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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10840/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 12 maggio 2022, confermava la condanna (un mese di arresto) pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo, in data 12 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato altresì che detto argomento, se riferito alla motivazione spesa con riguardo all'accertamento della responsabilità, non è stato previamente dedotto innanzi alla Corte della revisione nel merito, così incorrendo nella ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., stante la interruzione della catena devolutiva.

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello (con il quale si chiedeva soltanto un più mite trattamento sanzionatorio richiamando l'art. 133 co. pen.), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 12 maggio 2022, confermava la condanna (un mese di arresto) pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo, in data 12 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato altresì che detto argomento, se riferito alla motivazione spesa con riguardo all'accertamento della responsabilità, non è stato previamente dedotto innanzi alla Corte della revisione nel merito, così incorrendo nella ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., stante la interruzione della catena devolutiva. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello (con il quale si chiedeva soltanto un più mite trattamento sanzionatorio richiamando l'art. 133 co. pen.), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 10840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris