/2018, quando lo [OSCURATO:PERSONA] era detenuto a seguito dell'arresto del 24/08/2017, per cui non possono essergli estesi .a posteriori gli effetti 'della circostanza aggravante; 24che, quanto alla finalità agevolativa, il breve periodo di operatività dello [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo non consente di ritenere provata la volontà agevolatrice necessaria per la sussistenza della circostanza aggravante in questione.

17.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena irrogato per la continuazione esterna con il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2021, irrevocabile il 08/07/2021.

Rileva che l'aumento di pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, poi ridotto per il rito, per il reato già giudicato risulta innanzitutto sproporzionato rispetto agli altri due effettuati per i reati di cui ai capi 11) e 12), ma soprattutto non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno di stile.

18. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione.

18.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che le sentenze di merito fondano la responsabilità dell'odierno ricorrente su un coacervo indiziario composto da elementi intrinsecamente deboli e privi di reciproco riscontro, atteso che trattasi di dichiarazioni accusatorie generiche, contraddittorie e carenti del requisito dell'attualità, immagini di videosorveglianza di valenza neutra e che non vi sono conversazioni intercettate che vedono coinvolto l'imputato in attività illecite; che, anzi, dall'unico dialogo in cui si faceva riferimento allo [OSCURATO:PERSONA], intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], emergeva che il ricorrente si era procurato lo stupefacente che gli occorreva in modo autonomo, rifiutando quello offertogli per conto del sodalizio dal [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, tale ultima circostanza, che smentiva il narrato dei collaboratori di giustizia, è stata interpretata dalla Corte territoriale in senso opposto al suo effettivo significato letterale e logico; che, invero, trasformare un atto di concorrenza (l'acquisto autonomo ad un prezzo migliore) in un atto di appartenenza gerarchica (il monitoraggio del capo) costituisce un salto logico non supportato da alcun elemento ulteriore e si risolve in una motivazione solo apparente, arbitraria, che viola il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

18.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché motivazione apparente.

Evidenzia che dal complessivo esame degli atti non emerge che il ricorrénte avesse, da un lato, mutuato, condiviso e fatte proprie le condotte messe in atto per il conflitto e che, dall'altro, avesse una specifica volontà di avvantaggiare il clan; che, dunque, la motivazione è del tutto assertiva, posto che non spiega in che modo «il ricorrente, quale partecipe, si sia 25avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e come la finalità di agevolare il clan si concili con le risultanze dell'attività di captazione.

18.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, nonché manifesta illogicità, mancanza o apparenza della motivazione.

Rileva che, a fronte delle puntuali sollecitazioni difensive, i giudici di appello non hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della prova dell'abitualità e della serialità dei contatti con pregiudicati; che i luoghi in cui lo [OSCURATO:PERSONA] è stato ripreso dalle telecamere sono quelli prossimi alla sua abitazione e che i soggetti ripresi insieme a lui sono o persone del posto o suoi parenti; che, del resto, i fotogrammi non consentono di apprezzare se si sia trattato di intrattenimento perdurante o di semplice ed inevitabile incrocio occasionale di soggetti conoscenti, perché del posto o addirittura familiari; che la motivazione della sentenza impugnata contiene un salto logico, laddove afferma che, essendo il ricorrente associato al sodalizio finalizzato al narcotraffico, frequenta stabilmente pregiudicati, atteso che la prova dell'essere associato non è la prova della frequentazione abituale dei soggetti pregiudicati.

18.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché della motivazione assente.

Rappresenta che è stata ritenuta la recidiva, nonostante fosse stata evidenziata la vetustà dei precedenti penali, la marginalità del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodalizio; che, invece, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità, la condizione di sorvegliato speciale del ricorrente, facendone discendere una sorta di responsabilità di categoria per soggetti, quali i sorvegliati speciali, ai quali la pena va necessariamente aggravata; che si tratta di un espediente attraverso il quale è stato eluso l'onere motivazionale.

18.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti.

18.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché omessa motivazione.

Evidenzia che l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 21), fissata in anni uno e mesi sei di reclusione, dunque, in misura superiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, avrebbe necessitato di una motivazione congrua e non assertiva, come quella resa dai giudici di appello. 2619. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rileva che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere configurabile l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, cit., avendo valorizzato la non occasionalità dell'attività di spaccio e le diverse tipologie di sostanza stupefacente trattata; che in tal modo è andata di contrario avviso rispetto ai criteri fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno affermato che non osta al riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità l'attività di spaccio non occasionale e reiterata e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute; che, peraltro, la motivazione non si è confrontata con le doglianze difensive, che avevano evidenziato come tutto l'impianto accusatorio si fondasse su conversazioni intercettate, che, tuttavia, non restituiscono la rete di assuntori o di rifornitori creata dal ricorrente e come l'attività di spaccio fosse posta in essere con scarsi mezzi e con modalità non allarmanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni nella stesura del provvedimento, sia opportuno trattare in via preliminare ed in termini generali, le questioni comuni sollecitate dai ricorsi oggetto di scrutinio, in modo che sarà poi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo che si risolva in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,"alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni 27giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

1.2. Ciò posto, la prima questione comune a molti ricorsi è quella relativa alla sussistenza del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, contestato al capo 1).

Ritiene il Collegio che entrambe le sentenze di merito - che, avendo adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove, vanno lette congiuntamente (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01) - abbiano tratto dal coacervo probatorio, costituito prevalentemente dalle dichiarazioni accusatorie rese dai numerosi collaboratori di giustizia e dalle risultanze dell'attività di captazione, oltre che dall'attività di polizia giudiziaria, che ha portato in taluni casi all'arresto in flagranza dei sodali, gli elementi necessari per poter affermare con tranquillizzante certezza l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico, operante in Bitonto ed in Palo del Colle, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), del quale hanno bene evidenziato la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso.

Quanto al contributo fornito dai diversi dichiaranti, la sentenza impugnata con una motivazione congrua ed immune da vizi logici dà conto delle ragioni della non sempre perfetta sovrapponibilità del loro narrato, individuate nel diverso angolo prospettico, sia territoriale che di collocazione anche all'interno di sodalizi diversi, talora alleati, talaltra in conflitto, da cui hanno osservato le vicende relative alla vita ed alla operatività dell'associazione di cui al capo 1), evidenziando che spesso dette dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nel contenuto delle conversazioni intercettate.

In conclusione, entrambi i giudici di merito hanno descritto come il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987) avesse coagulato attorno a . sé un cospicuo numero di 28soggetti, tutti in posizione sottordinata, dando vita ad un gruppo gerarchicamente organizzato, con diversi livelli di competenza e con 'una ben precisa ripartizione dei ruoli in relazione ad ognuna delle piazze di spaccio, volta a garantire la direzione delle stesse, l'organizzazione degli uomini nei turni di spaccio, l'acquisizione dei proventi mediante rendicontazione, la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento dell'illecita attività, l'approvvigionamento dai fornitori, il taglio ed il confezionamento delle dosi, la presenza costante degli spacciatori senza soluzione di continuità, la presenza di un sistema di allerta, costituito da vedette e videocamere di sorveglianza, finalizzato ad allertare gli associati nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine ovvero a vigilare sulle incursioni del gruppo criminale contrapposto.

Trattasi di organizzazione distinta ed autonoma rispetto a quella mafiosa, di cui fanno parte anche soggetti non inseriti nella seconda, che da questa mutua il metodo nella gestione degli affari, segnatamente nell'acquisizione e nella gestione delle piazze di spaccio, oltre che nel contrasto all'espansione di altre consorterie, anche ricorrendo all'uso delle armi.

1.3. Altra questione comune a molti ricorsi riguarda l'interruzione della partecipazione a seguito dell'arresto dell'associato.

In proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che - a differenza che nel caso di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen. nel caso di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, il permanere della partecipazione alla associazione non può presumersi dopo che l'associato sia stato arrestato o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per uno dei reati-fine della medesima associazione.

In altri termini, non basta la sola assenza di indici positivi di dissociazione, perché in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un dato fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali con gli altri gli associati (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904 - 01; Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, Cannavò, Rv. 251584 - 01).

In altri termini, in tema di partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'arresto dell'associato, elidendo la possibilità dello stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione, che possono essere individuati anche nella persistente sua partecipazione, anche dopo l'arresto, alla distribuzione degli utili ricavati dal traffico illecito (Sez. 1, n. 48643 del 10/05/2015, Arnone, Rv. 265386 - 01), ovvero nell'accertamento dell'assistenza legale fornita al partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in 'arresto, consistendo in condotte 29prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478 - 01; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266937 - 01).

In tali casi, invero, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati.

Nel caso che si sta scrutinando, entrambe le sentenze di merito hanno bene evidenziato come dal contenuto dei colloqui intercettati all'interno del carcere, dove i singoli associati erano reclusi a seguito dell'arresto in flagranza ovvero perché attinti da misura cautelare, si evincesse il permanere del vincolo associativo: così, hanno ritenuto significativa a tal fine la circostanza per cui veniva loro assicurata l'assistenza legale con un difensore comune, scelto dal capo del sodalizio, che pretendeva anche di dettare la linea difensiva, così come l'assistenza economica al sodale detenuto ed ai suoi familiari, erogata dall'organizzazione settimanalmente, proprio in considerazione del fatto che la privazione della libertà era stata determinata dal compimento di un'azione delittuosa diretta ad attuare le finalità del gruppo.

Dunque, secondo i giudici di merito, la solidarietà manifestata dall'associazione aveva come contropartita la fedeltà del partecipe, che preservava il sodalizio nella prospettiva di rientrarvi operativamente a pena espiata.

Detta appartenenza giustificava anche la circolarità delle informazioni attinenti agli affari dell'associazione, di cui i detenuti venivano a conoscenza nel corso dei colloqui con i familiari.

Altro elemento ritenuto significativo dalla Corte territoriale, è quello che emerge dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, dalle quali risulta che il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), prospettandosi una carcerazione ormai prossima a venire, si preoccupava di verificare la solidità dei rapporti con gli associati, al fine di comprendere di chi potesse fidarsi per la prosecuzione della gestione degli affari.

Infine, la sentenza impugnata evidenzia come anche la successiva ordinanza cautelare emessa nei confronti di sodali liberi ed in parte anche nei confronti degli odierni imputati testimoni come il sodalizio non si sia sfaldato nemmeno a seguito dell'adozione dei provvedimenti restrittivi.

1.4. Molti ricorsi attaccano la sentenza impugnata anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Sul punto, il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, per imputare al singolo partecipante l'aggravante dell'essere l'associazione armata, richiede un coefficiente di • colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella 30prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 - 02; Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041 - 01; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611 - 01).

Peraltro, sul piano oggettivo, a differenza di quanto previsto dall'art. 416 bis, comma 5, cod. pen., per le associazioni di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit. richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714 - 01).

Naturalmente è necessario che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694 - 01; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408 - 01).

Dunque, solo alle predette condizioni è possibile ascrivere all'associato la circostanza aggravante in discorso.

Nel caso di specie, deve osservarsi che la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute è stata fondata sul dato per cui l'associazione ha dovuto difendere dalle mire espansionistiche di altri sodalizi le piazze di spaccio che gestiva (sia quella nel centro storico di Bitonto, oggetto delle mire espansionistiche del clan Conte, che l'altra in Palo del Colle, che ha visto il sodalizio per cui si procede scontrarsi con il clan Strisciuglio), anche con le armi, utilizzate nel corso di azioni dimostrative eclatanti, fatti questi di cui vi è ampia traccia nella sentenza impugnata.

In altri termini, è stato ritenuto che tutti gli associati sapessero che potevano far affidamento su una potenza di fuoco messa in campo al bisogno dal gruppo per far sì che l'attività andasse avanti.

1.5. Altra questione comune a molti ricorsi è quella relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al numero di dieci o più dei partecipi.

In proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che detta circostanza aggravante ha natura oggettiva, in quanto relativa ad una modalità dell'azione, di talchè è estensibile, ai sensi dell'art. 70, n. 1, cod. pen., ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma 2, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (da ultimo, Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 - 04).

In tal senso, del resto, risulta consolidata l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla figura generale prevista dall'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 - 01; Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro, Rv. 252044 - 01), rispetto alla quale quella prevista dall'art. 74, comma 3, cit. diverge solo Per il numero delle persone necessarie ai fini *dell'integrazione della 31circostanza aggravante.

Nella fattispecie che si sta scrutinando, le sentenze di merito valorizzano la operatività del sodalizio in ben due piazze di spaccio le cui vicende non erano tra loro impermeabili, con la conseguenza che correttamente è stata ravvisata una - quanto meno - "colpevole" negligenza dei singoli associati nell'ignorare la sussistenza delle condizioni di fatto da cui discende l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone.

1.6. Altro profilo comune a quasi tutti ì ricorsi è quello con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione.

1.6.1. In proposito, si osserva che l'aggravante del metodo mafioso si configura quando l'agente si fa portatore di una carica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale in cui pone in essere la condotta criminosa.

È noto che la circostanza aggravante in discorso risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la persona offesa in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un'azione violenta, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nel soggetto cui è diretta una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un agguerrito gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 - 01).

La circostanza aggravante in esame ha, invero, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata oggettivamente funzionale a creare nel destinatario della condotta violenta la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo, ma dall'intero gruppo mafioso.

Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez.

U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, in motivazione), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga, quindi, i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte, mandanti o anche solo spettatori.

Nel caso di specie, rileva il Collegio che la circostanza aggravante in 32discorso, nella forma dell'utilizzo del metodo, è stata fondata dai giudici di merito sostanzialmente valorizzando due elementi: da un lato, le eclatanti e dimostrative azioni armate per il controllo esclusivo delle piazze di spaccio, sfociate in fatti di sangue e spedizioni punitive, che hanno interessato sia le piazze di spaccio del centro storico di Bitonto, prese di mira dal clan Conte, sia quella di Palo del Colle, all'origine del contrasto con il clan Strisciuglio, dall'altro, la circostanza per cui l'attività di spaccio e le connesse attività criminose erano tollerate dai residenti, nonostante fossero praticate alla luce del sole.

1.6.2. Quanto alla declinazione nella finalità agevolativa, si osserva che secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, diversamente da quella del metodo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01).

La forma aggravata in esame esige, quindi, che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inserisca nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con gli altri componenti dell'associazione.

Trattandosi, invero, di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo.

Orbene, con riferimento alla agevolazione del clan di stampo mafioso, si osserva che entrambe le sentenze di merito, anche se lette congiuntamente, non restituiscono una motivazione sufficiente a ritenere provata la finalità agevolativa delle singole condotte sussunte nel paradigma di cui all'art. 74 cit., atteso che si riducono a mere e scarne affermazioni, non supportate da un percorso logico argOmentativo che dia conto delle ragioni e degli elementi da cui tali sasserzioni 33sono desunte.

Si afferma, invero, che il singolo partecipe al sodalizio finalizzato al narcotraffico fosse consapevole che i proventi derivanti da tale illecita attività andavano ad incrementare le finanze dell'associazione mafiosa di riferimento, in tal modo agevolandola.

Tuttavia, non è dato comprendere su quali elementi emergenti dagli atti la Corte territoriale abbia tratto detta convinzione, tenuto conto che anche l'assistenza legale assicurata in caso di arresto, come il mantenimento economico delle famiglie degli arrestati, riguarda soggetti inseriti nel sodalizio dedito al narcotraffico, in vinculis proprio in ragione dell'attività illecita svolta in esecuzione del programma criminoso dell'associazione di cui all'art. 74 cit.

Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all'esame dei singoli ricorsi.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che seguono.

2.1. Si osserva che è consolidato il principio giurisprudenziale per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile non solo ove vengano registrati comportamenti convergenti di tre o più persone, accomunate dall'identico interesse di profitto mediante il commercio della droga, ma anche qualora si accerti l'esistenza di un vincolo durevole che lega reciprocamente il fornitore di droga ed i soggetti dallo stesso approvvigionati, i quali in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo: non è, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo ed alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale e/o di utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale, atteso che il reato associativo, al di là della suggestione terminologica, non si caratterizza affatto per la necessaria riproduzione al suo interno di uno schema di tipo societario - che pure ne costituisce la manifestazione più diffusa - bensì, più semplicemente, fermi gli altri requisiti di legge, per il raggiungimento di un accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati, dai quali conseguire un lucro.

Ciò che rileva, dunque, è l'esistenza di un rapporto continuativo, in cui le parti perseguano propri interessi di profitto, ciò che si verifica anche tra soggetti che si pongano in posizioni contrattuali contrapposte nella catena dello spaccio stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso ed i compratori dediti alla distribuzione), sempre che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, con la consapevolezza del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino, Rv. 289422 - 01; Sez. 3, n. 23335 del 2 .8/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01; 34Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 - 02; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01).

Occorre, dunque, focalizzare l'attenzione sul concreto compendio probatorio in atti, nel senso che la reiterazione delle condotte di acquisto, pur costituendo dato indiziario significativo, abbisogna di essere integrato da ulteriori elementi che valgano a dare contezza che il rapporto fra le parti è andato al di là dello specifico accordo per la singola operazione illecita, per trasmodare in una comune ed indeterminata programmazione di fatti delittuosi, significativa della intervenuta stabilità del rapporto medesimo, rilevante ai fini dell'operatività del consorzio criminoso, così dando prova dell'affectio societatis in capo non solo al fornitore, ma anche all'acquirente (Sez. 5, n. 2910 del 01/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763 - 01).

Tanto premesso rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (relativo al profilo della partecipazione all'associazione) ed il primo di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (inerente alla valutazione delle dichiarazioni de relato) siano meramente reiterativi di analoghe doglianze già poste ai giudici di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici, che ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, come sopra sintetizzati, anche al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui per brevità si rinvia, evidenziando solo che le dichiarazioni de relato provengono da soggetti che avevano un angolo prospettico diverso e trovano riscontro, quanto agli stretti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), negli esiti delle intercettazioni telefoniche.

Ed invero, la Corte di merito ha valorizzato i) gli stretti rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), ii) i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente forniti al sodalizio di cui al capo 1), iii) la continuità delle forniture, strumentale a garantire l'approvvigionamento delle diverse piazze di spaccio e iiii) la comunanza di scopo, costituita dall'immettere la sostanza stupefacente nel mercato al consumo, da cui ha dedotto la stabilità del rapporto, sulla scorta di un ragionamento aderente al dato normativo ed all'interpretazione giurisprudenziale, che, peraltro, non risulta incongruo, tanto meno in termini di illogicità manifesta, a fronte del quale le prospettazioni difensive altro non sono che una mera interpretazione alternativa del costrutto probatorio.

2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, cori rinvio alla Corte di 35appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

2.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza delle circogtanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, cit. reitera sterilmente le medesime questioni già sottoposte alla Corte territoriale, che ha bene evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza sia della disponibilità delle armi, che del numero superiore a dieci degli associati, per gli stretti rapporti amicali con il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), perché ha continuato a rifornire il sodalizio anche durante le tensioni con le associazioni rivali che cercavano di espandersi nelle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione sub 1), per il ruolo di mediazione e di garante svolto nel conflitto con il clan Strisciuglio per la piazza di Palo del Colle, per la conoscenza che aveva degli affari del sodalizio, che gestiva ben due piazze di spaccio, che richiedevano un considerevole numero di associati che si alternassero nell'attività di vendita dello stupefacente.

Si rinvia, comunque, alle considerazioni svolte ai punti

1.4. e

1.5. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

2.4. Il quarto motivo del ricorso a forma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sotto diversi profili, mentre il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La questione relativa al doppio aumento per la continuazione per il reato di detenzione di arma comune da sparo non è stata posta con l'appello, per cui non può essere proposta in questa sede, essendosi verificata un'interruzione della catena devolutiva.

Invero, la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare un determinato profilo di doglianza se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito.

Il motivo, inoltre, è reiterativo di questioni già poste ai giudici di appello nella parte in cui afferma la inidoneità del contenuto dell'intercettazione a fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in materia di armi di cui ai capi 6) e 7), oltre ad essere costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche.

È manifestamente infondato, come il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi 6) e 7) prima della pronuncia della sentenza di appello.

Invero, i fatti risalgono al 21/04/2017, per cui - comprese le interruzioni - il termine di prescrizione sarebbe maturato il 21/10/2024, cui occorre aggiungere una prima sospensione di novanta giorni 'disposta dal giudice 'di primo grado ai sensi 36dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed una seconda sospensione disposta in data 17/02/2024 per ulteriori trenta giorni, con la conseguenza che il termine sarebbe maturato il 18/02/2025, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, che è del 20/01/2025.

Va a questo punto evidenziato che la sentenza di condanna, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01).

Ne consegue che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).

Tanto si è verificato nel caso di specie, ove l'inammissibilità di entrambi i ricorsi su tale capo della decisione (quello relativo ai reati sub 6 e 7) impedisce la regolare costituzione del rapporto processuale e, dunque, la possibilità di poter rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.

2.5. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che era generico il motivo di appello sulla recidiva.

Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Pa.lumbo, Rv. 283268 - .01).

Del 37resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo eli gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

2.6. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è reiterativo di stesse doglianze già prospettate nel giudizio di appello e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva.

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come non potesse sussistere la continuazione tra il reato associativo e quelli in materia di armi di cui ai capi 6) e 7), tenuto conto che non emerge dagli atti che la detenzione ed il porto delle armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] fossero in qualche modo collegati, connessi, previsti e deliberati unitariamente alla condotta di partecipazione all'associazione, consistente nella stabile e continuativa fornitura di sostanza stupefacente.

Ebbene, rispetto al tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione.

Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione.

Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo ed il terzo motivo sono sterilmente reiterativi di doglianze già prospettate nel giudizio di secondo grado, rispetto alle quali i giudici di appello hanno reso una motivazione completa, aderente al dato normativo ed immune da vizi logici.

Invero, il provvedimento impugnato dà conto delle ragioni per le quali non è stata ritenuta configurabile nel caso di specie la circostanza attenuante creata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 123 del 2023, ragioni che si riflettono sul percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale anche sull'elemento soggettivo e sul ruolo ricoperto dall'odierno ricorrente nel tentativo di estorsione di cui al capo 18).

In particolare, è stato valorizzato il ruolo di primo piano svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione del cosiddetto cavallo di ritorno, essendo lo stesso stato coinvolto prima nel furto dell'autovettura e poi avendo avanzato la richiesta di denaro al legittimo proprietario in cambio della restituzione del veicolo; sono state, poi, messe in luce le modalità professionali della condotta criminosa, posta in essere con l'utilizzo di apposita 'chiave, senza 38alcun danneggiamento dell'autovettura, oltre che la non occasionalità della condotta, desunta dalla disponibilità di altre autovetture provento di furto; altro elemento valutato è quello della elevata intensità del dolo, sol che si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] non ha receduto dal proposito criminoso nemmeno dopo l'intervento prima di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, del [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987); è stata, infine, considerata l'entità della pretesa, partita con una richiesta della somma di milleduecento euro, poi ridotta a mille e, infine, a seguito di trattative con l'intermediazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a seicento euro, cifra valutata di non modesta entità.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Invero, la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Si osserva, in proposito, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva, valorizzando la personalità trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] ed i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti rispetto alla commissione del fatto per cui si procede, da cui lo stesso risulta gravato.

3.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.

Osserva, invero, il Collegio che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 39Nel caso che sì sta scrutinando, la Corte territoriale ha evidenziato come la pena inflitta, appena superiore al minimo edittale, trovi ampia giustificazione nella gravità del fatto e nell'intensità del dolo che ha sorretto l'agire.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei limiti che seguono.

Quanto alla esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1) ed alla sua autonomia rispetto all'associazione di stampo mafioso, si rinvia al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

Quanto, invece, all'inserimento dell'[OSCURATO:PERSONA] al suo interno, si osserva che il motivo reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte dì appello, che ha compiutamente evidenziato il ruolo eclettico del ricorrente, che sovrintendeva al controllo dell'attività svolta dagli altri sodali nelle piazze di spaccio nel centro di Bitonto, provvedendo altresì all'approvvigionamento della sostanza stupefacente presso il [OSCURATO:PERSONA] in Cassano delle Murge.

Tanto i giudici di appello hanno tratto dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ognuno dei quali ha riferito in ragione della propria posizione e del grado di conoscenza, oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

Quanto al profilo della permanenza del vincolo associativo nonostante i plurimi arresti intervenuti, si rinvia al punto

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state riconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado.

La Corte territoriale ha condiviso tale giudizio, a fronte della mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, che impediscono un giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti poste in bilanciamento.

Il motivo è sterilmente reiterativo delle stesse questioni già poste nel giudizio di secondo grado in relazione al profilo di responsabilità del ricorrente in ordine al concorso nel tentativo .di estorsione di cui al capo 18), atteso che i 40giudici di appello hanno condiviso la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, che ha desunto il pieno coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] dal contenuto ínequivoco delle conversazioni ambientali intercettate.

Anche l'ultimo profilo di censura, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui a capo 18) e quello associativo, è manifestamente infondato, atteso che non aggredisce in maniera argomentata la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto ha evidenziato come il reato estorsivo non rientrasse nei reati programmati dal sodalizio sub 1), dedito esclusivamente al narcotraffico. 5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei limiti che seguono.

I primi tre profili - relativi all'esistenza del sodalizio di cui al capo 1), al ruolo apicale rivestito dal ricorrente ed alla attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia - sono reiterativi si doglianze già poste ai giudici di appello, che hanno reso una motivazione ampia e congrua.

Sul punto, è sufficiente fare rinvio al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

Reiterativo è anche il profilo relativo al preteso travisamento di alcune conversazioni intercettate, rispetto al quale la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 37) che dalle due conversazioni cui fa riferimento la difesa emergano solo talune divergenze rispetto a singoli affiliati, del tutto fisiologiche nella gestione di un così vasto numero di sodali; che non è il [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dal gruppo, quanto, piuttosto, alcuni associati che transitano nelle fila dell'associazione rivale facente capo a Conte; che, anzi, da tali dialoghi emerge la delusione dell'odierno ricorrente verso coloro che hanno assunto tali condotte e la conseguente decisione di interrompere ogni rapporto; che mai emerge l'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di voler sciogliere la compagine criminale o di allontanarsene.

Trattasi di motivazione non illogica, che attinge il fatto e che, dunque, non può essere sindacata in questa sede.

Considerazioni del tutto identiche vanno svolte con riferimento all'altro profilo di doglianza, relativo all'omessa motivazione in ordine alla cessazione della permanenza del reato associativo, atteso che i giudici di appello hanno, invece, dato conto delle ragioni per le quali non può considerarsi cessata la permanenza del reato di cui al capo 1).

In particolare, hanno valorizzato il dato emergente dall'attività di captazione, secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], prospettandosi una carcerazione ormai prossima a venire, si preoccupava di verificare la solidità dei rapporti con gli associati, al fine di comprendere di chi potesse fidarsi per la prosecuzione della gestione degli affari (pag. 37).

Per il resto si rinvia a quanto evidenziato al punto

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". 41Del tutto reiterativo è anche il profilo che deduce carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4), atteso che ancora una volta la difesa non si confronta criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato - che ha desunto dal tenore inequivoco della conversazione intercettata che l'oggetto della transazione e del successivo trasporto fosse sostanza stupefacente del tipo eroina -, limitandosi ad una mera negazione.

La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state rìconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado.

La Corte territoriale ha condiviso tale giudizio, a fronte della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo e della mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, che impediscono un giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti poste in bilanciamento.

Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

Il motivo è, altresì, parzialmente fondato, quanto al trattamento sanzíonatorio.

In particolare, è manifestamente destituito di fondamento con riferimento all'entità degli aumenti di pena irrogati per la continuazione, tenuto conto che risultano tutti congruamente ed ampiamente motivati o determinati in misura identica a quanto stabilito dal giudice di primo grado per altri coimputati.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione reato di cui al capo 4) abbia determinato un aumento di pena pari ad un anno di reclusione, che si giustifica in considerazione della natura della sostanza stupefacente trattata e che è comunque inferiore a quello che avrebbe dovuto esser determinato in applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; come l'aumento per la continuazione esterna, relativo ai reati in materia di armi già giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 22/07/2020, irrevocabile il 30/12/2017, pari a tre anni e nove mesi di reclusione, sia equo, considerati la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la circostanza che detti reati erano aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 42Risulta, invece, fondato il motivo nella parte in cui denunzia il superamento del limite massimo della pena irrogabile.

In proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, ha avuto cura di precisare che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, seguite da Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325 - 01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332 - 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751 - 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 - 02).

Nel caso di specie, invece, la diminuente per la scelta del rito è stata operata dopo il cumulo materiale delle pene, pari ad anni trentuno e mesi sei di reclusione, senza che sia stato applicato il temperamento previsto dall'art. 78, comma 1, cod. pen., a mente del quale, nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee della stessa specie la pena della reclusione non può eccedere í trenta anni.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere sul punto annullata senza rinvio, potendo la pena essere rideterminata in questa sede - non emergendo profili di valutazione riservati al giudice di merito - in quella di anni venti di reclusione.

L'ultimo profilo di doglianza, invece, è reiterativo ed aspecifico, in quanto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 12/01/2021, irrevocabile in data 07/09/2022, osservando che tale ultimo reato, pur riguardando la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, risulta commesso in data antecedente alla contestazione del reato di cui al capo 1), di talchè non può esser considerato un reato fine di detto sodalizio, non ancora venuto ad esistenza.

Su tale stringente argomento, il ricorso glissa, senza contrastarlo criticamente, limitandosi a ribadire che trattasi di violazioni omogenee.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) è fondato nei limiti che seguono.

6.1. Il primo motivo è meramente assertivo con riferimento alle denunziate incongruenze tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre che sterilmente reiterativo delle stesse doglianze avanzate ai giudizi di appello, che 43hanno reso ampia e congrua motivazione sul punto.

Ed invero, hanno evidenziato, da un lato, come la difesa parcellizzasse dette dichiarazioni, estrapolandole dal più ampio contesto nel quale erano inserite e, dall'altro, come ignorasse la copiosa messe di conversazioni intercettate, ritenute indicative del ruolo di raccordo e coordinamento degli spacciatori ricoperto dal ricorrente in discorso, conformemente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia.

Con tali argomentazioni il motivo non si confronta, condannandosi perciò all'inammissibilità.

6.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., coglie, invece, parzialmente nel segno per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello dì Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

7.1. Il primo motivo, con cui si contesta la partecipazione del ricorrente al sodalizio dì cui al capo 1) per il periodo successivo al 09/01/2018, data dell'ultimo suo colloquio intercettato, è manifestamente infondato.

Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte al punto

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", dovendosi solo aggiungere che la Corte di merito ha rilevato come, proprio l'odierno ricorrente, si informasse nel corso dei colloqui in carcere intervenuti con i propri familiari se costoro avessero ricevuto il denaro dal sodalizio per il loro sostentamento e come manifestasse l'intenzione di continuare ad operare nel sodalizio finalizzato al narcotraffico una volta riacquistata la libertà.

7.2. È, invece, fondato il secondo motivo.

Rileva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentatívo che ha determinato il significativo aumento di pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che si limita solo a disporre detto aumento.

Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di 44questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare' il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.

In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione.

L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice di secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1).

7.3. Avendo, poi, il ricorrente espressamente chiesto di avvalersi dell'effetto estensivo derivante all'accoglimento dei motivi di impugnazione non aventi carattere soggettivo, proposti dagli altri coimputati, la sentenza va annullata con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso, per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

8.1. Il primo motivo è reiterativo delle medesime questioni già poste nel giudizio di appello e risolte con motivazione diffusa e adeguata, per cui si caratterizza per l'estrinseca aspecificità.

In particolare, la Corte territoriale ha dato conto di come la difesa avesse esaminato per stralci le dichiarazioni dei collaboratori, senza muovere critiche di apprezzabile consistenza e come non avesse considerato il contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, che davano conto dell'attiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al traffico di sostanze stupefacenti per conto dell'associazione, ad un livello superiore rispetto agli spacciatori al dettaglio, non disdegnando, tuttavia, di svolgere anche compiti di 45più basso rango, come da lui stesso ammesso nel corso di una conversazione.

Ebbene, con tali pregnanti elementi il motivo non si misura, preferendo ignorarli, per questo condannandosi alla inammissibilità.

8.2. Coglie parzialmente nel segno il secondo motivo, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 biS.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

8.3. Infondato risulta, infine, il terzo motivo.

Invero, rileva il Collegio che la motivazione in punto . di recidiva, sia pure contratta, è stata resa ed è completa, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come il reato associativo per cui si procede fosse strettamente correlato ed in piena continuità con í fatti di droga già giudicati in via definitiva, da ciò traendo il giudizio di maggiore pericolosità attribuibile alla commissione del reato di cui al capo 1) ed alla più accentuata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto sviluppo di un percorso delinquenziale.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

9.1. Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.

Sotto un primo profilo, quello della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, la difesa trascura del tutto il compendio intercettivo, da cui emerge il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel confezionamento delle dosi di stupefacente per conto dell'organizzazione, con la conseguenza che, non confrontandosi con la articolata trama motivazionale della sentenza impugnata, risulta del tutto aspecifico.

Per il resto, con riferimento alla configurabilità di una autonoma struttura finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

Sotto il diverso profilo della disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo è infondato.

Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01).

Nel caso di specie, i giudici di merito - le cui sentenze devono essere lette 46congiuntamente, essendosi in presenza di una cosiddetta doppia conforme di condanna - hanno bene evidenziato la diversità del materiale probatorio esistente a carico dei due coimputati in relazione al reato dì cui al capo 1), costituito per il [OSCURATO:PERSONA] anche dalle risultanze delle operazioni di captazione, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale vi era una sola chiamata in reità priva di riscontri.

9.2. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente sì rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

9.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto parte da una premessa erronea, atteso che la Corte territoriale non ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 perché incompatibile con la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto piuttosto perché i fatti non potevano ritenersi di lieve entità, in considerazione del fatto che il sodalizio non aveva esitato a difendere il territorio sul quale operava dalle ingerenze di altre associazioni criminali con l'uso delle armi e con azioni cruente.

9.4. Il quarto motivo, in tema di dosimetria della pena e di omessa motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena per la continuazione, è infondato.

La Corte di appello ha integrato la motivazione contratta resa sul punto dal primo giudice, che aveva fatto riferimento solo al ruolo qualificato rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, valorizzando anche l'estrema gravità dei fatti, l'intensità del dolo che aveva sorretto l'agire e la circostanza che fosse contestata l'aggravante di mafia anche in relazione ai reati posti in continuazione esterna, che non entra nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, confermando così l'aumento di pena pari ad anni tre e nove mesi di reclusione per ciascuno dei reati satellite.

Trattasi di motivazione che attinge a valutazioni in fatto, non manifestamente illogica, che non può essere censurata in questa sede.

9.5. Il quinto motivo è infondato.

Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti sottoponibili a tale disciplina si ricava implicitamente dall'articolato percorso argomentativo, che ha evidenziato il ruolo eclettico e certamente non marginale del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, per essere 47addetto al traffico di stupefacenti, oltre che componente del gruppo di fuoco dell'associazione, protagonista in prima persona di azioni cruente e l'assenza di elementi valutabili positivamente.

Come si è sopra accennato, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01).

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

10.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

10.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Invero, la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che . è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Carídi, Rv. 242419 - 01).

Si osserva, in proposito, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio dì bilanciamento con la contestata recidiva, valorizzando la gravità dei fatti e l'intensità del dolo, tenendo, altresì, conto del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen. per i recidivi reiterati.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 4811.1.

Il primo motivo ripropone le stesse questioni già rappresentate ai giudici di appello e da questi risolte con motivazione congrua, aderente al dato normativo ed ai principi di diritto più volte enunciati da questa Corte.

Sull'esistenza e sulla operatività del sodalizio di cui al capo 1) e sul contributo probatorio fornito dai collaboratori di giustizia è sufficiente rinviare al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

Quanto all'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in siffatta organizzazione criminale, con un ruolo sovraordinato rispetto a quello dei venditori al minuto dello stupefacente, la Corte di merito, oltre alle dichiarazioni accusatorie versate in atti ha valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui emerge come il ricorrente fosse il responsabile di una piazza di spaccio, curandosi anche di controllare lo stato dei conti dell'associazione e di come fosse coinvolto nel traffico di sostanza stupefacente.

Con tale ricca ed articolata motivazione il motivo non fa i conti, limitandosi a svilire il contenuto delle intercettazioni, senza tuttavia, offrire argomenti critici in grado di scardinare il percorso logico seguito dai giudici di merito, per cui sotto tale profilo è aspecifico. 11.2.

Stessa sorte è destinata al secondo motivo di ricorso, atteso che la difesa - insistendo nel denunziare la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla istanza di riqualificazione del reato dì cui al capo 4), ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit. - trascura di considerare che í giudici di merito hanno respinto la richiesta avendo evidenziato come dal contenuto della conversazione intercettata risultasse che la sostanza stupefacente era estremamente pericolosa, dato questo che li ha portati ad escludere che il fatto potesse essere sussunto nell'ipotesi di lieve entità.

11.3. L'ultimo articolato motivo è manifestamente infondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dì cui all'art. 74, comma 4, cit., in relazione alla quale si rinvia al punto

1.4. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

È, invece, parzialmente fondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

È manifestamente infondato con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte non ha rinvenuto elementi che potessero giustificarle.

Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, 49n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Del resto, va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 21049 del 19/04/2024, Massa, n.m.; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

12.1. Il primo motivo reitera le stesse doglianze mosse con i motivi di appello, che sono state respinte con un'articolata motivazione dai giudici di secondo grado.

Quanto all'esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1), è sufficiente il rinvio al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"; quanto al pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato la considerevole messe di intercettazioni, che direttamente (con i vari acquirenti di sostanza stupefacente, rispetto ai quali in talune occasioni viene pubblicizzata l'offerta di sostanza stupefacente a prezzi particolarmente convenienti) o indirettamente (è oggetto della conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con i familiari, intercettata in carcere, in cui il coimputato manifesta la preoccupazione che gli investigatori, avendo controllato il [OSCURATO:PERSONA] in Palo del Colle, possano collegare quella piazza di spaccio all'altra di Bitonto, gestita dalla stessa organizzazione) vedono coinvolto l'odierno ricorrente, a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul ruolo ricoperto all'interno del sodalizio.

Il motivo, dunque, risulta aspecífico, atteso che si misura solo apparentemente con il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito e, in particolare, con il contenuto delle conversazioni intercettate.

12.2. Stesse considerazioni devono essere svolte in relazione al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 11), atteso che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto sussumibili i fatti nell'ipotesi dì lieve entità dì cui all'art. 73, comma 5, cit.

Invero, in proposito, ha evidenziato come le "modalità operative dello spaccio e la piena adesione alle finalità associative con intensa attività illecita, caratterizzata da dinamismo, molteplicità di cessioni, costante disponibilità, non consentono di accedere alla prospettazione difensiva".

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, con la quale la difesa non si misura. 5012.3.

Il terzo articolato motivo è manifestamente infondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit., in relazione alla quale si rinvia al punto

1.4. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

È, invece, parzialmente fondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

È manifestamente infondato con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte - alla luce di quanto precedentemente argomentato in ordine al ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio - non ha rinvenuto elementi che potessero giustificare una diversa valutazione.

Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

13.1. Il primo ed il secondo motivo - che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - ripropongono le medesime questioni rappresentate nel giudizio di secondo grado, alle quali i giudici di appello hanno fornito adeguate e convincenti risposte.

Quanto alla esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1) ed alla questione della permanenza del vincolo associativo anche dopo i numerosi arresti avvenuti, si rinvia integralmente ai punti

1.2. e

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

Quanto al ruolo di organizzatore rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile della piazza di spaccio di Palo del Colle, la Corte di merito ha evidenziato le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno ripercorso l'evoluzione della carriera criminale del ricorrente e che hanno trovato conferma nelle risultanze delle operazioni di captazione e nelle videoriprese, che documentavano la presenza dell'imputato nei luoghi dello spaccio insieme ai sodali.

In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato la prova intercettiva, da cui ha evinto il ruolo di organizzatore del [OSCURATO:PERSONA], manifestatosi nella gestione dell'attività di spaccio e di direzione dei sodali ad essa preposti, nel potere di designare un nuovo difensore al [OSCURATO:PERSONA], nell'assegnare al [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) la gestione concreta dei turni, l'approvvigionamento della droga e la soluzione dei problemi 51contingenti.

La Corte territoriale, tuttavia, non ha mancato di evidenziare la posizione di subordinazione del ricorrente rispetto al capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), che gli impartisce l'ordine di costituirsi, mettendo così fine alla latitanza, che creava problemi allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione, in ragione delle ricerche sul territorio da parte delle Forze dell'ordine; così come ha sottolineato che la latitanza ed il successivo stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA] non possono esser letti come manifestazione del recesso dal sodalizio, atteso che la prima era dettata dal solo desiderio di non rinunciare alla libertà ed il secondo costituisce un vero e proprio atto di obbedienza al capo, a riprova del permanere di un solido legame.

Sul punto, il motivo propone una ricostruzione alternativa dei fatti che non può trovare ingresso in sede di legittimità, atteso che il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti dì pretesi vizi di motivazione o , di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

13.2. Il terzo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante dì cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

13.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che ì giudici di secondo grado hanno offerto úna motivazione congrua ed immune da vizi logici, con la quale hanno rilevato che la continuità tra i fatti per cui si procede ed i precedenti penali, da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato, attesta la sua maggiore pericolosità, che risulta, peraltro, confermata dalla circostanza che gli sono state mosse ulteriori contestazioni per fatti analoghi, come documentano una nuova ordinanza cautelare e l'avviso di conclusione delle indagini per un diverso procedimento.

13.4. Stessa sorte tocca al quinto motivo.

La Corte territoriale, invero, non ha affermato di non poter ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento, in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di segnali di resipiscenza, elementi 52questi giudicati prevalenti su quelli evidenziati dalla difesa.

Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in sede di legittimità.

Del resto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, è fondato nei limiti che seguono.

Sotto il profilo della sussistenza dell'associazione di cui al capo 1) e della cessazione della permanenza del vincolo associativo a seguito dei humerosi arresti che avevano interessato alcuni dei sodali, è manifestamente infondato, essendo sufficiente, sul punto, rinviare alle considerazioni svolte ai punti

1.2. e

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto".

La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state riconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado, giudizio questo condiviso dalla Corte territoriale.

Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata In parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

È fondato anche il rilievo relativo alla mancanza di motivazione relativa all'aumento di pena per la continuazione esterna.

Si osserva, sul punto, come effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentativo che ha determinato il significativo aumento di pena dì quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che si limita solo a disporre detto aumento.

Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere 53discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.

In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione.

L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice dì secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1).

15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, è inammissibile.

I primi due profili di doglianza - relativi all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato - sono aspecifici, atteso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha bene evidenziato come la sua stretta vicinanza ai membri del sodalizio dedito al narcotraffico, il rapporto fiduciario con il capo e la partecipazione ad azioni di fuoco portate agli esponenti del clan Conte per il controllo delle piazze di spaccio del centro storico dì Bitonto costituiscano la chiave di lettura delle riprese videofilmate che lo immortalano più volte proprio nel territorio controllato dal clan e proprio in compagnia di altri sodali, quali il Mongellí, l'[OSCURATO:PERSONA], il Rizzo, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; come, dunque, non si trattasse di incontri occasionali sulla pubblica via, ma di frequentazioni abituali, fondate su rapporti solidi, che avevano luogo appunto nel territorio controllato dal gruppo Cipriano. 54Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentatìvo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione.

Dunque, sotto questo aspetto, le doglianze sono aspecifiche, atteso che ignorano gli snodi decisivi della motivazione.

Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825/2016, cit.).

Manifestamente infondato è l'ultimo profilo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto è sufficiente evidenziare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze dì segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566/2017, cit; Sez. 4, n. 32872/2022, cit.).

Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio dì fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso di specie, tenuto conto del giudizio altamente negativo espresso in ordine alla personalità del [OSCURATO:PERSONA] e della sua indole trasgressiva, la Corte di merito non ha rinvenuto ragioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

16.1. Il primo motivo ripropone analoghe doglianze già sottoposte al vaglio dei giudici di appello, che le hanno risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici, oltre che aderente al dato normativo.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, attraverso le dettagliate e precise dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia che lo hanno chiamato in causa, è stato possibile ricostruire la storia criminale del [OSCURATO:PERSONA], gestore fino alla fine del 2017, quando fu estromesso dal sodalizio ad opera del capo, della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA], mutuando il soprannome con cui il ricorrente è conosciuto ([OSCURATO:PERSONA]); che lo stato di restrizione 55domiciliare dal gennaio 2017 non è stato ritenuto di ostacolo alla gestione della piazza di spaccio, tenuto conto che la zona era controllata in maniera capillare dalle vedette e dalle telecamere di sorveglianza ivi installate, che consentivano di dare l'allerta anche nel caso di accesso delle Forze dell'Ordine, mettendolo al riparo da eventuali controlli, preannunciati dal servizio di sorveglianza.

Le considerazioni della difesa, dunque, non hanno la capacità di disarticolare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, atteso che fanno riferimento genericamente allo stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le argomentazioni offerte dalla Corte di appello circa la concreta probabilità di sfuggire ai controlli di polizia.

Il motivo coglie, invece, parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, essendo sufficiente evidenziare, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, come la Corte territoriale abbia precisato che già a partire dall'estate del 2017, quando cioè il [OSCURATO:PERSONA] era ancora intraneo al sodalizio, i rapporti pacifici con il clan Conte erano cessati e che avevano preso a manifestarsi episodi violenti con incursioni armate, poi sfociate nei fatti di sangue di fine 2017.

Dunque, la doglíanza deve essere accolta limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alta Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

17.1. Il primo motivo, relativo al profilo della permanenza del vincolo associativo nonostante i plurimi arresti intervenuti, tra cui quello del ricorrente, è manifestamente infondato.

In proposito, è sufficiente il rinvio al punto

1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui occorre aggiungere i) che proprio lo [OSCURATO:PERSONA] è uno dei soggetti ai quali il sodalizio aveva assicurato l'assistenza difensiva, come lui stesso ebbe a riferire al padre durante un colloquio in carcere, II) che proprio l'imputato di cui si discute avrebbe dovuto assumersi la esclusiva responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente, per cui insieme ad altri era stato tratto in arresto, così scagionando gli altri associati, iii) che proprio lo [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire le lamentele ai vertici del clan in relazione ai pagamenti in favore dei familiari, non sempre puntuali.

Trattasi di elementi che i giudici di appello hanno valutato per escludere la cessazione del vincolo associativo a seguito dell'arresto, rispetto ai quali la difesa glissa.

17.2. Coglie, invece, parzialmente nel segno il secondo motivo, con cui si 56contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto

1.6. dei "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, essendo sufficiente evidenziare, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, come la Corte territoriale abbia precisato che già a partire dall'estate del 2017 i rapporti pacifici con il clan Conte erano cessati e che avevano preso a manifestarsi episodi violenti con incursioni armate, poi sfociate nei fatti di sangue di fine 2017.

Dunque, la doglianza deve essere accolta limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

17.3. Il terzo motivo, relativo alla mancanza di motivazione relativa all'aumento di pena per la continuazione esterna, è fondato.

Si . osserva, sul punto, come effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentativo che ha determinato il significativo aumento di pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che sì limita solo a disporre detto aumento.

Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dì pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.

In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale 57da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione.

L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice di secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1).

18. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

18.1. Il primo motivo reitera le stesse doglíanze mosse con i motivi di appello, che sono state respinte con un'articolata motivazione dai giudici di secondo grado.

Quanto all'esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1), è sufficiente il rinvio al punto

1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"; quanto al pieno inserimento dello [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che concordemente ne descrivono il ruolo di rilievo, quale cogestore della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa confermata dalle immagini estrapolate dalle telecamere installate in [OSCURATO:PERSONA], che registravano la costante presenza dell'odierno ricorrente, in compagnia di molti dei coimputati.

Quanto poi alla conversazione intercettata, segnalata dalla difesa, come antitetica alla partecipazione dello Zamparìno al sodalizio, si osserva che la Corte territoriale ne ha fornito una interpretazione tutt'altro che illogica, che, peraltro, converge con il restante materiale probatorio, rispetto alla quale il motivo non fa altro che ribadire sterilmente una diversa opzione interpretativa.

In particolare, la sentenza impugnata evidenzia come l'attività di gestione della piazza di spaccio ed il ruolo attribuito all'odierno ricorrente, che partecipava alla spartizione dei proventi, ben si concilia con degli spazi di autonomia, compreso il potere decisionale di acquisto di una fornitura di migliore qualità ad un prezzo conveniente, decisione vantaggiosa per il sodalizio, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva di che dolersi.

Come si accennava trattasi di una spiegazione non illogica della conversazione intercettata, che non è di conseguenza sindacabile in questa sede.

18.2. Coglie parzialmente nel segno, invece, il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto

1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso.

18.3. Il terzo motivo ripropone i medesimi rilievi sottoposti ai giudici di 58secondo grado, che hanno reso sul punto una motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici.

Hanno, invero, affermato che le frequentazioni con soggetti pregiudicati, riscontrate nei controlli di polizia giudiziaria, oltre che documentate dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza site nei luoghi da lui frequentati, possono essere qualificate abituali, in ragione delle motivazioni sottese a quegli incontri; che, invero, lo [OSCURATO:PERSONA] frequentava assiduamente la zona di [OSCURATO:PERSONA] (non altra pubblica via del centro di Bitonto), dove insisteva la piazza di spaccio da lui gestita, unitamente agli altri sodali, circostanza questa che gli consentiva di discutere delle vicende associative legate al traffico di sostanze stupefacenti e di impartire direttive agli associati da lui coordinati.

Il percorso logico argomentativo risulta piano e lineare e non è scardinato dalle osservazioni difensive, che si limitano solo a riproporre una diversa lettura del dato della frequentazione, ritenuto poco plausibile dalla Corte territoriale, sul presupposto che una siffatta interpretazione non tiene conto del pieno inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa, peraltro, con un ruolo di rilievo.

18.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Si osserva, in proposito, che la motivazione in punto di recidiva è stata resa ed è completa, atteso che i giudici dì appello hanno evidenziato come i reati per cui sì procede fossero strettamente correlati ed in piena continuità con i fatti già giudicati in via definitiva, da ciò traendo il giudizio di maggiore pericolosità attribuibile alla commissione del reato di cui al capo 1) ed alla più accentuata pericolosità sociale dello [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le condotte criminose ascrittegli nel presente procedimento sono state poste in essere durante la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

18.5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, atteso che la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che - come si è più volte rilevato - è insindacabile in cassazione.

In altri termini, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione.

Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, valorizzando la personalità trasgressiva dello [OSCURATO:PERSONA], nei termini specificati al punto che precede ed il ruolo non secondario da questi ricoperto all'interno del sodalizio finalizzato al narcotraffico. 18.6.

Stessa sorte è riservata all'ultimo motivo, con il quale si lamenta 59l'omessa motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato per la continuazione con il reato di cui al capo 21).

Rileva sul punto il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole espressione, ha avuto modo di affermare che sul giudice di merìto grava l'obbligo di rendere una motivazione specifica e dettagliata in ordine all'aumento effettuato per la continuazione, obbligo che si attenua solo qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen.

In altri termini, l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale.

Dunque, l'astratto rigore che assiste la decisione del giudice dì merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, nel senso che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127/2021, cit.; v. anche, Sez. 2, n. 7063 del 11/02/2025, Nasri, n.m.; n. 41504 del 13/09/2024, Ignomeriello, n.m.; n. 18398 del 22/03/2024, Porzio, n.m.; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).

Nel caso di specie, l'aumento di pena non risulta particolarmente significativo, alla luce dei parametri scolpiti nell'art. 1.33 cod. pen., essendo stato giustificato in ragione della oggettiva gravità della condotta criminosa e dell'intensità del dolo che ha sorretto l'agire dello [OSCURATO:PERSONA], elementi questi ampiamente valorizzati dal giudice di secondo grado nel corpo della motivazione, dì talchè non era richiesto un ulteriore sforzo motivazionale.

19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato.

Deve, invero, rilevarsi che la Corte territoriale, per escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit., ha valorizzato la non occasionalità dell'attività di spaccio e le diverse tipologie di sostanza stupefacente trattate.

Diversamente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto cura di specificare che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è dì per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in 60relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01); quanto al profilo della non occasionalità dell'attività di spaccio, escludere l'ipotesi del comma 5 ogni qualvolta la condotta sia reiterata e non occasionale significherebbe privare di campo applicativo la norma, posto che le attività inerenti alle sostanze stupefacenti quasi mai si riducono a condotte unitarie e isolate, potendo il reo conseguire un profitto solo da un'attività reiterata e minimamente organizzata, seppure nelle forme meno invasive del piccolo spaccio.

Inoltre, a fondare tale assunto va richiamata anche la norma dì cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. cit., in base alla quale è possibile configurarsi l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e, nel caso in cui tale associazione sia costituita per commettere í fatti di lieve entità di cui al comma 5, si prevede l'applicazione delle pene previste in materia di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.

Del resto, il fatto che si costituisca un'associazione delittuosa implica di per sé la non occasionalità dei fatti e, di conseguenza, il fatto che il legislatore preveda un'associazione per commettere fatti di lieve entità mostra il favor legis per la forma di reato più mite, affermandone implicitamente la compatibilità con la non occasionalità e l'organizzazione, seppur limitatamente alle forme del piccolo spaccio.

Dunque, la non occasionalità della condotta illecita di per sé sola non ha attitudine ostativa alla ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit., ma costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e fattore che può concorrere, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo dato atto che è altamente probabile che i quantitativi di volta in volta ceduti dall'Antonellì fossero di modesta entità, ha escluso la lieve entità del fatto in ragione della diversa qualità dello stupefacente ceduto e della non occasionalità della condotta, senza ulteriormente argomentare ed approfondire le altre circostanze dell'azione.

Ciò posto, la non manifesta infondatezza del motivo comporta la corretta instaurazione del rapporto processuale, che impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

20. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] 61segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

21. Al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, Comune di Bitonto e Regione Puglia, relative al presente giudizio di legittimità.

Nulla è dovuto, invece, per le spese di parte civile a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non rispondono del reato associativo, atteso che nei loro confronti non vi è stata costituzione né del Comune di Bitonto, né della Regione Puglia.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorìo con riferimento all'aumento in continuazione per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile 1'8.07.2021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante dì cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contesta al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 63limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento in continuazione esterna per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile l'8.072021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento in continuazione esterna per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile 1'8.07.2021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Demanda alla Corte di appello di Bari in sede di giudizio di rinvio la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, Comune di Bitonto e Regione Puglia, riguardanti il presente grado di legittimità.

Nulla per le spese di parte civile a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026.

Il Consigliere estensore La Presidente natali DEPOSITATO N 090 — .410.:‘,00Pr FUND P.' é Ile 44"it ril 71)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Modugno il 12/12/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Terlizzi il 06/07/1989 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento della 1sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio nei punti in cui stabilisce il trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987) in violazione del limite massimo di pena detentiva temporanea irrogabile nel caso di concorso di reati giudicati con rito abbreviato, stabilisce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'entità dell'aumento operato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 oggetto della precedente decisione irrevocabile di condanna che è stato posto in continuazione a quello di cui al capo 1) dell'attuale procedimento, stabilisce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'entità dell'aumento operato per il delitto oggetto della precedente decisione irrevocabile che è stato posto in continuazione con quelli per cui si procede; dichiararsi nel resto inammissibili i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Bitonto e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la Regione Puglia, che ha depositato conclusioni scritte - cui si è riportato - e nota spese; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. GLTGPP77H10A62D) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. GLTGPP69C0.3A662C) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/01/2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 20/11/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari - che aveva condannato gli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti - riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e, in relazione al reato associativo, a [OSCURATO:PERSONA] con i reati giudicati da altre sentenze irrevocabili, rideterminava nei loro confronti la pena, riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza di primo grado con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ngelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] • ed 2Arcangelo [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il ricorrente intraneo al sodalizio dedito al narcotraffico per cui si procede; che gli è stato attribuito il ruolo di fornitore abituale, ma che non risulta provata nessuna fornitura, come si evince dalla mancata contestazione di reati fine; che, in ogni caso, la mera reiterazione di forniture non è elemento sufficiente ad integrare la partecipazione associativa, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla stabilità del vincolo, dalla consapevole adesione al programma criminoso e dall'a ffectio socíetatis; che, nel caso di specie, mancano elementi che possano documentare un rapporto stabile e continuativo del [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, invero, dalle conversazioni intercettate, relative ai reati in materia di armi di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, non vi è nessun accenno all'ipotizzato ruolo di fornitore di sostanza stupefacente; che gli unici elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da chiamate in reità e de relato, del tutto prive di consistenza; che, a fronte delle criticità evidenziate, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente; che, invero, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono, innanzitutto, generiche, incerte e prive di fatti concreti riscontrabili; che, in secondo luogo, il dichiarante individua il [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore del tutto occasionale, che di tanto in tanto approvvigionava il sodalizio, senza indicare una sola fornitura effettuata, individuabile nel tempo e nello spazio; che la Corte territoriale ha, dunque, elevato a rango di prova il rapporto di frequentazione tra i due soggetti, indicati entrambi come affiliati al clan Parisi; che prive di consistenza accusatoria risultano anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto de relato e provenienti da una fonte (tale [OSCURATO:PERSONA]) mai identificata e per questo inutilizzabili; che anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili, in quanto frutto di affabulazione, essendo il collaboratore di giustizia estraneo, per sua stessa ammissione, ai traffici di droga e, ciononostante, asseritamente a conoscenza di dettagli, oltre che appartenente ad un clan avverso con il quale il [OSCURATO:PERSONA] era in guerra aperta; che, in ogni caso, la Corte territoriale al più avrebbe potuto ritenere la ricorrenza di una ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, in luogo del reato associativo, in assenza di prova sulla stabilità del vincolo. 32.1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la sussistenza della circostanza aggravante, contestata sia nella forma del metodo che in quella della agevolazione, si dovrebbe desumere dalla circostanza per cui, anche a seguito dell'insorgere del conflitto armato con il clan Conte per l'apertura di una piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto, il rapporto di fornitura non sarebbe cessato; che, tuttavia, la sentenza impugnata non spiega come il [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore del [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero in che termini abbia agevolato il sodalizio; che, invero, per l'associato che rivesta il ruolo di fornitore abituale del sodalizio le aggravanti del metodo mafioso e della finalità agevolatrice richiedono una prova più rigorosa, rispetto a quella richiesta per un membro interno all'organizzazione; che, in particolare, mentre per l'intraneo la volontà di agire in un contesto mafioso può essere spesso presunta dalla sua stessa appartenenza organica, per l'estraneo, quale il fornitore, tale volontà deve essere dimostrata in modo specifico ed inequivocabile. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla motivazione apparente in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia che la presunta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla mediazione tra il clan Strisciuglio ed il clan Cipriano, utilizzata dalla Corte territoriale come prova delle circostanze aggravanti in discorso, non è provata, essendo fondata sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non hanno trovato riscontro in atti, di talchè non sono idonee a provare la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 cit.; che la conversazione captata tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato l'affermazione di responsabilità per i capi 6) e 7) della rubrica, prova solo che il [OSCURATO:PERSONA] volesse procurarsi un'arma, ma non che l'arma fosse destinata al sodalizio; che, del resto, se la condotta dell'associato estraneo -si esaurisce nella fornitura, senza estendersi alla condivisione delle modalità militari dell'associazione, non per questo la circostanza aggravante può essere addebitata al soggetto fornitore; che, quanto al numero dei partecipanti, non vi sono elementi dai quali possa desumersi che il ricorrente abbia consapevolmente saputo ed accettato che il suo contributo di fornitore dovesse avvantaggiare una struttura estesa ad un numero di partecipanti superiore a dieci. 2.1.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 - 7 legge n. 895 del 1967, 'nonché della manifesta illogicità . della motivazione, asserendo là maturazione 4della prescrizione dei reati di cui ai capi 6) e 7) prima della sentenza di appello. Rappresenta che il giudice di primo grado ha operato due aumenti di pena per il reato di detenzione di arma comune da sparo, tralasciando che si tratta della detenzione di più armi in un unico contesto; che, dunque, avrebbe dovuto operare un solo aumento di pena per la continuazione. Sotto altro profilo, osserva che, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, la mera enunciazione verbale circa il possesso delle armi non può fondare una dichiarazione di responsabilità, potendo trattarsi anche di una mera vanteria dell'interlocutore; che la prova del porto è basata unicamente sull'interpretazione dell'espressione "addosso", intesa nel senso di possesso attuale, piuttosto che come possesso inteso come detenzione. Sotto diverso profilo, rileva che i reati di detenzione di cui ai capi 6) e 7) risultano prescritti in data 21/10/2024, dunque, prima della sentenza di appello, pronunciata in data 20/01/2025. 2.1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. Evidenzia che il giudice di primo grado ha omesso qualsivoglia motivazione con riferimento alla recidiva semplice contestata con riferimento ai reati in materia di armi, ritenuta nel giudizio di bilanciamento equivalente alle circostanze attenuanti generiche; che la difesa aveva contestato l'applicazione della recidiva con il quinto motivo di appello e che la Corte territoriale ha taciuto in punto di sussistenza dei presupposti della recidiva. 2.1.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché manifesta contraddittorietà della motivazione. Rileva che i giudici di appello, da un lato, hanno ritenuto sussistenti le aggravanti di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. e dell'essere l'associazione dedita al narcotraffico armata e, dall'altro, hanno contraddittoriamente negato la continuazione tra i reati in materia di armi e la contestazione associativa; che la continuazione tra detti reati sussiste anche in considerazione del contesto temporale in cui è stata captata la conversazione relativa al possesso delle armi (21/04/2017). 2.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine ai criteri che devono presiedere alla valutazione delle dichiarazioni de relato, evidenziando come la Corte territoriale, pur sollecitata con i motivi di appello, non abbia sanato le evidenti contraddizioni esistenti tra il narrato dei diversi collaboratori di giustizia. Rileva, altresì, che nessuno dei dichiaranti - che, peraltro, avevano militato in differenti gruppi criminali ha riferito sulle condotte asseritamente 5poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per esserne stato testimone oculare, narrando notizie apprese aliunde. 2.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rappresentando che i reati di cui ai capi 6) e 7) si sarebbero prescritti al momento dl deposito del presente ricorso. 2.2.3. In data 09/04/2026 è pervenuta memoria difensiva, ulteriormente esplicativa del primo motivo di ricorso, in punto di valutazione della chiamata in reità de relato. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 2023. Rileva che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per poterla applicare, tenuto conto della concreta offensività della condotta, della modicità della somma di denaro richiesta, pari a seicento euro, dell'assenza di danni al bene oggetto del reato, della marginalità del ruolo ricoperto dall'imputato e dell'assenza di elementi di particolare allarme sociale, specie se si considera che il [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nella vicenda che si sta scrutinando nell'interesse esclusivo della persona offesa. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Ritiene che la Corte territoriale non abbia considerato la particolare tenuità della condotta, la scelta del rito abbreviato e l'assenza di comportamenti ostativi, la vetustà dei precedenti penali, tutti relativi a reati contro il patrimonio o a violazioni della sorveglianza speciale; che, dunque, la motivazione sul punto dell'equivalenza delle circostanze sia carente e contraddittoria. 3.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo ed alla valutazione del ruolo del ricorrente, rappresentando come la sentenza, pur attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di particolare rilievo nel sodalizio, non fornisce alcun elemento concreto a supporto di tale affermazione. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena. Rileva che la pena base per il tentativo è stata correttamente determinata in anni due di reclusione; che, tuttavia, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto hanno 6portato alla irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alta concreta offensività del fatto; che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è carente. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, osserva che la Corte territoriale, pur sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, non ha distinto in modo compiuto tra le condotte riconducibili al sodalizio dedito al narcotraffico da quelle proprie del clan mafioso di riferimento; che, invece, avrebbe dovuto motivare più specificamente per giustificare la contestazione parallela o la sovrapposizione dei due sodalizi, chiarendo se ed in che misura l'associazione di cui all'art. 74 cit. sia effettivamente autonoma rispetto a quella mafiosa; che, peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nulla riferiscono in merito al ruolo specifico svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente viene ora descritto come il responsabile delle piazze di spaccio, ora come soggetto di fiducia del capoclan, ora come addetto al confezionamento della sostanza stupefacente, ora come soggetto dedito per conto del clan alla commissione di reati contro il patrimonio; che dalle conversazioni intercettate non si rinvengono elementi utili a sostenere la sua attività organizzativa dell'attività di spaccio o di direzione degli altri associati. Sotto un diverso aspetto, osserva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mancando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata. Sotto ancora un diverso profilo, evidenzia la contraddittorietà e la genericità delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia, che non rendono possibile individuare il ruolo che in ipotesi avrebbe svolto il ricorrente all'interno del sodalizio. In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa. Sotto un ulteriore profilo, osserva che, nonostante la sollecitazione 7difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente. Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto. Anche con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 18) ed alla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, deduce motivazione omessa o carente. Rileva la difesa che la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda estorsiva sub 18) è stata rinvenuta in una conversazione tra presenti intercettata, intercorsa tra altri soggetti, cui il ricorrente non ha preso parte, che è stata male interpretata, in quanto l'intervento dell'imputato è stato dettato solo da motivi di solidarietà umana, non avendo tratto alcun profitto dalla mediazione ed essendosi adoperato per il recupero dell'autovettura nell'esclusivo interesse della persona offesa. L'ultima censura riguarda il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e l'estorsione di cui al capo 18), considerato che dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il reato era stato commesso per agevolare il gruppo criminale. 5. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, osserva che la Corte territoriale ha attribuito all'odierno ricorrente il ruolo di capo sia del sodalizio di stampo mafioso, sia di quello finalizzato al narcotraffico; che, tuttavia, pur sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, non ha distinto in modo compiuto tra le condotte riconducibili al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti da quelle proprie del clan mafioso; che, invece, avrebbe dovuto motivare più specificamente per giustificare la contestazione parallela o la sovrapposizione dei due sodalizi, chiarendo se ed in che misura l'associazione di cui all'art. 74 cit. sia effettivamente autonoma rispetto a quella mafiosa; che, peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nulla riferiscono in merito al ruolo specifico svolto dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente viene indicato come elemento apicale del clan Cipriano, ma non come esponente di vertice di un proprio sodalizio; che dall'attività di captazione non sono emerse conversazioni nelle 8quali l'imputato impartisce direttive agli altri associati. Sotto un diverso aspetto, rileva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mandando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata. Sotto ancora un diverso profilo, evidenzia la contraddittorietà e la genericità delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia, che non rendono possibile individuare il ruolo che in ipotesi avrebbe svolto il ricorrente all'interno del sodalizio di cui all'art. 74 cit., tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] viene indicato con riferimento al ruolo apicale che avrebbe ricoperto all'interno del clan Cipria no. Lamenta, altresì, la difesa il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati, evidenziando come dalle conversazioni tra presenti intercorse tra l'odierno ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] il 14/08/2017 e con [OSCURATO:PERSONA] in data 29/11/2017 emerga l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione delle piazze di spaccio nel centro di Bitonto, risultando questi essere piuttosto solo il fornitore all'ingrosso della sostanza stupefacente in favore dei vari gruppi preposti allo spaccio. In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa. Sotto un ulteriore profilo, osserva che, nonostante la sollecitazione difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente. Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto. Anche con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4), si deduce motivazione omessa o carente. Rileva la difesa che l'affermazione di responsabilità in relazione alla detenzione ed al trasporto di un quantitativo imprecisato di eroina si fonda unicamente sul contenuto di una conversazione intercettata, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa riferimento al colore scuro di qualcosa che stanno trasportando; che, peraltro, non si 9rinvengono conversazioni successive che il [OSCURATO:PERSONA] abbia destinato la sostanza stupefacente in discorso alle piazze di spaccio. Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata, sia sotto il profilo del superamento del limite massimo, sia ,sotto l'aspetto della omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena disposti per la continuazione. Rappresenta il difensore che la riduzione per la scelta del rito va operata sul limite massimo di pena previsto per il giudizio ordinario, pari a trenta anni di reclusione, con la conseguenza che in sede di giudizio abbreviato non può essere irrogata una pena massima superiore ai venti anni di reclusione, mentre la Corte territoriale, partendo dalla pena di trentuno anni e sei mesi, ha inflitto al ricorrente la pena di ventuno anni di reclusione; che, in secondo luogo, a fronte di aumenti di pena consistenti per la continuazione, i giudici di appello avrebbero dovuto motivare in relazione all'entità dei singoli aumenti. Eccepisce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione esterna tra il reato associativo per cui si procede e quello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza n. 2853/21 della Corte di appello di Bari, evidenziando che trattasi di violazioni omogenee, avvinte dal medesimo disegno criminoso. 6. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, con riferimento alla valutazione del materiale dichiarativo ed intercettivo. Rappresenta che la motivazione del provvedimento impugnato è pesantemente illogica e contraddittoria, oltre che carente su taluni specifici aspetti; che con l'appello era stata messa in evidenza i) la profonda incoerenza tra le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia ed il contenuto delle intercettazioni ambientali, il) la non univocità delle voci dei dichiaranti, le cui propalazioni non erano in grado di riscontrarsi reciprocamente e iii) la clamorosa assenza di indicazioni della fonte di conoscenza dei chiamanti in reità; che la Corte territoriale non ha risposto a tali sollecitazioni, se non con argomenti fragili e contraddittori. 6.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 59 cod. pen., nonchè contraddittorietà della motivazione. Osserva che, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., i giudici di appello non hanno dato conto della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, tenuto conto che trattasi di circostanza avente natura soggettiva, che richiede la rappresentazione 10e la volizione di produrre vantaggi alla compagine di stampo mafioso; che, analogamente, non vi sono gli estremi per ritenere sussistente l'utilizzo del metodo mafioso, atteso che non vi è stata risposta alla "chiamata alle armi". 7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 7.1. Con il primo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata dichiarazione di cessazione della permanenza del reato associativo. Rileva che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio al più può essere fissata fino al 09/01/2018, data alla quale risale l'ultimo colloquio con i suoi familiari, intercettato in carcere, dove il ricorrente si trovava a seguito dell'arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto in data 24/08/2017; che da quel momento negli atti di indagine il ricorrente non è più comparso, essendo stato detenuto ininterrottamente fino al 13/12/2019 e poi collocato in detenzione domiciliare a partire dal 18/06/2022; che la cessazione dei rapporti con il sodalizio si desume agevolmente dai provvedimenti emessi dall'[OSCURATO:PERSONA], che danno atto della assenza di segnalazioni o rilievi durante la fruizione della misura domestica, oltre che dalla circostanza per cui al [OSCURATO:PERSONA] non risulta contestato il reato associativo dall'agosto 2019 al 20/02/2020, con permanenza all'attualità, oggetto di un diverso procedimento penale, che ha interessato alcuni dei coimputati; che, invece, la Corte territoriale con motivazione illogica e contraddittoria ha disatteso le sollecitazioni della difesa sul punto, svilendo i dati oggettivi sopra sintetizzati, introducendo una presunzione di colpevolezza dell'imputato fino alla fine della permanenza. 7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'entità dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile il 08/07/2021. Osserva che la Corte territoriale, nel riconoscere la continuazione esterna, ha operato un significativo aumento di pena - pari ad anni tre di reclusione, dunque, prossimo alla pena di anni quattro di reclusione irrogata nell'altro procedimento - senza dar conto delle ragioni che lo hanno determinato. 7.3. In data 23/03/2026, sono pervenuti motivi nuovi a specificazione del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 3 e 27 Cost. Rappresenta che l'aumento disposto per la continuazione tra il reato associativo e quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza della Corte di Appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, 11non è sorretto da idonea motivazione; che, invero, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 8.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, 546, lett. e) e 533 cod. proc. pen., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che agli atti non vi sono elementi che depongano nel senso della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa al controllo ed al monitoraggio delle piazze di spaccio, non interviene al solido mutualismo in favore degli associati reclusi, né si interessa delle loro vicende, non frequenta assiduamente i coimputati, non è stato mai ripreso dalle telecamere installate dai verbalizzanti nei luoghi di spaccio e non gli è attribuito nessuno reato fine; che la mancata attribuzione di uno specifico ruolo al [OSCURATO:PERSONA] impedisce di circoscrivere un lasso temporale entro il quale costui avrebbe partecipato all'associazione, specie se si considera che l'unica evidenza probatoria certa è costituita da una sola conversazione ambientale captata in data 03/04/2017; che, peraltro, l'aver fornito il diverse occasioni il proprio contributo alla realizzazione di alcuni reati fine non comporta di per sé solo l'appartenenza al sodalizio, a meno che non venga dimostrata che la collaborazione era finalizzata anche al raggiungimento dello scopo sociale; che, inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato è assente, illogica e contraddittoria laddove cerca di conciliare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dei quali non vaglia nemmeno la credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca del narrato, né si sofferma sulle fonti di conoscenza; che, in conclusione, la condanna dell'imputato è avvenuta in palese violazione della regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". 8.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Rileva che la contestazione fa decorrere l'utilizzo del metodo mafioso a partire dal dicembre 2017; che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] emerge solo all'esito della captazione del 03/04/2017 e non è dato sapere se la sua condotta si sia protratta anche oltre; cl-;e, in ogni caso, non risulta che il ricorrente abbia mai utilizzato qualsivoglia 12forma di intimidazione nelle modalità di controllo della gestione del traffico di stupefacenti; che, con riferimento all'agevolazione del sodalizio mafioso, non vi sono agli atti provvedimenti giudiziali che hanno individuato nel clan Cipriano i connotati di un gruppo mafioso. 8.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 62 bis, 133 e 99 cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione. Rappresenta che il riconoscimento della recidiva deve essere limitato ad ipotesi di conclamata verifica di una pericolosità incompatibile con margini o spazi per valutazioni di segno positivo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha correttamente valutato il contegno post factum dell'imputato, ovvero che non solo dall'aprile 2017 non risultano accertate ulteriori condotte illecite a lui ascrivibili, ma soprattutto che non ha preso parte alla faida scatenatasi nel dicembre 2017; che tali circostanze rivestono un significato inequivoco e proiettano una luce positiva sulla personalità del ricorrente, incompatibile con la persistente propensione al delitto, ritenuta dai giudici di appello. 9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 9.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che, nonostante il ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, quale soggetto con funzioni operative consistenti nella partecipazione ai vari momenti del traffico di sostanze stupefacenti, non gli sono attribuiti specifici reati fine; che le videoriprese hanno valore neutro, atteso che documentano la mera presenza del ricorrente in prossimità della sua abitazione; che le scarne intercettazioni sono a lui attribuite in ragione del riconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti, cui i giudici di merito si sono affidati acriticamente; che l'unica intercettazione riportata nella sentenza di primo grado è generica ed irrilevante ai fini della dimostrazione del contributo stabile e consapevole al narcotraffico dell'associazione da parte del ricorrente; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inconferenti rispetto al thema probandum, atteso che sono relative alla presunta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad azioni di fuoco, piuttosto che al traffico di stupefacenti; che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di analogo tenore, è stato assolto dal delitto associativo; che i giudici di merito hanno utilizzato i precedenti penali per lesioni aggravate e in materia di armi, da cui il ricorrente è gravato, per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ritenere in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] partecipe del sodalizio 13ex art. 74 cit.; che, tuttavia, una simile operazione è possibile solo se si dimostri che all'interno dell'associazione di stampo mafioso si sia creata una struttura specifica ed autonoma per la gestione dell'attività di narcotraffico, atteso che solo in tale ipotesi le due fattispecie concorrono; che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria laddove tratta in maniera diametralmente opposta due situazioni del tutto analoghe, quella dell'odierno ricorrente e quella del [OSCURATO:PERSONA], che, raggiunto dagli stessi elementi di prova, è stato mandato assolto; che, nonostante tale frattura logica del tessuto motivazionale fosse stata evidenziata con i motivi di appello, la Corte territoriale sul punto è rimasta silente; che anche la prova captativa è priva di pregnanza, tenuto conto che l'unica conversazione riportata nella sentenza di primo grado è irrilevante, atteso che da essa non è dato evincersi il possesso di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, la sentenza tace sulla doglianza relativa al riconoscimento vocale dei soggetti dialoganti, senza che in atti sia stata versata una formale annotazione di servizio sull'attribuzione vocale. 9.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché motivazione apparente. Rileva che sentenza impugnata ha sovrapposto la prova della partecipazione all'associazione alla prova della finalità agevolativa; che, invece, il carattere soggettivo della aggravante in discorso e la necessità del dolo specifico, quello di agevolare il clan, fa sì che non sia sufficiente qualsiasi altra forma di dolo, quale, ad esempio, un dolo indiretto o eventuale; che, peraltro, non è possibile applicare la circostanza aggravante a tutti indistintamente i concorrenti, se non dopo aver accertato l'esistenza della direzione finalistica per ogni singolo soggetto; che, quanto al metodo mafioso, occorre l'accertamento di un livello di intensità del dolo, che è quantomeno quella del dolo diretto, non essendo sufficiente accettare il rischio che la condotta appaia mafiosa, determinando la condizione di assoggettamento e di omertà delle persone risiedono nella zona di controllo; che, comunque, anche il carattere oggettivo del metodo mafioso non può essere slegato dall'analisi della volontà di chi agisce; che tale indagine è stata omessa dalla Corte territoriale. 9.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente. Rappresenta che è stata esclusa la configurabilità della circostanza attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 cit., in considerazione della incompatibilità - non prevista dalla legge - con la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; che, invece, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per ritenere l'associazione finalizzata al narcotraffico nella forma attenuata, perché relativa a fatti di lieve entità. 149.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché della manifesta contraddittorietà o mancanza della motivazione. Osserva che i sensibili aumenti di pena irrogati dal giudice di primo grado per la continuazione esterna con i reati giudicati con sentenze della Corte di appello di Bari, irrevocabili il 02/02/2022 ed il 18/09/2023, pari ad anni tre e mesi nove di reclusione ciascuno, a fronte di un minimo edittale che ex art. 81 cod. pen. è pari ad un solo giorno, risultano privi di motivazione; che la relativa censura mossa con i motivi di appello è stata elusa con una motivazione di stile, che palesa un ragionamento solo apparente; che, comunque, resta ignoto in che misura per ognuno dei reati satellite abbia inciso la pena base per il singolo delitto ed in che misura abbiano inciso le aggravanti in precedenza applicate; che gli aumenti operati hanno dato luogo ad un vero e proprio cumulo materiale delle pene. 9.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, evidenziandone la mancanza grafica. 10. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 125, 546, comma 1, cod. proc. pen., 59, comma 2 e 416 bis.1 cod. pen., nonché carenza di motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso; che, sotto il primo profilo, ha affermato in maniera apodittica che il ricorrente fosse consapevole dei vantaggi economici derivati al clan mafioso dall'attività di spaccio, senza, tuttavia, dare conto degli elementi da cui deriverebbe tale consapevolezza; che, invece, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede che la finalità perseguita dall'autore del reato sia soggetta ad una attenta verifica, tesa a dimostrare che il reato è stato commesso con lo specifico obbiettivo di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che l'autore ne era consapevole; che, comunque, l'aggravante de qua è configurabile solo a fronte della effettiva esistenza dell'associazione mafiosa che si intende agevolare, che, nel caso di specie, non sussiste; che, invero, in altro procedimento penale riguardante la medesima associazione oggetto del presente giudizio non vi è stata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l . cod. 15pen.; che, sotto il secondo profilo, il riconoscimento dell'aggravante presuppone che tutti i reati fine ascritti all'imputato siano stati commessi con l'impiego del metodo mafioso e che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole; che ancora una volta la Corte territoriale non specifica da quali elementi ha desunto tale consapevolezza, non avendo indicato chi avrebbe reso edotto l'imputato delle vicende del gruppo durante la detenzione. 10.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione. Osserva che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate nel giudizio di bilanciamento non è sorretto da adeguata motivazione, essendosi affidata la Corte territoriale ad una mera formula di stile che non consente di controllare il percorso logico argomentativo seguito dal giudice. 11. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 11.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 533, 530, 192, 195, 210, 266 e segg. cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale non si è confrontata con i rilievi mossi con l'appello, trascurando di esaminare gli elementi probatori richiamati dalla difesa, dotati di una forza esplicativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici di merito; che, invero, non si è misurata con gli arresti di legittimità, segnalati dalla difesa, in ordine all'individuazione della tipicità e della rilevanza causale che deve connotare la condotta di partecipazione ad un sodalizio finalizzato al narcotraffico, il quale a sua volta è caratterizzato dalla stabilità del vincolo e dall'indeterminatezza del programma criminoso; che, invero, ha fondato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1) sulle dichiarazioni de relato e non riscontrate, rese da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe subentrato nella direzione dell'associazione; che tale ultima circostanza risulta contraddetta nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che le decisioni venivano "supportate" da altro soggetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato affiliato; che, inoltre, i giudici di appello non si sono confrontati con la deduzione difensiva, che rimarcava la fisiologica incompatibilità della adesione del ricorrente all'organizzazione criminale in assenza di reati fine contestati ed accertati a suo carico; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato un anello del complesso meccanismo di acquisto e commercializzazione della 16sostanza stupefacente, atteso che non aveva un potere di gestione sullo stupefacente, non essendo incaricato né dell'acquisto, né dello smercio della sostanza, né della sorveglianza delle piazze di spaccio; che, del reato, la dichiarazione accusatoria proviene dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al sodalizio e con osservatorio limitato; che tali dichiarazioni non possono ritenersi riscontrate dall'unico reato fine contestato al ricorrente, quello di cui al capo 4), atteso che detto reato non attiene ad una vicenda vitale ed essenziale per il perseguimento degli scopi associativi ovvero ad una attività di natura infungibile tale da non poter essere affidata a soggetti estranei alla consorteria; che, peraltro, dal tenore della conversazione intercettata si evince che la sostanza stupefacente è nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] è un mero acquirente; che anche le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia risultano prive di qualsivoglia pregnanza accusatoria, essendo generiche ed incoerenti e non cristallizzano mai un intervento dell'imputato nell'iter esecutivo dello spaccio; che anche l'altro dialogo con il [OSCURATO:PERSONA], intercettato il 28/03/2017, non è significativo, emergendo la riferibilità della sostanza stupefacente unicamente al [OSCURATO:PERSONA]; che, in definitiva, la Corte territoriale si è limitata ad una sommatoria dei vari contributi dichiarativi, ambigui ed incerti, senza preliminarmente valutarne l'attendibilità e la coerenza. 11.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192, 266 e segg. cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione. Rileva che la sentenza impugnata è silente rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui al capo 4) ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., atteso che dal tenore della conversazione intercettata si evince che il quantitativo di sostanza stupefacente non sia di apprezzabile consistenza; che, in assenza di un accertamento sulla natura, sul peso e sul principio attivo, il fatto non è sussumibile con certezza nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.; che, dunque, nel caso di "droga parlata", in difetto di un sequestro o di altro accertamento diretto sulla natura e qualità della res oggetto del dialogo, in applicazione del principio di favor rei, va privilegiata l'ipotesi incriminatrice cui è correlata una risposta sanzionatoria più mite. 11.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli . artt. 546, lett. e), 192 cod. proc. pen., 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 416 bis.1, 133 e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione. Osserva, con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, che la Corte territoriale non ha accertato il necessario coefficiente psicologico in capo al [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha omesso di verificare l'esistenza della consapevolezza del possesso di armi da 17parte dei sodali ovvero la colposa negligenza circa la verifica del contesto ambientale di riferimento; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che la sua sussistenza riposa su una proposizione del tutto generica, assiomatica ed autoreferenziale, vale a dire la pretesa affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, non vi è in atti nemmeno il riscontro certo dell'esistenza di una consorteria mafiosa, presupposto per la contestazione dell'agevolazione; che, anche in relazione all'utilizzazione del metodo mafioso (che, nel caso di specie, costituisce una duplicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit.), al [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati commessi con la particolare carica intimidatrice che promana da un aggregato mafioso o che ne mutui i rituali e le modalità attuative; che, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è carente, non avendo valutato lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen. 12. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 12.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 533, 530, 192, 195, 210, 266 e segg. cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale non si è confrontata con i rilievi mossi con l'appello, trascurando di esaminare gli elementi probatori richiamati dalla difesa, dotati di una forza esplicativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici di merito; che, invero, non si è misurata con gli arresti di legittimità, segnalati dalla difesa, in ordine all'individuazione della tipicità e della rilevanza causale che deve connotare la condotta di partecipazione ad un sodalizio finalizzato al narcotraffico, il quale a sua volta è caratterizzato dalla stabilità del vincolo e dall'indeterminatezza del programma criminoso; che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse il ruolo di addetto alla vendita di sostanze stupefacenti nella piazza di Palo del Colle; che, invero, dette dichiarazioni risultano del tutto generiche e vaghe, inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità, atteso che si limitano a segnalare la mera presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] in Palo del Colle, senza attribuirgli un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione ovvero nell'attività di spaccio; che nemmeno il contenuto delle conversazioni intercettate cristallizza la prova della partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio in discorso, tenuto conto che da esse non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di qualsivoglia sostanza stupefacente e che sono tutte intercorse con [OSCURATO:PERSONA], soggetto assolto dal reato associativo; che non rileva il fatto che 18risulta contestato il reato fine di cui al capo 11), relativo ad una cessione di sostanza stupefacente, atteso che detta imputazione descrive più condotte ex art. 73 cit., commesse dal 25/05/2017 al 18/08/2017, delle quali solo una può ascriversi al [OSCURATO:PERSONA], quella del 13/07/2017; che, invero, detto reato non attiene ad una vicenda vitale ed essenziale per il perseguimento degli scopi associativi ovvero ad una attività di natura infungibile tale da non poter essere affidata a soggetti estranei alla consorteria, per cui non rileva ai fini della prova della partecipazione al reato associativo, trattandosi, peraltro, di fatto isolato; che, del resto, è proprio la contestazione di tale reato che consente di affermare che l'odierno ricorrente si fosse accordato con altri per commettere in concorso il reato di cui all'art. 73 cit., senza far parte di un contesto associativo. 12.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192, 266 e segg. cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza di motivazione. Rileva che la sentenza impugnata è silente rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti di cui al capo 11) ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., atteso che dal tenore della conversazione intercettata non è dato evincersi il tipo ed il quantitativo di sostanza stupefacente ceduta; che, in assenza di un accertamento sulla natura, sul peso e sul principio attivo, il fatto non è sussumibile con certezza nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.; che, dunque, nel caso di "droga parlata", in difetto di un sequestro o di altro accertamento diretto sulla natura e qualità della res oggetto del dialogo, in applicazione del principio di favor rei, va privilegiata l'ipotesi incriminatrice cui è correlata una risposta sanzionatoria più mite. 12.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett. e), 192 cod. proc. pen., 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 416 bis.1, 51, 133 e 62 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione. Osserva, con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, che la Corte territoriale non ha accertato il necessario coefficiente psicologico in capo al [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha omesso di verificare l'esistenza della consapevolezza del possesso di armi da parte dei sodali ovvero la colposa negligenza circa la verifica del contesto ambientale di riferimento; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che manca l'autonoma contestazione al Pascale di un reato che sia esteriorizzazione della metodologia propria e connaturata alla struttura ed alla strategia di un'associazione di tipo mafioso; che, anche in relazione all'utilizzazione del metodo mafioso (che, nel caso di specie, costituisce una duplicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit.), al [OSCURATO:PERSONA] non sono • contestati reati commessi con la particolare carica intimidatrice Che 19promana da un aggregato mafioso o che ne mutui i rituali e le modalità attuative; che, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è carente, non avendo valutato il ruolo marginale ricoperto dal ricorrente, il comportamento processuale ed extraprocessuale, oltre agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen. 13. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione. 13.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., .in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che erroneamente la Corte territoriale ha confermato l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di organizzatore; che, invero, l'intero compendio probatorio delinea al più il ruolo di mero partecipe, privo di autonomia decisionale ed in posizione di completa subordinazione al vertice indiscusso dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA]; che, peraltro, si è verificata una palese disparità di trattamento, in quanto a fronte di un compendio probatorio sovrapponibile, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto mero partecipe; che non sono stati tenuti in debito conto alcuni dati storici certi, vale a dire che l'associazione è stata contestata a far data dal febbraio 2017, che dall'ottobre del 2017 il [OSCURATO:PERSONA] è stato latitante e che dal febbraio 2018 il ricorrente è ininterrottamente detenuto in carcere; che, dunque, il ruolo organizzativo avrebbe dovuto essere provato in relazione al limitato periodo decorrente dall'inizio della contestazione associativa fino all'inizio della latitanza o comunque non oltre l'inizio della detenzione; che la ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - peraltro, del tutto generiche e contraddittorie - è solo apparente, atteso che non si incrociano sullo specifico punto del ruolo di organizzatore contestato al [OSCURATO:PERSONA]; che, inoltre, la sentenza non si confronta con le specifiche doglianze mosse dalla difesa, che ha indicato plurimi elementi che sono espressione di una condotta al più partecipativa; che, anche con riferimento al tema della latitanza, la Corte territoriale ha operato una vera e propria inversione interpretativa di un elemento probatorio, trasformando la contrarietà del [OSCURATO:PERSONA] per la latitanza del [OSCURATO:PERSONA] da indice di rottura del legame a prova regina della sua importanza strategica; che la sentenza nemmeno supera l'argomento della piena operatività del sodalizio, con le stesse modalità e con la stessa intensità, anche in assenza del [OSCURATO:PERSONA], latitante dall'ottobre 2017 e detenuto ininterrottamente dal febbraio 2018; che, essendo l'organizzatore colui che apporta un contributo essenziale e non facilmente sostituibile, la sua assenza deve produrre un effetto tangibile; che, "dunque, 20essenzialità ed infungibilità non si conciliano con la ininterrotta operatività del gruppo senza la presenza dell'odierno ricorrente; che, infine, le sentenze di merito sono carenti rispetto all'elemento soggettivo in capo al ricorrente. 13.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre il periodo di detenzione carceraria, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che la Corte di appello ha sbrigativamente ritenuto che la carcerazione non avesse interrotto la partecipazione all'associazione del ricorrente, nonostante non sia emersa alcuna prova di una sua residua influenza o di un suo contributo, anche minimo, alla vita dell'associazione; che il principio secondo il quale nei reati permanenti la detenzione non interrompe il vincolo associativo, essendo necessario un atto concreto, quale la dissociazione, vale per il delitto associativo ex art. 416 bis cod. pen., ma non anche per l'associazione finalizzata al narcotraffico, per la quale il contributo si deve manifestare mediante una condotta positiva, concreta, che contribuisca alla diffusione dello stupefacente; che, in definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni per le quali, a fronte della assenza totale di prove su un contributo post-detenzione, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi protratta fino all'attualità. 13.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. Rileva che la circostanza aggravante in discorso è stata costruita sulla conflittualità sorta con il clan Conte per l'apertura di una piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria operava in Palo del Colle e che dall'ottobre 2017 è stato prima latitante e poi ristretto in carcere; che sia il dato territoriale, che quello cronologico, non potevano non incidere sulla sussistenza dell'aggravante in discorso sotto entrambe le declinazioni. 13.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere la motivazione apparente con riferimento alla recidiva. Osserva che è stata ritenuta la recidiva, nonostante i precedenti penali risalenti non consentissero un giudizio di maggiore pericolosità; che, invero, l'ultimo precedente penale degno di rilievo, per la sua specificità, risale al 2010 e che gli altri, aspecifici ed ancor più risalenti, non hanno alcuna incidenza; che la proporzione tra il valore della recidiva e la motivazione che ne giustifica l'applicazione non può 'essere soddisfatta dal mero richiamo ad una continuità della condotta, specie in presenza di un rilevante scarto temporale tra i fatti giudicati e quelli da giudicare. 13.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, Comma 1, lett. 21e), cod. proc. pen., per motivazione apparente con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Evidenzia che nel giudizio di bilanciamento le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle altre circostanze aggravanti bilanciabili; che, tuttavia, il percorso rieducativo carcerario assolutamente proficuo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] a partire dal febbraio 2018 fino all'attualità avrebbe imposto un giudizio di prevalenza delle attenuanti; che, nonostante tale aspetto fosse stato evidenziato dalla difesa, la Corte territoriale la reso una motivazione che non contiene richiami alle plurime componenti soggettive ed oggettive documentate. 13.6. In data 15/04/2026, è pervenuta articolata memoria di replica, con cui si specificano ulteriormente i motivi di ricorso. 14. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, osserva che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi del reato associativo, mandando in particolare l'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzata. In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorso denuncia l'assenza di motivazione o, comunque, la sua genericità, anche in considerazione del fatto che non è dimostrato che i due sodalizi, quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e quello mafioso, fossero distinti e che l'attività del primo fosse diretta ad agevolare l'altro, evidenziando, altresì, che la circostanza aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa. Sotto un ulteriore profilo, rileva che, nonostante la sollecitazione difensiva, la Corte territoriale non ha dato conto del perché, nonostante gli arresti che avevano decimato la compagine sociale già prima della sentenza di primo grado, non fosse cessata la permanenza del reato associativo; che sul punto la sentenza impugnata è silente. Il ricorso lamenta, poi, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto. Denuncia, infine, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la continuazione esterna tra il reato associativo per cui si procede e altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile, non ha poi correttamente applicato l'aumento di pena, avendo sommato alla pena base stabilita nel presente procedimento la 22pena irrogata con sentenza irrevocabile; che, inoltre, detto aumento non è sorretto da idonea motivazione; che, infine, nell'irrogazione della pena vi è un ulteriore errore, atteso che per il reato già giudicato al ricorrente era stata inflitta una pena di quattro anni di reclusione e non di quattro anni e sei mesi di reclusione, come erroneamente indicato dalla Corte territoriale nel calcolo. • 15. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto provata l'abitualità delle frequentazioni vietate, ma non ne ha specificato né il numero, né la cadenza, né la natura degli incontri, limitandosi ad una valutazione generica ed apodittica, senza procedere ad un accertamento delle circostanze concrete, che avrebbe potuto dar conto della reiterazione e della sistematicità della condotta. Sotto un diverso profilo, osserva che la sentenza impugnata non motiva in ordine all'elemento soggettivo, vale a dire alla coscienza e volontà di violare gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, specie se si considera che le condotte potrebbero essere state occasionate da ragioni contingenti o comunque non riconducibili ad una consapevole violazione della misura. Il ricorso lamenta, infine, carenza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che non risultano valutate le specifiche circostanze del caso concreto. 16. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 16.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché • manifesta illogicità, carenza ed apparenza della motivazione. Rileva che la partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico è stata fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato le censure difensive, che avevano evidenziato l'assoluta inidoneità di siffatte propalazioni, in quanto generiche (quelle di [OSCURATO:PERSONA]), non attuali (quelle del Costantino e del [OSCURATO:PERSONA]) e smentite per tabulas (quelle del Casadibari); che dagli atti non emergono comportamenti dell'imputato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio di cui al capo 1); che il dato rilevante della ininterrotta detenzione • del [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio del 2017 all'ottobre 2018 e il riferito 23allontanamento dal gruppo nell'autunno del 2017 è stato del tutto banalizzato. 16.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. Osserva che, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, manifestatosi in occasione della reazione armata del sodalizio all'apertura di una piazza di spaccio ad opera del clan Conte, la sentenza impugnata non tiene conto che dette azioni armate furono poste in essere il 30/12/2017, il 23/02/2018 ed il 14/03/2018, quando il [OSCURATO:PERSONA] era da lungo tempo detenuto ed era stato allontanato dall'associazione per volontà del capo, per cui non possono essergli estesi a posteriori gli effetti della circostanza aggravante; che, quanto alla finalità agevolativa, il breve periodo di operatività del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo non consente di ritenere provata la volontà agevolatrice necessaria per la sussistenza della circostanza aggravante in questione. 17. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 17.1. Con il primo Motivo deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla permanenza del reato associativo oltre la fine del 2017. Evidenzia che la partecipazione all'associazione è stata contestata a partire dal febbraio 2017 con permanenza all'attualità; che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'arresto in flagranza dello [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data 24/08/2017 per un reato fine rispetto a quello associativo contestato nel presente procedimento e della circostanza per cui gli ultimi contatti avuti con gli associati risalgono alla fine del 2017, come dimostra l'attività di captazione dispo. sta all'interno della struttura penitenziaria dove era ristretto; che, invece, la contestazione aperta non consente al giudice di affermare la responsabilità dell'imputato anche qualora non emerga la prova della prosecuzione della condotta di partecipazione sino al momento della data di cessazione del reato o della sentenza di primo grado, spettando all'accusa dimostrare il protrarsi della condotta illecita dell'imputato sino alla data della condanna di primo grado. 17.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. Rappresenta che, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, manifestatosi in occasione della reazione armata del sodalizio all'apertura di una piazza di spaccio ad opera del clan Conte, la sentenza impugnata non tiene conto che dette azioni armate furono poste in essere il 30/12/2017, il 23/02/2018 ed il 14/03/2018, quando lo [OSCURATO:PERSONA] era detenuto a seguito dell'arresto del 24/08/2017, per cui non possono essergli estesi .a posteriori gli effetti 'della circostanza aggravante; 24che, quanto alla finalità agevolativa, il breve periodo di operatività dello [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo non consente di ritenere provata la volontà agevolatrice necessaria per la sussistenza della circostanza aggravante in questione. 17.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena irrogato per la continuazione esterna con il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2021, irrevocabile il 08/07/2021. Rileva che l'aumento di pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, poi ridotto per il rito, per il reato già giudicato risulta innanzitutto sproporzionato rispetto agli altri due effettuati per i reati di cui ai capi 11) e 12), ma soprattutto non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno di stile. 18. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione. 18.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva che le sentenze di merito fondano la responsabilità dell'odierno ricorrente su un coacervo indiziario composto da elementi intrinsecamente deboli e privi di reciproco riscontro, atteso che trattasi di dichiarazioni accusatorie generiche, contraddittorie e carenti del requisito dell'attualità, immagini di videosorveglianza di valenza neutra e che non vi sono conversazioni intercettate che vedono coinvolto l'imputato in attività illecite; che, anzi, dall'unico dialogo in cui si faceva riferimento allo [OSCURATO:PERSONA], intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], emergeva che il ricorrente si era procurato lo stupefacente che gli occorreva in modo autonomo, rifiutando quello offertogli per conto del sodalizio dal [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, tale ultima circostanza, che smentiva il narrato dei collaboratori di giustizia, è stata interpretata dalla Corte territoriale in senso opposto al suo effettivo significato letterale e logico; che, invero, trasformare un atto di concorrenza (l'acquisto autonomo ad un prezzo migliore) in un atto di appartenenza gerarchica (il monitoraggio del capo) costituisce un salto logico non supportato da alcun elemento ulteriore e si risolve in una motivazione solo apparente, arbitraria, che viola il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". 18.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché motivazione apparente. Evidenzia che dal complessivo esame degli atti non emerge che il ricorrénte avesse, da un lato, mutuato, condiviso e fatte proprie le condotte messe in atto per il conflitto e che, dall'altro, avesse una specifica volontà di avvantaggiare il clan; che, dunque, la motivazione è del tutto assertiva, posto che non spiega in che modo «il ricorrente, quale partecipe, si sia 25avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e come la finalità di agevolare il clan si concili con le risultanze dell'attività di captazione. 18.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, nonché manifesta illogicità, mancanza o apparenza della motivazione. Rileva che, a fronte delle puntuali sollecitazioni difensive, i giudici di appello non hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della prova dell'abitualità e della serialità dei contatti con pregiudicati; che i luoghi in cui lo [OSCURATO:PERSONA] è stato ripreso dalle telecamere sono quelli prossimi alla sua abitazione e che i soggetti ripresi insieme a lui sono o persone del posto o suoi parenti; che, del resto, i fotogrammi non consentono di apprezzare se si sia trattato di intrattenimento perdurante o di semplice ed inevitabile incrocio occasionale di soggetti conoscenti, perché del posto o addirittura familiari; che la motivazione della sentenza impugnata contiene un salto logico, laddove afferma che, essendo il ricorrente associato al sodalizio finalizzato al narcotraffico, frequenta stabilmente pregiudicati, atteso che la prova dell'essere associato non è la prova della frequentazione abituale dei soggetti pregiudicati. 18.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché della motivazione assente. Rappresenta che è stata ritenuta la recidiva, nonostante fosse stata evidenziata la vetustà dei precedenti penali, la marginalità del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodalizio; che, invece, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità, la condizione di sorvegliato speciale del ricorrente, facendone discendere una sorta di responsabilità di categoria per soggetti, quali i sorvegliati speciali, ai quali la pena va necessariamente aggravata; che si tratta di un espediente attraverso il quale è stato eluso l'onere motivazionale. 18.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti. 18.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché omessa motivazione. Evidenzia che l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 21), fissata in anni uno e mesi sei di reclusione, dunque, in misura superiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, avrebbe necessitato di una motivazione congrua e non assertiva, come quella resa dai giudici di appello. 2619. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere configurabile l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, cit., avendo valorizzato la non occasionalità dell'attività di spaccio e le diverse tipologie di sostanza stupefacente trattata; che in tal modo è andata di contrario avviso rispetto ai criteri fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno affermato che non osta al riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità l'attività di spaccio non occasionale e reiterata e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute; che, peraltro, la motivazione non si è confrontata con le doglianze difensive, che avevano evidenziato come tutto l'impianto accusatorio si fondasse su conversazioni intercettate, che, tuttavia, non restituiscono la rete di assuntori o di rifornitori creata dal ricorrente e come l'attività di spaccio fosse posta in essere con scarsi mezzi e con modalità non allarmanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni nella stesura del provvedimento, sia opportuno trattare in via preliminare ed in termini generali, le questioni comuni sollecitate dai ricorsi oggetto di scrutinio, in modo che sarà poi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo che si risolva in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,"alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni 27giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. 1.2. Ciò posto, la prima questione comune a molti ricorsi è quella relativa alla sussistenza del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, contestato al capo 1). Ritiene il Collegio che entrambe le sentenze di merito - che, avendo adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove, vanno lette congiuntamente (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01) - abbiano tratto dal coacervo probatorio, costituito prevalentemente dalle dichiarazioni accusatorie rese dai numerosi collaboratori di giustizia e dalle risultanze dell'attività di captazione, oltre che dall'attività di polizia giudiziaria, che ha portato in taluni casi all'arresto in flagranza dei sodali, gli elementi necessari per poter affermare con tranquillizzante certezza l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico, operante in Bitonto ed in Palo del Colle, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), del quale hanno bene evidenziato la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso. Quanto al contributo fornito dai diversi dichiaranti, la sentenza impugnata con una motivazione congrua ed immune da vizi logici dà conto delle ragioni della non sempre perfetta sovrapponibilità del loro narrato, individuate nel diverso angolo prospettico, sia territoriale che di collocazione anche all'interno di sodalizi diversi, talora alleati, talaltra in conflitto, da cui hanno osservato le vicende relative alla vita ed alla operatività dell'associazione di cui al capo 1), evidenziando che spesso dette dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nel contenuto delle conversazioni intercettate. In conclusione, entrambi i giudici di merito hanno descritto come il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987) avesse coagulato attorno a . sé un cospicuo numero di 28soggetti, tutti in posizione sottordinata, dando vita ad un gruppo gerarchicamente organizzato, con diversi livelli di competenza e con 'una ben precisa ripartizione dei ruoli in relazione ad ognuna delle piazze di spaccio, volta a garantire la direzione delle stesse, l'organizzazione degli uomini nei turni di spaccio, l'acquisizione dei proventi mediante rendicontazione, la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento dell'illecita attività, l'approvvigionamento dai fornitori, il taglio ed il confezionamento delle dosi, la presenza costante degli spacciatori senza soluzione di continuità, la presenza di un sistema di allerta, costituito da vedette e videocamere di sorveglianza, finalizzato ad allertare gli associati nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine ovvero a vigilare sulle incursioni del gruppo criminale contrapposto. Trattasi di organizzazione distinta ed autonoma rispetto a quella mafiosa, di cui fanno parte anche soggetti non inseriti nella seconda, che da questa mutua il metodo nella gestione degli affari, segnatamente nell'acquisizione e nella gestione delle piazze di spaccio, oltre che nel contrasto all'espansione di altre consorterie, anche ricorrendo all'uso delle armi. 1.3. Altra questione comune a molti ricorsi riguarda l'interruzione della partecipazione a seguito dell'arresto dell'associato. In proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che - a differenza che nel caso di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen. nel caso di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, il permanere della partecipazione alla associazione non può presumersi dopo che l'associato sia stato arrestato o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per uno dei reati-fine della medesima associazione. In altri termini, non basta la sola assenza di indici positivi di dissociazione, perché in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un dato fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali con gli altri gli associati (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904 - 01; Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, Cannavò, Rv. 251584 - 01). In altri termini, in tema di partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'arresto dell'associato, elidendo la possibilità dello stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione, che possono essere individuati anche nella persistente sua partecipazione, anche dopo l'arresto, alla distribuzione degli utili ricavati dal traffico illecito (Sez. 1, n. 48643 del 10/05/2015, Arnone, Rv. 265386 - 01), ovvero nell'accertamento dell'assistenza legale fornita al partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in 'arresto, consistendo in condotte 29prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478 - 01; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266937 - 01). In tali casi, invero, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati. Nel caso che si sta scrutinando, entrambe le sentenze di merito hanno bene evidenziato come dal contenuto dei colloqui intercettati all'interno del carcere, dove i singoli associati erano reclusi a seguito dell'arresto in flagranza ovvero perché attinti da misura cautelare, si evincesse il permanere del vincolo associativo: così, hanno ritenuto significativa a tal fine la circostanza per cui veniva loro assicurata l'assistenza legale con un difensore comune, scelto dal capo del sodalizio, che pretendeva anche di dettare la linea difensiva, così come l'assistenza economica al sodale detenuto ed ai suoi familiari, erogata dall'organizzazione settimanalmente, proprio in considerazione del fatto che la privazione della libertà era stata determinata dal compimento di un'azione delittuosa diretta ad attuare le finalità del gruppo. Dunque, secondo i giudici di merito, la solidarietà manifestata dall'associazione aveva come contropartita la fedeltà del partecipe, che preservava il sodalizio nella prospettiva di rientrarvi operativamente a pena espiata. Detta appartenenza giustificava anche la circolarità delle informazioni attinenti agli affari dell'associazione, di cui i detenuti venivano a conoscenza nel corso dei colloqui con i familiari. Altro elemento ritenuto significativo dalla Corte territoriale, è quello che emerge dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, dalle quali risulta che il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), prospettandosi una carcerazione ormai prossima a venire, si preoccupava di verificare la solidità dei rapporti con gli associati, al fine di comprendere di chi potesse fidarsi per la prosecuzione della gestione degli affari. Infine, la sentenza impugnata evidenzia come anche la successiva ordinanza cautelare emessa nei confronti di sodali liberi ed in parte anche nei confronti degli odierni imputati testimoni come il sodalizio non si sia sfaldato nemmeno a seguito dell'adozione dei provvedimenti restrittivi. 1.4. Molti ricorsi attaccano la sentenza impugnata anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto, il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, per imputare al singolo partecipante l'aggravante dell'essere l'associazione armata, richiede un coefficiente di • colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella 30prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 - 02; Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041 - 01; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611 - 01). Peraltro, sul piano oggettivo, a differenza di quanto previsto dall'art. 416 bis, comma 5, cod. pen., per le associazioni di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit. richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714 - 01). Naturalmente è necessario che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694 - 01; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408 - 01). Dunque, solo alle predette condizioni è possibile ascrivere all'associato la circostanza aggravante in discorso. Nel caso di specie, deve osservarsi che la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute è stata fondata sul dato per cui l'associazione ha dovuto difendere dalle mire espansionistiche di altri sodalizi le piazze di spaccio che gestiva (sia quella nel centro storico di Bitonto, oggetto delle mire espansionistiche del clan Conte, che l'altra in Palo del Colle, che ha visto il sodalizio per cui si procede scontrarsi con il clan Strisciuglio), anche con le armi, utilizzate nel corso di azioni dimostrative eclatanti, fatti questi di cui vi è ampia traccia nella sentenza impugnata. In altri termini, è stato ritenuto che tutti gli associati sapessero che potevano far affidamento su una potenza di fuoco messa in campo al bisogno dal gruppo per far sì che l'attività andasse avanti. 1.5. Altra questione comune a molti ricorsi è quella relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al numero di dieci o più dei partecipi. In proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che detta circostanza aggravante ha natura oggettiva, in quanto relativa ad una modalità dell'azione, di talchè è estensibile, ai sensi dell'art. 70, n. 1, cod. pen., ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma 2, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (da ultimo, Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 - 04). In tal senso, del resto, risulta consolidata l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla figura generale prevista dall'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 - 01; Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro, Rv. 252044 - 01), rispetto alla quale quella prevista dall'art. 74, comma 3, cit. diverge solo Per il numero delle persone necessarie ai fini *dell'integrazione della 31circostanza aggravante. Nella fattispecie che si sta scrutinando, le sentenze di merito valorizzano la operatività del sodalizio in ben due piazze di spaccio le cui vicende non erano tra loro impermeabili, con la conseguenza che correttamente è stata ravvisata una - quanto meno - "colpevole" negligenza dei singoli associati nell'ignorare la sussistenza delle condizioni di fatto da cui discende l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone. 1.6. Altro profilo comune a quasi tutti ì ricorsi è quello con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione. 1.6.1. In proposito, si osserva che l'aggravante del metodo mafioso si configura quando l'agente si fa portatore di una carica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale in cui pone in essere la condotta criminosa. È noto che la circostanza aggravante in discorso risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la persona offesa in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un'azione violenta, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nel soggetto cui è diretta una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un agguerrito gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 - 01). La circostanza aggravante in esame ha, invero, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata oggettivamente funzionale a creare nel destinatario della condotta violenta la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo, ma dall'intero gruppo mafioso. Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, in motivazione), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga, quindi, i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte, mandanti o anche solo spettatori. Nel caso di specie, rileva il Collegio che la circostanza aggravante in 32discorso, nella forma dell'utilizzo del metodo, è stata fondata dai giudici di merito sostanzialmente valorizzando due elementi: da un lato, le eclatanti e dimostrative azioni armate per il controllo esclusivo delle piazze di spaccio, sfociate in fatti di sangue e spedizioni punitive, che hanno interessato sia le piazze di spaccio del centro storico di Bitonto, prese di mira dal clan Conte, sia quella di Palo del Colle, all'origine del contrasto con il clan Strisciuglio, dall'altro, la circostanza per cui l'attività di spaccio e le connesse attività criminose erano tollerate dai residenti, nonostante fossero praticate alla luce del sole. 1.6.2. Quanto alla declinazione nella finalità agevolativa, si osserva che secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, diversamente da quella del metodo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01). La forma aggravata in esame esige, quindi, che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inserisca nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con gli altri componenti dell'associazione. Trattandosi, invero, di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. Orbene, con riferimento alla agevolazione del clan di stampo mafioso, si osserva che entrambe le sentenze di merito, anche se lette congiuntamente, non restituiscono una motivazione sufficiente a ritenere provata la finalità agevolativa delle singole condotte sussunte nel paradigma di cui all'art. 74 cit., atteso che si riducono a mere e scarne affermazioni, non supportate da un percorso logico argOmentativo che dia conto delle ragioni e degli elementi da cui tali sasserzioni 33sono desunte. Si afferma, invero, che il singolo partecipe al sodalizio finalizzato al narcotraffico fosse consapevole che i proventi derivanti da tale illecita attività andavano ad incrementare le finanze dell'associazione mafiosa di riferimento, in tal modo agevolandola. Tuttavia, non è dato comprendere su quali elementi emergenti dagli atti la Corte territoriale abbia tratto detta convinzione, tenuto conto che anche l'assistenza legale assicurata in caso di arresto, come il mantenimento economico delle famiglie degli arrestati, riguarda soggetti inseriti nel sodalizio dedito al narcotraffico, in vinculis proprio in ragione dell'attività illecita svolta in esecuzione del programma criminoso dell'associazione di cui all'art. 74 cit. Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all'esame dei singoli ricorsi. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che seguono. 2.1. Si osserva che è consolidato il principio giurisprudenziale per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile non solo ove vengano registrati comportamenti convergenti di tre o più persone, accomunate dall'identico interesse di profitto mediante il commercio della droga, ma anche qualora si accerti l'esistenza di un vincolo durevole che lega reciprocamente il fornitore di droga ed i soggetti dallo stesso approvvigionati, i quali in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo: non è, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo ed alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale e/o di utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale, atteso che il reato associativo, al di là della suggestione terminologica, non si caratterizza affatto per la necessaria riproduzione al suo interno di uno schema di tipo societario - che pure ne costituisce la manifestazione più diffusa - bensì, più semplicemente, fermi gli altri requisiti di legge, per il raggiungimento di un accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati, dai quali conseguire un lucro. Ciò che rileva, dunque, è l'esistenza di un rapporto continuativo, in cui le parti perseguano propri interessi di profitto, ciò che si verifica anche tra soggetti che si pongano in posizioni contrattuali contrapposte nella catena dello spaccio stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso ed i compratori dediti alla distribuzione), sempre che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, con la consapevolezza del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino, Rv. 289422 - 01; Sez. 3, n. 23335 del 2 .8/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01; 34Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 - 02; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01). Occorre, dunque, focalizzare l'attenzione sul concreto compendio probatorio in atti, nel senso che la reiterazione delle condotte di acquisto, pur costituendo dato indiziario significativo, abbisogna di essere integrato da ulteriori elementi che valgano a dare contezza che il rapporto fra le parti è andato al di là dello specifico accordo per la singola operazione illecita, per trasmodare in una comune ed indeterminata programmazione di fatti delittuosi, significativa della intervenuta stabilità del rapporto medesimo, rilevante ai fini dell'operatività del consorzio criminoso, così dando prova dell'affectio societatis in capo non solo al fornitore, ma anche all'acquirente (Sez. 5, n. 2910 del 01/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763 - 01). Tanto premesso rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (relativo al profilo della partecipazione all'associazione) ed il primo di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (inerente alla valutazione delle dichiarazioni de relato) siano meramente reiterativi di analoghe doglianze già poste ai giudici di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici, che ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, come sopra sintetizzati, anche al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui per brevità si rinvia, evidenziando solo che le dichiarazioni de relato provengono da soggetti che avevano un angolo prospettico diverso e trovano riscontro, quanto agli stretti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), negli esiti delle intercettazioni telefoniche. Ed invero, la Corte di merito ha valorizzato i) gli stretti rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), ii) i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente forniti al sodalizio di cui al capo 1), iii) la continuità delle forniture, strumentale a garantire l'approvvigionamento delle diverse piazze di spaccio e iiii) la comunanza di scopo, costituita dall'immettere la sostanza stupefacente nel mercato al consumo, da cui ha dedotto la stabilità del rapporto, sulla scorta di un ragionamento aderente al dato normativo ed all'interpretazione giurisprudenziale, che, peraltro, non risulta incongruo, tanto meno in termini di illogicità manifesta, a fronte del quale le prospettazioni difensive altro non sono che una mera interpretazione alternativa del costrutto probatorio. 2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, cori rinvio alla Corte di 35appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 2.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza delle circogtanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, cit. reitera sterilmente le medesime questioni già sottoposte alla Corte territoriale, che ha bene evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza sia della disponibilità delle armi, che del numero superiore a dieci degli associati, per gli stretti rapporti amicali con il [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), perché ha continuato a rifornire il sodalizio anche durante le tensioni con le associazioni rivali che cercavano di espandersi nelle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione sub 1), per il ruolo di mediazione e di garante svolto nel conflitto con il clan Strisciuglio per la piazza di Palo del Colle, per la conoscenza che aveva degli affari del sodalizio, che gestiva ben due piazze di spaccio, che richiedevano un considerevole numero di associati che si alternassero nell'attività di vendita dello stupefacente. Si rinvia, comunque, alle considerazioni svolte ai punti 1.4. e 1.5. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". 2.4. Il quarto motivo del ricorso a forma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sotto diversi profili, mentre il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La questione relativa al doppio aumento per la continuazione per il reato di detenzione di arma comune da sparo non è stata posta con l'appello, per cui non può essere proposta in questa sede, essendosi verificata un'interruzione della catena devolutiva. Invero, la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare un determinato profilo di doglianza se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. Il motivo, inoltre, è reiterativo di questioni già poste ai giudici di appello nella parte in cui afferma la inidoneità del contenuto dell'intercettazione a fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in materia di armi di cui ai capi 6) e 7), oltre ad essere costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. È manifestamente infondato, come il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi 6) e 7) prima della pronuncia della sentenza di appello. Invero, i fatti risalgono al 21/04/2017, per cui - comprese le interruzioni - il termine di prescrizione sarebbe maturato il 21/10/2024, cui occorre aggiungere una prima sospensione di novanta giorni 'disposta dal giudice 'di primo grado ai sensi 36dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed una seconda sospensione disposta in data 17/02/2024 per ulteriori trenta giorni, con la conseguenza che il termine sarebbe maturato il 18/02/2025, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, che è del 20/01/2025. Va a questo punto evidenziato che la sentenza di condanna, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01). Ne consegue che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). Tanto si è verificato nel caso di specie, ove l'inammissibilità di entrambi i ricorsi su tale capo della decisione (quello relativo ai reati sub 6 e 7) impedisce la regolare costituzione del rapporto processuale e, dunque, la possibilità di poter rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. 2.5. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che era generico il motivo di appello sulla recidiva. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Pa.lumbo, Rv. 283268 - .01). Del 37resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo eli gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 2.6. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è reiterativo di stesse doglianze già prospettate nel giudizio di appello e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come non potesse sussistere la continuazione tra il reato associativo e quelli in materia di armi di cui ai capi 6) e 7), tenuto conto che non emerge dagli atti che la detenzione ed il porto delle armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] fossero in qualche modo collegati, connessi, previsti e deliberati unitariamente alla condotta di partecipazione all'associazione, consistente nella stabile e continuativa fornitura di sostanza stupefacente. Ebbene, rispetto al tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo ed il terzo motivo sono sterilmente reiterativi di doglianze già prospettate nel giudizio di secondo grado, rispetto alle quali i giudici di appello hanno reso una motivazione completa, aderente al dato normativo ed immune da vizi logici. Invero, il provvedimento impugnato dà conto delle ragioni per le quali non è stata ritenuta configurabile nel caso di specie la circostanza attenuante creata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 123 del 2023, ragioni che si riflettono sul percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale anche sull'elemento soggettivo e sul ruolo ricoperto dall'odierno ricorrente nel tentativo di estorsione di cui al capo 18). In particolare, è stato valorizzato il ruolo di primo piano svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione del cosiddetto cavallo di ritorno, essendo lo stesso stato coinvolto prima nel furto dell'autovettura e poi avendo avanzato la richiesta di denaro al legittimo proprietario in cambio della restituzione del veicolo; sono state, poi, messe in luce le modalità professionali della condotta criminosa, posta in essere con l'utilizzo di apposita 'chiave, senza 38alcun danneggiamento dell'autovettura, oltre che la non occasionalità della condotta, desunta dalla disponibilità di altre autovetture provento di furto; altro elemento valutato è quello della elevata intensità del dolo, sol che si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] non ha receduto dal proposito criminoso nemmeno dopo l'intervento prima di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, del [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987); è stata, infine, considerata l'entità della pretesa, partita con una richiesta della somma di milleduecento euro, poi ridotta a mille e, infine, a seguito di trattative con l'intermediazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a seicento euro, cifra valutata di non modesta entità. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Si osserva, in proposito, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva, valorizzando la personalità trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] ed i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti rispetto alla commissione del fatto per cui si procede, da cui lo stesso risulta gravato. 3.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Osserva, invero, il Collegio che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 39Nel caso che sì sta scrutinando, la Corte territoriale ha evidenziato come la pena inflitta, appena superiore al minimo edittale, trovi ampia giustificazione nella gravità del fatto e nell'intensità del dolo che ha sorretto l'agire. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei limiti che seguono. Quanto alla esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1) ed alla sua autonomia rispetto all'associazione di stampo mafioso, si rinvia al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". Quanto, invece, all'inserimento dell'[OSCURATO:PERSONA] al suo interno, si osserva che il motivo reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte dì appello, che ha compiutamente evidenziato il ruolo eclettico del ricorrente, che sovrintendeva al controllo dell'attività svolta dagli altri sodali nelle piazze di spaccio nel centro di Bitonto, provvedendo altresì all'approvvigionamento della sostanza stupefacente presso il [OSCURATO:PERSONA] in Cassano delle Murge. Tanto i giudici di appello hanno tratto dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ognuno dei quali ha riferito in ragione della propria posizione e del grado di conoscenza, oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. Quanto al profilo della permanenza del vincolo associativo nonostante i plurimi arresti intervenuti, si rinvia al punto 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state riconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado. La Corte territoriale ha condiviso tale giudizio, a fronte della mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, che impediscono un giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti poste in bilanciamento. Il motivo è sterilmente reiterativo delle stesse questioni già poste nel giudizio di secondo grado in relazione al profilo di responsabilità del ricorrente in ordine al concorso nel tentativo .di estorsione di cui al capo 18), atteso che i 40giudici di appello hanno condiviso la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, che ha desunto il pieno coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] dal contenuto ínequivoco delle conversazioni ambientali intercettate. Anche l'ultimo profilo di censura, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui a capo 18) e quello associativo, è manifestamente infondato, atteso che non aggredisce in maniera argomentata la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto ha evidenziato come il reato estorsivo non rientrasse nei reati programmati dal sodalizio sub 1), dedito esclusivamente al narcotraffico. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei limiti che seguono. I primi tre profili - relativi all'esistenza del sodalizio di cui al capo 1), al ruolo apicale rivestito dal ricorrente ed alla attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia - sono reiterativi si doglianze già poste ai giudici di appello, che hanno reso una motivazione ampia e congrua. Sul punto, è sufficiente fare rinvio al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". Reiterativo è anche il profilo relativo al preteso travisamento di alcune conversazioni intercettate, rispetto al quale la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 37) che dalle due conversazioni cui fa riferimento la difesa emergano solo talune divergenze rispetto a singoli affiliati, del tutto fisiologiche nella gestione di un così vasto numero di sodali; che non è il [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dal gruppo, quanto, piuttosto, alcuni associati che transitano nelle fila dell'associazione rivale facente capo a Conte; che, anzi, da tali dialoghi emerge la delusione dell'odierno ricorrente verso coloro che hanno assunto tali condotte e la conseguente decisione di interrompere ogni rapporto; che mai emerge l'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di voler sciogliere la compagine criminale o di allontanarsene. Trattasi di motivazione non illogica, che attinge il fatto e che, dunque, non può essere sindacata in questa sede. Considerazioni del tutto identiche vanno svolte con riferimento all'altro profilo di doglianza, relativo all'omessa motivazione in ordine alla cessazione della permanenza del reato associativo, atteso che i giudici di appello hanno, invece, dato conto delle ragioni per le quali non può considerarsi cessata la permanenza del reato di cui al capo 1). In particolare, hanno valorizzato il dato emergente dall'attività di captazione, secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], prospettandosi una carcerazione ormai prossima a venire, si preoccupava di verificare la solidità dei rapporti con gli associati, al fine di comprendere di chi potesse fidarsi per la prosecuzione della gestione degli affari (pag. 37). Per il resto si rinvia a quanto evidenziato al punto 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". 41Del tutto reiterativo è anche il profilo che deduce carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4), atteso che ancora una volta la difesa non si confronta criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato - che ha desunto dal tenore inequivoco della conversazione intercettata che l'oggetto della transazione e del successivo trasporto fosse sostanza stupefacente del tipo eroina -, limitandosi ad una mera negazione. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state rìconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado. La Corte territoriale ha condiviso tale giudizio, a fronte della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo e della mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, che impediscono un giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti poste in bilanciamento. Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. Il motivo è, altresì, parzialmente fondato, quanto al trattamento sanzíonatorio. In particolare, è manifestamente destituito di fondamento con riferimento all'entità degli aumenti di pena irrogati per la continuazione, tenuto conto che risultano tutti congruamente ed ampiamente motivati o determinati in misura identica a quanto stabilito dal giudice di primo grado per altri coimputati. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione reato di cui al capo 4) abbia determinato un aumento di pena pari ad un anno di reclusione, che si giustifica in considerazione della natura della sostanza stupefacente trattata e che è comunque inferiore a quello che avrebbe dovuto esser determinato in applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; come l'aumento per la continuazione esterna, relativo ai reati in materia di armi già giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 22/07/2020, irrevocabile il 30/12/2017, pari a tre anni e nove mesi di reclusione, sia equo, considerati la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la circostanza che detti reati erano aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 42Risulta, invece, fondato il motivo nella parte in cui denunzia il superamento del limite massimo della pena irrogabile. In proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, ha avuto cura di precisare che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, seguite da Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325 - 01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332 - 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751 - 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 - 02). Nel caso di specie, invece, la diminuente per la scelta del rito è stata operata dopo il cumulo materiale delle pene, pari ad anni trentuno e mesi sei di reclusione, senza che sia stato applicato il temperamento previsto dall'art. 78, comma 1, cod. pen., a mente del quale, nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee della stessa specie la pena della reclusione non può eccedere í trenta anni. La sentenza impugnata, dunque, deve essere sul punto annullata senza rinvio, potendo la pena essere rideterminata in questa sede - non emergendo profili di valutazione riservati al giudice di merito - in quella di anni venti di reclusione. L'ultimo profilo di doglianza, invece, è reiterativo ed aspecifico, in quanto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 12/01/2021, irrevocabile in data 07/09/2022, osservando che tale ultimo reato, pur riguardando la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, risulta commesso in data antecedente alla contestazione del reato di cui al capo 1), di talchè non può esser considerato un reato fine di detto sodalizio, non ancora venuto ad esistenza. Su tale stringente argomento, il ricorso glissa, senza contrastarlo criticamente, limitandosi a ribadire che trattasi di violazioni omogenee. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) è fondato nei limiti che seguono. 6.1. Il primo motivo è meramente assertivo con riferimento alle denunziate incongruenze tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre che sterilmente reiterativo delle stesse doglianze avanzate ai giudizi di appello, che 43hanno reso ampia e congrua motivazione sul punto. Ed invero, hanno evidenziato, da un lato, come la difesa parcellizzasse dette dichiarazioni, estrapolandole dal più ampio contesto nel quale erano inserite e, dall'altro, come ignorasse la copiosa messe di conversazioni intercettate, ritenute indicative del ruolo di raccordo e coordinamento degli spacciatori ricoperto dal ricorrente in discorso, conformemente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia. Con tali argomentazioni il motivo non si confronta, condannandosi perciò all'inammissibilità. 6.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., coglie, invece, parzialmente nel segno per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello dì Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 7.1. Il primo motivo, con cui si contesta la partecipazione del ricorrente al sodalizio dì cui al capo 1) per il periodo successivo al 09/01/2018, data dell'ultimo suo colloquio intercettato, è manifestamente infondato. Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", dovendosi solo aggiungere che la Corte di merito ha rilevato come, proprio l'odierno ricorrente, si informasse nel corso dei colloqui in carcere intervenuti con i propri familiari se costoro avessero ricevuto il denaro dal sodalizio per il loro sostentamento e come manifestasse l'intenzione di continuare ad operare nel sodalizio finalizzato al narcotraffico una volta riacquistata la libertà. 7.2. È, invece, fondato il secondo motivo. Rileva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentatívo che ha determinato il significativo aumento di pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che si limita solo a disporre detto aumento. Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di 44questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare' il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice di secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1). 7.3. Avendo, poi, il ricorrente espressamente chiesto di avvalersi dell'effetto estensivo derivante all'accoglimento dei motivi di impugnazione non aventi carattere soggettivo, proposti dagli altri coimputati, la sentenza va annullata con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso, per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 8.1. Il primo motivo è reiterativo delle medesime questioni già poste nel giudizio di appello e risolte con motivazione diffusa e adeguata, per cui si caratterizza per l'estrinseca aspecificità. In particolare, la Corte territoriale ha dato conto di come la difesa avesse esaminato per stralci le dichiarazioni dei collaboratori, senza muovere critiche di apprezzabile consistenza e come non avesse considerato il contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, che davano conto dell'attiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al traffico di sostanze stupefacenti per conto dell'associazione, ad un livello superiore rispetto agli spacciatori al dettaglio, non disdegnando, tuttavia, di svolgere anche compiti di 45più basso rango, come da lui stesso ammesso nel corso di una conversazione. Ebbene, con tali pregnanti elementi il motivo non si misura, preferendo ignorarli, per questo condannandosi alla inammissibilità. 8.2. Coglie parzialmente nel segno il secondo motivo, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 biS.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 8.3. Infondato risulta, infine, il terzo motivo. Invero, rileva il Collegio che la motivazione in punto . di recidiva, sia pure contratta, è stata resa ed è completa, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come il reato associativo per cui si procede fosse strettamente correlato ed in piena continuità con í fatti di droga già giudicati in via definitiva, da ciò traendo il giudizio di maggiore pericolosità attribuibile alla commissione del reato di cui al capo 1) ed alla più accentuata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto sviluppo di un percorso delinquenziale. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 9.1. Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento. Sotto un primo profilo, quello della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, la difesa trascura del tutto il compendio intercettivo, da cui emerge il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel confezionamento delle dosi di stupefacente per conto dell'organizzazione, con la conseguenza che, non confrontandosi con la articolata trama motivazionale della sentenza impugnata, risulta del tutto aspecifico. Per il resto, con riferimento alla configurabilità di una autonoma struttura finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". Sotto il diverso profilo della disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo è infondato. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito - le cui sentenze devono essere lette 46congiuntamente, essendosi in presenza di una cosiddetta doppia conforme di condanna - hanno bene evidenziato la diversità del materiale probatorio esistente a carico dei due coimputati in relazione al reato dì cui al capo 1), costituito per il [OSCURATO:PERSONA] anche dalle risultanze delle operazioni di captazione, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale vi era una sola chiamata in reità priva di riscontri. 9.2. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente sì rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 9.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto parte da una premessa erronea, atteso che la Corte territoriale non ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 perché incompatibile con la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto piuttosto perché i fatti non potevano ritenersi di lieve entità, in considerazione del fatto che il sodalizio non aveva esitato a difendere il territorio sul quale operava dalle ingerenze di altre associazioni criminali con l'uso delle armi e con azioni cruente. 9.4. Il quarto motivo, in tema di dosimetria della pena e di omessa motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena per la continuazione, è infondato. La Corte di appello ha integrato la motivazione contratta resa sul punto dal primo giudice, che aveva fatto riferimento solo al ruolo qualificato rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, valorizzando anche l'estrema gravità dei fatti, l'intensità del dolo che aveva sorretto l'agire e la circostanza che fosse contestata l'aggravante di mafia anche in relazione ai reati posti in continuazione esterna, che non entra nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, confermando così l'aumento di pena pari ad anni tre e nove mesi di reclusione per ciascuno dei reati satellite. Trattasi di motivazione che attinge a valutazioni in fatto, non manifestamente illogica, che non può essere censurata in questa sede. 9.5. Il quinto motivo è infondato. Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti sottoponibili a tale disciplina si ricava implicitamente dall'articolato percorso argomentativo, che ha evidenziato il ruolo eclettico e certamente non marginale del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, per essere 47addetto al traffico di stupefacenti, oltre che componente del gruppo di fuoco dell'associazione, protagonista in prima persona di azioni cruente e l'assenza di elementi valutabili positivamente. Come si è sopra accennato, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 10.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 10.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che . è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Carídi, Rv. 242419 - 01). Si osserva, in proposito, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio dì bilanciamento con la contestata recidiva, valorizzando la gravità dei fatti e l'intensità del dolo, tenendo, altresì, conto del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen. per i recidivi reiterati. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 4811.1. Il primo motivo ripropone le stesse questioni già rappresentate ai giudici di appello e da questi risolte con motivazione congrua, aderente al dato normativo ed ai principi di diritto più volte enunciati da questa Corte. Sull'esistenza e sulla operatività del sodalizio di cui al capo 1) e sul contributo probatorio fornito dai collaboratori di giustizia è sufficiente rinviare al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". Quanto all'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in siffatta organizzazione criminale, con un ruolo sovraordinato rispetto a quello dei venditori al minuto dello stupefacente, la Corte di merito, oltre alle dichiarazioni accusatorie versate in atti ha valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui emerge come il ricorrente fosse il responsabile di una piazza di spaccio, curandosi anche di controllare lo stato dei conti dell'associazione e di come fosse coinvolto nel traffico di sostanza stupefacente. Con tale ricca ed articolata motivazione il motivo non fa i conti, limitandosi a svilire il contenuto delle intercettazioni, senza tuttavia, offrire argomenti critici in grado di scardinare il percorso logico seguito dai giudici di merito, per cui sotto tale profilo è aspecifico. 11.2. Stessa sorte è destinata al secondo motivo di ricorso, atteso che la difesa - insistendo nel denunziare la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla istanza di riqualificazione del reato dì cui al capo 4), ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit. - trascura di considerare che í giudici di merito hanno respinto la richiesta avendo evidenziato come dal contenuto della conversazione intercettata risultasse che la sostanza stupefacente era estremamente pericolosa, dato questo che li ha portati ad escludere che il fatto potesse essere sussunto nell'ipotesi di lieve entità. 11.3. L'ultimo articolato motivo è manifestamente infondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dì cui all'art. 74, comma 4, cit., in relazione alla quale si rinvia al punto 1.4. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". È, invece, parzialmente fondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. È manifestamente infondato con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte non ha rinvenuto elementi che potessero giustificarle. Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, 49n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Del resto, va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 21049 del 19/04/2024, Massa, n.m.; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 12.1. Il primo motivo reitera le stesse doglianze mosse con i motivi di appello, che sono state respinte con un'articolata motivazione dai giudici di secondo grado. Quanto all'esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1), è sufficiente il rinvio al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"; quanto al pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato la considerevole messe di intercettazioni, che direttamente (con i vari acquirenti di sostanza stupefacente, rispetto ai quali in talune occasioni viene pubblicizzata l'offerta di sostanza stupefacente a prezzi particolarmente convenienti) o indirettamente (è oggetto della conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con i familiari, intercettata in carcere, in cui il coimputato manifesta la preoccupazione che gli investigatori, avendo controllato il [OSCURATO:PERSONA] in Palo del Colle, possano collegare quella piazza di spaccio all'altra di Bitonto, gestita dalla stessa organizzazione) vedono coinvolto l'odierno ricorrente, a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul ruolo ricoperto all'interno del sodalizio. Il motivo, dunque, risulta aspecífico, atteso che si misura solo apparentemente con il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito e, in particolare, con il contenuto delle conversazioni intercettate. 12.2. Stesse considerazioni devono essere svolte in relazione al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 11), atteso che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto sussumibili i fatti nell'ipotesi dì lieve entità dì cui all'art. 73, comma 5, cit. Invero, in proposito, ha evidenziato come le "modalità operative dello spaccio e la piena adesione alle finalità associative con intensa attività illecita, caratterizzata da dinamismo, molteplicità di cessioni, costante disponibilità, non consentono di accedere alla prospettazione difensiva". Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, con la quale la difesa non si misura. 5012.3. Il terzo articolato motivo è manifestamente infondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, cit., in relazione alla quale si rinvia al punto 1.4. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". È, invece, parzialmente fondato in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. È manifestamente infondato con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte - alla luce di quanto precedentemente argomentato in ordine al ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio - non ha rinvenuto elementi che potessero giustificare una diversa valutazione. Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 13.1. Il primo ed il secondo motivo - che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - ripropongono le medesime questioni rappresentate nel giudizio di secondo grado, alle quali i giudici di appello hanno fornito adeguate e convincenti risposte. Quanto alla esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1) ed alla questione della permanenza del vincolo associativo anche dopo i numerosi arresti avvenuti, si rinvia integralmente ai punti 1.2. e 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". Quanto al ruolo di organizzatore rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile della piazza di spaccio di Palo del Colle, la Corte di merito ha evidenziato le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno ripercorso l'evoluzione della carriera criminale del ricorrente e che hanno trovato conferma nelle risultanze delle operazioni di captazione e nelle videoriprese, che documentavano la presenza dell'imputato nei luoghi dello spaccio insieme ai sodali. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato la prova intercettiva, da cui ha evinto il ruolo di organizzatore del [OSCURATO:PERSONA], manifestatosi nella gestione dell'attività di spaccio e di direzione dei sodali ad essa preposti, nel potere di designare un nuovo difensore al [OSCURATO:PERSONA], nell'assegnare al [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1991) la gestione concreta dei turni, l'approvvigionamento della droga e la soluzione dei problemi 51contingenti. La Corte territoriale, tuttavia, non ha mancato di evidenziare la posizione di subordinazione del ricorrente rispetto al capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987), che gli impartisce l'ordine di costituirsi, mettendo così fine alla latitanza, che creava problemi allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione, in ragione delle ricerche sul territorio da parte delle Forze dell'ordine; così come ha sottolineato che la latitanza ed il successivo stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA] non possono esser letti come manifestazione del recesso dal sodalizio, atteso che la prima era dettata dal solo desiderio di non rinunciare alla libertà ed il secondo costituisce un vero e proprio atto di obbedienza al capo, a riprova del permanere di un solido legame. Sul punto, il motivo propone una ricostruzione alternativa dei fatti che non può trovare ingresso in sede di legittimità, atteso che il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti dì pretesi vizi di motivazione o , di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 13.2. Il terzo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante dì cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è parzialmente fondato per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 13.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che ì giudici di secondo grado hanno offerto úna motivazione congrua ed immune da vizi logici, con la quale hanno rilevato che la continuità tra i fatti per cui si procede ed i precedenti penali, da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato, attesta la sua maggiore pericolosità, che risulta, peraltro, confermata dalla circostanza che gli sono state mosse ulteriori contestazioni per fatti analoghi, come documentano una nuova ordinanza cautelare e l'avviso di conclusione delle indagini per un diverso procedimento. 13.4. Stessa sorte tocca al quinto motivo. La Corte territoriale, invero, non ha affermato di non poter ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento, in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di segnali di resipiscenza, elementi 52questi giudicati prevalenti su quelli evidenziati dalla difesa. Trattasi di statuizione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, dunque, è insindacabile in sede di legittimità. Del resto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, è fondato nei limiti che seguono. Sotto il profilo della sussistenza dell'associazione di cui al capo 1) e della cessazione della permanenza del vincolo associativo a seguito dei humerosi arresti che avevano interessato alcuni dei sodali, è manifestamente infondato, essendo sufficiente, sul punto, rinviare alle considerazioni svolte ai punti 1.2. e 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto". La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, oltre che del tutto fuori fuoco, tenuto conto che parte da un presupposto non vero, sol che si consideri che le circostanze di cui all'art. 62 bis sono state riconosciute e ritenute equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti bilanciabili già in primo grado, giudizio questo condiviso dalla Corte territoriale. Il motivo coglie parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata In parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. È fondato anche il rilievo relativo alla mancanza di motivazione relativa all'aumento di pena per la continuazione esterna. Si osserva, sul punto, come effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentativo che ha determinato il significativo aumento di pena dì quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che si limita solo a disporre detto aumento. Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere 53discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice dì secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1). 15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, è inammissibile. I primi due profili di doglianza - relativi all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato - sono aspecifici, atteso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha bene evidenziato come la sua stretta vicinanza ai membri del sodalizio dedito al narcotraffico, il rapporto fiduciario con il capo e la partecipazione ad azioni di fuoco portate agli esponenti del clan Conte per il controllo delle piazze di spaccio del centro storico dì Bitonto costituiscano la chiave di lettura delle riprese videofilmate che lo immortalano più volte proprio nel territorio controllato dal clan e proprio in compagnia di altri sodali, quali il Mongellí, l'[OSCURATO:PERSONA], il Rizzo, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; come, dunque, non si trattasse di incontri occasionali sulla pubblica via, ma di frequentazioni abituali, fondate su rapporti solidi, che avevano luogo appunto nel territorio controllato dal gruppo Cipriano. 54Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentatìvo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, le doglianze sono aspecifiche, atteso che ignorano gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825/2016, cit.). Manifestamente infondato è l'ultimo profilo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto è sufficiente evidenziare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze dì segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566/2017, cit; Sez. 4, n. 32872/2022, cit.). Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio dì fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, tenuto conto del giudizio altamente negativo espresso in ordine alla personalità del [OSCURATO:PERSONA] e della sua indole trasgressiva, la Corte di merito non ha rinvenuto ragioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 16.1. Il primo motivo ripropone analoghe doglianze già sottoposte al vaglio dei giudici di appello, che le hanno risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici, oltre che aderente al dato normativo. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, attraverso le dettagliate e precise dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia che lo hanno chiamato in causa, è stato possibile ricostruire la storia criminale del [OSCURATO:PERSONA], gestore fino alla fine del 2017, quando fu estromesso dal sodalizio ad opera del capo, della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA], mutuando il soprannome con cui il ricorrente è conosciuto ([OSCURATO:PERSONA]); che lo stato di restrizione 55domiciliare dal gennaio 2017 non è stato ritenuto di ostacolo alla gestione della piazza di spaccio, tenuto conto che la zona era controllata in maniera capillare dalle vedette e dalle telecamere di sorveglianza ivi installate, che consentivano di dare l'allerta anche nel caso di accesso delle Forze dell'Ordine, mettendolo al riparo da eventuali controlli, preannunciati dal servizio di sorveglianza. Le considerazioni della difesa, dunque, non hanno la capacità di disarticolare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, atteso che fanno riferimento genericamente allo stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le argomentazioni offerte dalla Corte di appello circa la concreta probabilità di sfuggire ai controlli di polizia. Il motivo coglie, invece, parzialmente nel segno con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, essendo sufficiente evidenziare, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, come la Corte territoriale abbia precisato che già a partire dall'estate del 2017, quando cioè il [OSCURATO:PERSONA] era ancora intraneo al sodalizio, i rapporti pacifici con il clan Conte erano cessati e che avevano preso a manifestarsi episodi violenti con incursioni armate, poi sfociate nei fatti di sangue di fine 2017. Dunque, la doglíanza deve essere accolta limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alta Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 17.1. Il primo motivo, relativo al profilo della permanenza del vincolo associativo nonostante i plurimi arresti intervenuti, tra cui quello del ricorrente, è manifestamente infondato. In proposito, è sufficiente il rinvio al punto 1.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui occorre aggiungere i) che proprio lo [OSCURATO:PERSONA] è uno dei soggetti ai quali il sodalizio aveva assicurato l'assistenza difensiva, come lui stesso ebbe a riferire al padre durante un colloquio in carcere, II) che proprio l'imputato di cui si discute avrebbe dovuto assumersi la esclusiva responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente, per cui insieme ad altri era stato tratto in arresto, così scagionando gli altri associati, iii) che proprio lo [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire le lamentele ai vertici del clan in relazione ai pagamenti in favore dei familiari, non sempre puntuali. Trattasi di elementi che i giudici di appello hanno valutato per escludere la cessazione del vincolo associativo a seguito dell'arresto, rispetto ai quali la difesa glissa. 17.2. Coglie, invece, parzialmente nel segno il secondo motivo, con cui si 56contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per le ragioni espresse al punto 1.6. dei "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, essendo sufficiente evidenziare, quanto all'utilizzo del metodo mafioso, come la Corte territoriale abbia precisato che già a partire dall'estate del 2017 i rapporti pacifici con il clan Conte erano cessati e che avevano preso a manifestarsi episodi violenti con incursioni armate, poi sfociate nei fatti di sangue di fine 2017. Dunque, la doglianza deve essere accolta limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 17.3. Il terzo motivo, relativo alla mancanza di motivazione relativa all'aumento di pena per la continuazione esterna, è fondato. Si . osserva, sul punto, come effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non dia atto del percorso logico argomentativo che ha determinato il significativo aumento di pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, poi ridotto per la scelta del rito, per la continuazione esterna con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/09/2020, irrevocabile in data 08/07/2021, tenuto conto che sì limita solo a disporre detto aumento. Orbene, una siffatta determinazione non consente di controllare che il potere discrezionale che presiede alla individuazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, sia stato esercitato correttamente, nel rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità che sono alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), affermando il principio di diritto secondo il quale, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», con la precisazione - per quel che qui interessa - che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dì pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. In tema di reato continuato, in conclusione, il giudice non solo deve indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato posto in continuazione con quello più grave, ma deve anche dar conto dei motivi su cui si fonda l'entità di ciascun aumento, essendo l'onere motivazionale direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione, dovendo altresì essere tale 57da far escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice di secondo grado, affinché dia conto delle ragioni che hanno determinato un così sensibile aumento di pena per il reato posto in continuazione esterna con quello associativo di cui al capo 1). 18. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 18.1. Il primo motivo reitera le stesse doglíanze mosse con i motivi di appello, che sono state respinte con un'articolata motivazione dai giudici di secondo grado. Quanto all'esistenza ed alla operatività del sodalizio di cui al capo 1), è sufficiente il rinvio al punto 1.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"; quanto al pieno inserimento dello [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che concordemente ne descrivono il ruolo di rilievo, quale cogestore della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa confermata dalle immagini estrapolate dalle telecamere installate in [OSCURATO:PERSONA], che registravano la costante presenza dell'odierno ricorrente, in compagnia di molti dei coimputati. Quanto poi alla conversazione intercettata, segnalata dalla difesa, come antitetica alla partecipazione dello Zamparìno al sodalizio, si osserva che la Corte territoriale ne ha fornito una interpretazione tutt'altro che illogica, che, peraltro, converge con il restante materiale probatorio, rispetto alla quale il motivo non fa altro che ribadire sterilmente una diversa opzione interpretativa. In particolare, la sentenza impugnata evidenzia come l'attività di gestione della piazza di spaccio ed il ruolo attribuito all'odierno ricorrente, che partecipava alla spartizione dei proventi, ben si concilia con degli spazi di autonomia, compreso il potere decisionale di acquisto di una fornitura di migliore qualità ad un prezzo conveniente, decisione vantaggiosa per il sodalizio, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva di che dolersi. Come si accennava trattasi di una spiegazione non illogica della conversazione intercettata, che non è di conseguenza sindacabile in questa sede. 18.2. Coglie parzialmente nel segno, invece, il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per le ragioni espresse al punto 1.6. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", cui integralmente si rinvia, per cui deve essere accolto limitatamente al profilo della circostanza aggravante dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché verifichi, in conformità ai principi di diritto sopra indicati, se agli atti vi siano elementi che provino l'agevolazione del clan mafioso. 18.3. Il terzo motivo ripropone i medesimi rilievi sottoposti ai giudici di 58secondo grado, che hanno reso sul punto una motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici. Hanno, invero, affermato che le frequentazioni con soggetti pregiudicati, riscontrate nei controlli di polizia giudiziaria, oltre che documentate dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza site nei luoghi da lui frequentati, possono essere qualificate abituali, in ragione delle motivazioni sottese a quegli incontri; che, invero, lo [OSCURATO:PERSONA] frequentava assiduamente la zona di [OSCURATO:PERSONA] (non altra pubblica via del centro di Bitonto), dove insisteva la piazza di spaccio da lui gestita, unitamente agli altri sodali, circostanza questa che gli consentiva di discutere delle vicende associative legate al traffico di sostanze stupefacenti e di impartire direttive agli associati da lui coordinati. Il percorso logico argomentativo risulta piano e lineare e non è scardinato dalle osservazioni difensive, che si limitano solo a riproporre una diversa lettura del dato della frequentazione, ritenuto poco plausibile dalla Corte territoriale, sul presupposto che una siffatta interpretazione non tiene conto del pieno inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa, peraltro, con un ruolo di rilievo. 18.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Si osserva, in proposito, che la motivazione in punto di recidiva è stata resa ed è completa, atteso che i giudici dì appello hanno evidenziato come i reati per cui sì procede fossero strettamente correlati ed in piena continuità con i fatti già giudicati in via definitiva, da ciò traendo il giudizio di maggiore pericolosità attribuibile alla commissione del reato di cui al capo 1) ed alla più accentuata pericolosità sociale dello [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le condotte criminose ascrittegli nel presente procedimento sono state poste in essere durante la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 18.5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, atteso che la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che - come si è più volte rilevato - è insindacabile in cassazione. In altri termini, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, valorizzando la personalità trasgressiva dello [OSCURATO:PERSONA], nei termini specificati al punto che precede ed il ruolo non secondario da questi ricoperto all'interno del sodalizio finalizzato al narcotraffico. 18.6. Stessa sorte è riservata all'ultimo motivo, con il quale si lamenta 59l'omessa motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato per la continuazione con il reato di cui al capo 21). Rileva sul punto il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole espressione, ha avuto modo di affermare che sul giudice di merìto grava l'obbligo di rendere una motivazione specifica e dettagliata in ordine all'aumento effettuato per la continuazione, obbligo che si attenua solo qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen. In altri termini, l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale. Dunque, l'astratto rigore che assiste la decisione del giudice dì merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, nel senso che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127/2021, cit.; v. anche, Sez. 2, n. 7063 del 11/02/2025, Nasri, n.m.; n. 41504 del 13/09/2024, Ignomeriello, n.m.; n. 18398 del 22/03/2024, Porzio, n.m.; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Nel caso di specie, l'aumento di pena non risulta particolarmente significativo, alla luce dei parametri scolpiti nell'art. 1.33 cod. pen., essendo stato giustificato in ragione della oggettiva gravità della condotta criminosa e dell'intensità del dolo che ha sorretto l'agire dello [OSCURATO:PERSONA], elementi questi ampiamente valorizzati dal giudice di secondo grado nel corpo della motivazione, dì talchè non era richiesto un ulteriore sforzo motivazionale. 19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato. Deve, invero, rilevarsi che la Corte territoriale, per escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit., ha valorizzato la non occasionalità dell'attività di spaccio e le diverse tipologie di sostanza stupefacente trattate. Diversamente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto cura di specificare che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è dì per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in 60relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01); quanto al profilo della non occasionalità dell'attività di spaccio, escludere l'ipotesi del comma 5 ogni qualvolta la condotta sia reiterata e non occasionale significherebbe privare di campo applicativo la norma, posto che le attività inerenti alle sostanze stupefacenti quasi mai si riducono a condotte unitarie e isolate, potendo il reo conseguire un profitto solo da un'attività reiterata e minimamente organizzata, seppure nelle forme meno invasive del piccolo spaccio. Inoltre, a fondare tale assunto va richiamata anche la norma dì cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. cit., in base alla quale è possibile configurarsi l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e, nel caso in cui tale associazione sia costituita per commettere í fatti di lieve entità di cui al comma 5, si prevede l'applicazione delle pene previste in materia di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. Del resto, il fatto che si costituisca un'associazione delittuosa implica di per sé la non occasionalità dei fatti e, di conseguenza, il fatto che il legislatore preveda un'associazione per commettere fatti di lieve entità mostra il favor legis per la forma di reato più mite, affermandone implicitamente la compatibilità con la non occasionalità e l'organizzazione, seppur limitatamente alle forme del piccolo spaccio. Dunque, la non occasionalità della condotta illecita di per sé sola non ha attitudine ostativa alla ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit., ma costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e fattore che può concorrere, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo dato atto che è altamente probabile che i quantitativi di volta in volta ceduti dall'Antonellì fossero di modesta entità, ha escluso la lieve entità del fatto in ragione della diversa qualità dello stupefacente ceduto e della non occasionalità della condotta, senza ulteriormente argomentare ed approfondire le altre circostanze dell'azione. Ciò posto, la non manifesta infondatezza del motivo comporta la corretta instaurazione del rapporto processuale, che impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 20. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] 61segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 21. Al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, Comune di Bitonto e Regione Puglia, relative al presente giudizio di legittimità. Nulla è dovuto, invece, per le spese di parte civile a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non rispondono del reato associativo, atteso che nei loro confronti non vi è stata costituzione né del Comune di Bitonto, né della Regione Puglia. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorìo con riferimento all'aumento in continuazione per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile 1'8.07.2021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante dì cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contesta al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 63limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento in continuazione esterna per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile l'8.072021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1 e al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento in continuazione esterna per il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 14.09.2020, irrevocabile 1'8.07.2021 e rinvia sui detti punti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla l'impugnata sentenza con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, riferita all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 e rinvia sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Demanda alla Corte di appello di Bari in sede di giudizio di rinvio la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, Comune di Bitonto e Regione Puglia, riguardanti il presente grado di legittimità. Nulla per le spese di parte civile a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente natali DEPOSITATO N 090 — .410.:‘,00Pr FUND P.' é Ile 44"it ril 71)
Sentenza Cassazione n. 18140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris