CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'ú 1:17 C avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 16 aprile 2021, ha confermato la condanna emessa a loro carico dal Tribunale tarantino il 12 dicembre 2019 in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica. I ricorsi, graficamente identici e perciò congiuntamente trattabili, constano entrambi di due motivi. Con il primo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la commissione del reato da parte di ciascuno dei due imputati, giudicata non adeguatamente provata, ben potendo la manomissione essere stata perpetrata da altre persone, ed in specie dai precedenti inquilini, ai quali il contratto di erogazione di energia elettrica era originariamente intestato. Con il secondo motivo, dedotto anch'esso congiuntamente per vizio di motivazione e violazione di legge, si censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, fra loro praticamente identici, sono entrambi inammissibili in ambedue i motivi. Quanto al primo motivo di ambedue i ricorsi, esso risulta manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dai ricorrenti con detto motivo comune si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta agli t imputati, che peraltro non risultano intestatari di alcun contratto di fornitura né hanno mai pagato alcunchè, pur usufruendo di energia elettrica e dimorando da tempo nell'abitazione fruitrice dell'energia elettrica ivi irrogata; correttamente la Corte di merito ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità che addebita il furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, a chi usufruisca dell'erogazione anche quando l'allacciamento abusivo sia stato compiuto da altro soggetto . Quanto al trattamento sanzionatorio, analiticamente argomentato dalla Corte di merito sebbene prossimo per entrambi ai minimi edittali, è appena il caso di rammentare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, anch'esso adeguatamente motivato dalla Corte di merito, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] e