CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 42223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEa t o avva1le partr3 tp udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22130/24 Capasso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 12 giugno 2024, ovverossia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2024, con indicazione del termine per il deposito in giorni 90 ed effettivamente depositata il 27 febbraio 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 6 giugno 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso (essendo stato l'imputato rappresentato dal difensore munito di procura speciale che ha richiesto il rito abbreviato). Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso